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Ordinanza — n. 19924/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of formalities and non-admissible grounds against a non-formal judicial act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19924/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the extraordinary appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that a defense notification was omitted regarding a scheduled hearing, but the underlying act was issued without formalities. The court ruled that appeals against such non-formal acts are not permitted under the code of criminal procedure.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against judicial acts issued without formalities are inadmissible as they lack the required legal grounds and contradictorial procedure.

Parole chiave

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extraordinary appeal lack of formalities non-formal act inadmissible grounds procedural costs criminal procedure code notification defect procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diParma il 3 dicembre 2025.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Va dichiarata la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e senzaformalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissiblità fa seguito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favoredella Cassa delle ammende.
art. 625-bis cod. proc. pen
e di Cassazione di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;RITENUTO IN FATTO1.Fani Innocenti propone ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell' art. 625-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
pen., lamentando l'omessa notifica al difensore di fiducia del decreto difissazione di udienza al cui esito questa Corte ha pronunciata da l'ordinanza diinammissibilità in epigrafe indicata.L'ordinanza aveva ad oggetto la sentenza di applicazione concordata di pena ai sensidell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissiblità fa seguito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

e di Cassazione di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;RITENUTO IN FATTO1.Fani Innocenti propone ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell' art. 625-bis cod. proc. pen., lamentando l'omessa notifica al difensore di fiducia del decreto difissazione di udienza al cui esito questa Corte ha pronunciata da l'ordinanza diinammissibilità in epigrafe indicata.L'ordinanza aveva ad oggetto la sentenza di applicazione concordata di pena ai sensidell'art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diParma il 3 dicembre 2025.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Va dichiarata la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e senzaformalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc pen., perché il ricorso risulta propostoper motivi non consentiti dalla legge avverso un provvedimento a sua volta emesso senzaformalità, per il quale non è prevista la instaurazione del contraddittorio.2.

Alla inammissiblità fa seguito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA RICCIO ERCOLE APRILE