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Ordinanza — n. 19449/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging non-verification of acquittal grounds in a plea bargain sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19449/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal immediately inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a first-instance sentence applying a plea bargain procedure, arguing the trial court failed to verify the absence of acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such a challenge is inadmissible because the plea bargain procedure implicitly waives issues regarding guilt and specific circumstances, limiting appeals to the specific statutory violations listed in Article 448, paragraph 2-bis.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging a plea bargain sentence on grounds of non-verification of acquittal causes is inadmissible as it falls outside the statutory list of admissible violations and contradicts the implicit waiver of guilt issues inherent in the special procedure.

Parole chiave

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plea bargain procedure inadmissible appeal acquittal grounds Article 448 special procedure waiver motivi di cassazione riesame dell'entità pena censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
309/90, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e applicata la diminuente di rito e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice motivato sull'assenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5 secondo periodo d.P.R. 309/90
artt. 337 cod. pen
la pena di 1 anno, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e 2.220 euro di multa per i reati riuniti di cui agli artt. 337 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
309/90, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e applicata la diminuente di rito e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice motivato sull'assenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

UTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Saouit Oussama ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Pavia ha applicato all'imputato ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. la pena di 1 anno, 2 mesi e 20 giorni di reclusione e 2.220 euro di multa per i reati riuniti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5 secondo periodo d.P.R. 309/90, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e applicata la diminuente di rito e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice motivato sull'assenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e sulla congruità della pena; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non deducibile; 1considerato, infatti, che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate; rilevato che il motivo esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto denuncia un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che, peraltro, espressamente esclude, in base alle risultanze degli atti, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato; ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'immediata inammissibilità del ricorso ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P P.Q.M