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Sentenza — n. 18818/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal annulled because crimes were extinguished by prescription before the appellate decision was rendered.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18818/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's decision confirming the first-instance conviction without remanding the case. The appellant argued that the defense rights were violated because the prosecution had previously indicated the crimes were time-barred, yet the appellate court proceeded with the trial. The court ruled that since the crimes were committed in 2017 and the appeal decree was issued in 2025, the six-year prescription period had expired, extinguishing the criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 159 cod. pen.: The court must examine the cause of extinction of the crime if the appeal is admissible, and if the crimes are extinguished by prescription before the appellate judgment, the appeal must be annulled without remand.

Parole chiave

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criminal prescription extinction of crime appellate procedure right to defense annulment without remand rinuncia al dibattimento orale ricusazione del pubblico ministero rigetto provvisorio dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 159, comma 3, n. 1, cod. pen.
Art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., neltesto introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (sulla disciplina dellaprescrizione applicabile al caso in esame, cfr.
art. 173 disp. att. cod.proc. pen
Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge processuale e violazionedel diritto di difesa in relazione agli artt.
artt. 111 Cost
pen., oltre che in relazione agli artt. 111 Cost.
art. 598-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv.
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024,dep.
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Testo completo

te di appello di Roma;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere Andrea Natale;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Fabrizio Vanorio, che ha chiesto di rigettare il ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha condannato MohamedDjama per i reati di resistenza e lesioni personali aggravate in danno di pubblicoufficiale.2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge processuale e violazionedel diritto di difesa in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), 598-bis e 601cod. proc. pen., oltre che in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 Conv.

Edu.Il ricorrente si duole della lesione del principio di affidamento della difesa circal’esito della decisione. Detto affidamento sarebbe stato ingenerato dal fatto che –nel decreto che dispone la citazione dell’imputato per il giudizio di appello – siindicava esplicitamente che «il reato è estinto per prescrizione» e dal fatto che ilProcuratore generale presso la Corte di appello di Roma, nel presentare leconclusioni scritte ex art. 598-bis cod. proc. pen. ha formulato conclusioni conrichiesta di dichiarare estinto per prescrizione il reato.In forza di tali premesse fattuali, la difesa dell’imputato non ha chiesto latrattazione orale del procedimento di appello, né ha presentato requisitoria scritta.Tuttavia – a sorpresa – la Corte di appello di Roma ha ritenuto che il reato nonfosse prescritto e, senza fissare una nuova udienza, ha confermato la sentenzaappellata.

Si è conseguentemente determinata una lesione del principio diaffidamento circa l’esito della decisione, con compromissione del diritto di difesa.3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale Fabrizio Vanorio, ha chiesto di rigettare il ricorso.4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 21 aprile 2026, in camera diconsiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.CONSIDERATO IN DIRITTO1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo i reatiestinti per intervenuta prescrizione, maturata prima della decisione di appello.2.

Va anzitutto premesso che, sulla responsabilità penale, non si è formato ilgiudicato, posto che – tra i motivi di appello – ve ne erano anche alcuni relativialla responsabilità penale dell’imputato.Va inoltre premesso che il ricorso è ammissibile.Ne discende che, in questa sede, non è precluso l’accertamento di una causadi estinzione del reato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (accertamento preclusosolo dall’inammissibilità del ricorso; cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266818 – 01).3. Ciò posto, i reati ascritti a Mohamed Djama in sede di cognizione risultanoestinti per intervenuta prescrizione.Si tratta di reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate,commessi in data 27/10/2017, il cui termine di prescrizione è pari a sei anni.In ragione della data di commissione del reato, trova applicazione la disciplinadella sospensione del corso della prescrizione (per un tempo comunque nonsuperiore ad un anno e sei mesi) di cui all'art. 159, comma 3, n. 1, cod. pen., neltesto introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103 (sulla disciplina dellaprescrizione applicabile al caso in esame, cfr.

Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024,dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01).Ciò premesso si deve rilevare che, tra la data della sentenza di primo grado(28/10/2017) e la data di emissione del decreto di citazione a giudizio di appello(emesso in data 08/07/2025) – decreto di citazione che rappresenta il successivoè interamente decorso il termine di prescrizione di sei anni, anche ove si tengaconto del periodo di un anno e sei mesi, in cui il corso della stessa risultava sospesoex art. 159, comma 3, n. 1, cod. pen.(nella versione vigente ratione temporis).4.

Ne discende che i reati ascritti a Djama risultano essersi estinti per decorsodel termine di prescrizione prima dell’emissione della sentenza di appello, che devepertanto essere annullata senza rinvio. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti perprescrizione.Così deciso il 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea Natale Ercole Aprile