Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 18815/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for false reporting and misappropriation based on procedural limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18815/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's criminal conviction for false reporting and misappropriation. The appellant argued that the appellate court erred in applying procedural codes regarding the evaluation of mobile phone data and timing evidence. The court rejected this, stating that appeals cannot re-examine factual findings and only review the logical coherence of the reasoning provided by the trial judges.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation lacks power to revise material facts and may only verify the logical coherence of the lower court's reasoning, rendering decisions inadmissible if no specific vices are pointed out in the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility factual findings review logical coherence of reasoning false reporting crime misappropriation of property prove acquisite tramite sorveglianza istruzione penale per appropriazione indebita testimone a carico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Massimo Ricci Bitti, deduce violazione di legge emancanza e contradditorietà della motivazione ex art. 606, comma 1 lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

della Corte di appello di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che concludeper l’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 21.5.2025, la Corte di appello di Bologna haconfermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ravenna il 26.5.2021, con la qualeera stata affermata la penale responsabilità di Sallustio Giuseppe, in relazione aireati di simulazione di reato e di appropriazione indebita, per avere falsamentedenunciato che ignoti avevano asportato la sua autovettura nel corso della notte,appropriandosi del materiale software che era contenuto all'internodell'autovettura e che deteneva per conto di Lucatini Samuele.2. Con un unico articolato motivo di impugnazione, Sallustio Giuseppe,tramite il difensore Avv. Massimo Ricci Bitti, deduce violazione di legge emancanza e contradditorietà della motivazione ex art. 606, comma 1 lett.

b) ede) cod. proc. pen., per avere la Corte di appello ancorato la sua responsabilità aduna non corretta applicazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nell’analisidel materiale probatorio, in particolare nella valutazione dell’analisi delle celletelefoniche -volte a dimostrare come l’imputato si trovasse la sera del presuntofurto nella zona da cui sarebbe stata sottratta l’autovettura-, della tempistica inordine alla presenza di Sallustio dinanzi agli operanti -asseritamente comprovantela sua presenza in loco-, ai contatti telefonici tra il ricorrente e il presuntoacquirente della merce rubata.2.2 Con memoria successivamente depositata, il ricorrente ha ribadito lesue censure, chiedendo l’accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2. Va premesso che eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazioneogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi diaccertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che ilcontrollo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delleragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza dimanifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazionirispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni deipredetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamenteindicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisioneinsindacabile ( Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556 - 01).3.

I rilievi formulati dal ricorrente si muovono nella prospettiva di accreditareuna diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in nonconsentite censure in punto di fatto all'iter argomentativo seguito dalle sentenzedi merito, nei cui lineari passaggi motivazionali è rinvenibile ampia e puntualerisposta alle correlative doglianze.La Corte d'appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenutosussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dell'ipotesi delittuosa oggettodel tema d'accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormentesignificativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalladifesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dalcomplesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.La Corte di appello ha, infatti, valutato l'affermazione di penale responsabilitàdel ricorrente non solamente sull'analisi delle celle telefoniche, ma sullacircostanza che Sallustio si era recato sul luogo del ritrovamento dell'autovetturaappena dopo due o tre minuti dalla chiamata della polizia; che l'autovettura sitrovava ad appena 400 metri dall'abitazione di Introvaia Salvatore, coimputatonon ricorrente, condannato per la ricettazione del materiale del quale Sallustio siera indebitamente appropriato; sulla circostanza che nel corso della perquisizionedell'abitazione di Sallustio veniva rinvenuto un puntatore laser che Lucatiniriconosceva come uno di quelli da lui caricati sull’autovettura di Sallustio,dichiarata rubata unitamente al contenuto.I giudici di merito hanno quindi ricostruito, con argomentazione articolata,fondata su circostanza convergenti ed idonee a fornire un ‘tessuto probatorio’consistente e logico, la responsabilità penale del Sallustio e non, come dedotto dalricorrente, su mere congetture ed ipotesi.4.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannatoal pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Grazia Benedetti Emilia Anna Giordano