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Ordinanza — n. 18663/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding Art. 129 procedural defense due to prior plea bargain waiver.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18663/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Appeal reduced the sentence for Giovanni Cestrone, but his defense argued the court failed to verify conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court declared the appeal inadmissible de plano because the defendant had previously waived these specific grounds in his plea bargain during the second instance. Consequently, the court ruled that such waived issues cannot be raised again before the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: The waiver of specific appeal grounds regarding acquittal conditions in the plea bargain limits the cognizability of those issues before the Supreme Court, rendering subsequent challenges inadmissible.

Parole chiave

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procedural waiver plea bargain defense acquittal conditions inadmissible appeal second instance limits uso del telefono cellulare alla guida sanzione penale pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
2.Ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza il difensore dell'imputato che denuncia violazione di legge per la mancata verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti.Il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod.
Art. 602 cod. proc. pen.
Art. 391-ter cod. pen.
pen., ha ridotto la pena inflitta a Giovanni Cestrone, per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen., commesso il 24 ottobre 2020, rideterminandola in anni uno e mesi uno di reclusione.
art. 391-ter cod. pen
pen., ha ridotto la pena inflitta a Giovanni Cestrone, per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen., commesso il 24 ottobre 2020, rideterminandola in anni uno e mesi uno di reclusione.
art. 129 cod. proc. pen
2.Ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza il difensore dell'imputato che denuncia violazione di legge per la mancata verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti.Il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
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Testo completo

!18663-26REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Gaetano De Amicis -Presidente- Ord. Sez. n. 411/2026 Angelo Costanzo C.C. 14/05/2026 Emilia Anna Giordano - Relatrice- R.G.N. 14503/2026 Giuseppina A.R. Pacilli Paolo Di Geronimo ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cestrone Giovanni, nato a Caserta il 27/11/1995 avverso la sentenza 4/12/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, ai sensi degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a Giovanni Cestrone, per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen., commesso il 24 ottobre 2020, rideterminandola in anni uno e mesi uno di reclusione. 2.Ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza il difensore dell'imputato che denuncia violazione di legge per la mancata verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti.Il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. in quanto la rinuncia ai motivi di appello, diversi da quelli sulla pena, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, limita la cognizione del giudice di secondo grado e quindi del giudice di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Ne consegue che non possono essere proposte questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e, nel caso in esame, in punto di responsabilità e in relazione al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 4.11 ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M