Cassation court annuls first instance sentence for failure to increase penalty for formal concurrence of crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a first-instance judgment in an abbreviated proceeding, arguing the court failed to increase the sentence for formal concurrence of crimes. The defendant contested the appeal, maintaining the original sentencing was correct. The court ruled the appeal admissible because the public prosecutor must file a direct cassation appeal when challenging a non-appealable sentence regarding penalty determination, leading to the annulment of the sentencing portion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 81, comma 1, cod. pen.: The public prosecutor must file a direct cassation appeal to challenge a non-appealable sentence regarding penalty determination; failure to apply the penalty increase for formal concurrence of crimes constitutes a violation of law requiring annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ale a carico diEl Fallaki Karim, nato a Meknes (Marocco) il 03/01/1984avverso la sentenza in data 10/04/2025 del Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Bergamovisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Biondi;letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo l’annullamento dellasentenza impugnata limitatamente al mancato aumento per la continuazioneinterna contestata in fatto al capo di imputazione a), con rinvio al GUP delTribunale di Bergamo per l’ulteriore corso;lette le conclusioni scritte dell’Avv.
Laura Bernacchi del foro di Busto Arsizio,difensore di El Fallaki Karim, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma dellasentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 10 aprile 2025 il Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di Bergamo, all’esito del giudizio abbreviato, condannava El Fallaki Karimper i reati ascrittigli di cui ai capi a) – art. 337 cod. pen. – e b) – artt. 582, 585,comma 1, in relazione agli artt. 576, comma 1, n. 1, 61, comma 1, n. 2, e 576,comma 1, n. 5-bis, cod. pen. -, riconosciuta la continuazione e concesse lecircostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per il rito, alla pena di mesiquattro di reclusione, oltre a pagamento delle spese processuali.2.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione ilProcuratore Generare presso la Corte di appello di Brescia deducendo violazionedi legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art.81, comma 1, cod. pen.Il Giudice di primo grado ha riconosciuto l’imputato responsabile dei reati diresistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, commessi in dannodell’ass. capo di pubblica sicurezza Fratus Andrea e dell’agente Modica Antonino,in servizio presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera preso lo scalo aeroportuale di Orioal Serio.
In sede di trattamento sanzionatorio, però, non applicava l’aumento dipena ai sensi dell’art. 81, comma 1, cod. pen. in applicazione della disciplina delconcorso formale di reati.3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e hanno depositatorequisitoria scritta il Procuratore generale e conclusioni scritte il difensoredell’imputato, concludendo entrambi come in epigrafe riportato.CONSIDERATO IN DIRITTO1. E’ bene premettere che il pubblico ministero che, come nel caso di specie,intenda impugnare la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato facendovalere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, è tenuto adesperire il ricorso diretto per cassazione, in quanto tale decisione puòessere appellata solo nel caso in cui la stessa modifichi il titolo del reato (Sez. 3,n. 31616 del 31/05/2019, Rv. 276047-01).2.
Ciò detto, il ricorso è fondato.3. Come correttamente ricordato dal ricorrente, in tema di resistenza apubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81,comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usaviolenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblicoservizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771-01).Dalla lettura dell’imputazione elevata sub capo a), nonché della sentenzaimpugnata, emerge con chiarezza che l’imputato poneva in essere la condottaviolenta contestata al capo a) nei confronti di entrambi i pubblici ufficialiintervenuti nell’esercizio delle loro funzioni, provocando loro le lesioni personalicontestate al capo b).Tuttavia, nell’irrogazione della pena, il Giudice, determinata la pena base peril più grave delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ridotta la stessa per ilriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, procedeva ad aumentarlaper la continuazione con il reato di lesioni personali, ma non prevedeva un ulterioreaumento della pena base per il concorso formale dell’ulteriore reato di resistenzaa pubblico ufficiale.4.
Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va annullata,limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul puntoal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, in diversa personafisica, trattandosi di ricorso diretto per cassazione ex art. 608 cod. proc. pen.avverso sentenza inappellabile ex art. 443, comma 3, cod. proc. pen., e non diricorso per saltum ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatoriocon rinvio per nuovo giudizio sul punto al GUP Tribunale di Bergamo, in diversapersona fisica.Così deciso il 19 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe Biondi Ercole Aprile