Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of generic mitigating circumstances in plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible via simplified procedure because the appellant had previously agreed to a specific sentence without requesting generic mitigating circumstances. The appellate court had accepted this plea, and the appellant failed to mention these circumstances at the hearing, thereby implicitly waiving them according to established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: In appeals involving a plea agreement, arguments regarding the non-recognition of generic mitigating circumstances are implicitly waived if not raised at the hearing and did not influence the sentencing calculation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
aoui, nato in Marocco il 01/01/1989 avverso la sentenza del 25 febbraio 2026 emessa dalla Corte di Appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'ArcangeloOSSERVA Rilevato che, con unico motivo, il ricorrente ha censurato l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, pur richiesta con specifico motivo di appello; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;
Considerato che, infatti, il ricorrente all'udienza del 25 febbraio 2026 ha concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., l'applicazione della pena di otto mesi di reclusione, senza riconoscimento delle attenuanti generiche e la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha accolto il concordato sulla pena raggiunto tra le parti; Rilevato, inoltre, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di concordato in appello, il motivo concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e/o di altra circostanza attenuante deve ritenersi implicitamente rinunciato ove tali attenuanti non siano state menzionate e non abbiano inciso in alcun modo sul calcolo della pena come indicato al giudice dalle parti (ex plurimis:
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 — 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Fabrizio D'Arcangelo Gaetano De Arnicis