Sentenza — n. 19937/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo;lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto ilrigetto del ricorso;letta la memoria dell’Avvocato Nicola Capozzoli, con la quale il ricorrente rinuncia al ricorso.RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorrente impugna l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Roma, con laquale veniva confermato il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto documenti edispositivi informatici, nell’ambito di un’indagine relativa a reati di corruzione.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 19937/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente impugna l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Roma, con laquale veniva confermato il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto documenti edispositivi informatici, nell’ambito di un’indagine relativa a reati di corruzione.2.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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e di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo;lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto ilrigetto del ricorso;letta la memoria dell’Avvocato Nicola Capozzoli, con la quale il ricorrente rinuncia al ricorso.RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorrente impugna l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Roma, con laquale veniva confermato il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto documenti edispositivi informatici, nell’ambito di un’indagine relativa a reati di corruzione.2.
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione del principio di proporzionalità,sul presupposto che il sequestro avrebbe attinto indiscriminatamente tutti i dati contenuti neisupporti informatici.2.1. Dopo la proposizione del ricorso è intervenuta la revoca del precedente difensore ela nomina dell’Avvocato Capozzoli, cui è seguita la rinuncia al ricorso, come da dichiarazionedebitamente sottoscritta dal ricorrente e autenticata dal difensore.3. Il ricorso è, pertanto, inammissibile, stante la sopravvenuta rinuncia formulatadall’indagato.4.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinunciaall'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e dellasanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, da determinarsi nella misura di€500,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo Di Geronimo Pierluigi Di Stefano