Italian court dismisses appeal for alternative sentencing due to multiple specific criminal convictions found in official records.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court incorrectly relied on multiple specific criminal convictions despite a judicial record certificate showing no entries. The court rejected this claim, affirming that the official certificate contained numerous prior convictions, including specific ones, which legally precluded the substitution of the custodial sentence with an alternative measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58 n. 689/1981; Art. 133 cod. pen.: The judge must apply statutory criteria to evaluate the predictability of recidivism when considering alternative sentences, and the existence of multiple specific prior convictions constitutes a valid ground for denying such substitution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: Sarr Ibra, nato il 03/10/1960 in Senegal avverso la sentenza del 30/10/2025 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria dell'avvocato Andrea Guido, difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Sarr Ibra ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata emessa dalla Corte d'Appello di Genova che, decidendo in sede di rinvio a seguito 1di annullamento disposto da questa Corte (Sez. 2, n. 13991 del 23 marzo 2022), ha confermato la decisione di rigetto della sostituzione della pena detentiva con una delle pene alternative previste dalla legge n. 689 del 1981 per i molteplici precedenti, anche specifici, a carico dell'imputato espressione di pervicacia nelle condotte delittuose.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo come unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di merito rigettato la richiesta dell'imputato di sostituzione della pena detentiva in base all'erroneo richiamo a molteplici precedenti giudiziari, anche specifici, dell'imputato, nonostante il certificato del casellario giudiziale acquisito in data 22.10.2025 dalla Corte d'Appello risultasse privo di iscrizioni.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
2. Questa Corte nel suo massimo consesso (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274) ha affermato che la ratio delle pene sostitutive ha natura premiale e che il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la sennidetenzione o con la libertà controllata, cioè misure che tendono al reinserimento sociale del condannato, a sensi dell'art. 58 I. n. 689/1981, deve utilizzare i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per valutare se sia prevedibile l'assenza di ricadute nel reato del beneficiario, tenendo conto anche dell'entità del fatto criminoso commesso.
Il provvedimento impugnato ha correttamente applicato detti principi dando conto delle ragioni del diniego alla luce del certificato del casellario giudiziale del ricorrente, contenuto nel fascicolo della Corte di appello, in cui è indicata anche la città di nascita di Sarr e non solo la nazione — diversamente da quello allegato dal difensore -, certificato dal quale emergono plurimi precedenti penali, anche specifici, commessi dal ricorrente nell'arco di oltre quindici anni. Si tratta di elementi che, con motivazione congrua e coerente, la Corte di appello di Genova ha valutato essere ostativi ad una prognosi positiva indispensabile per la concessione della sanzione sostitutiva.
23. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M