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Sentenza — n. 18507/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for repeating lower court arguments without new legal critique.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18507/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it merely repeated the arguments raised during the appellate proceedings without providing a specific legal critique. The appellant, Antonino Messina, challenged a conviction for obstructing public health services, arguing for a new trial or maximum mitigation of the suspended sentence. The court rejected these claims, noting that the lower courts had already addressed the facts and applied the law correctly regarding the interruption of hospital services.

Regesto Legislator

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Art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals that merely reproduce lower court arguments without distinct legal criticism are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of legal critique obstructing public service mitigation of penalty danno alla salute affezione durante il servizio lesione alla caviglia

Disposizioni normative citate

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Art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1 Con primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 co.
Art. 340 cod. pen.
in relazione al reato di cui al capo e) per erronea applicazione dell'art. 340 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso, si chiede l'applicazione della riduzione massima della pena per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, in quanto il giudice di secondo grado ha omesso di svolgere la compiuta valutazione pluridimensionale richiesta dalla legge per l'applicazione dell'art. 62- bis cod.
Art. 337, 339, 635, 61, 81, 341 bis, 582, 585 cod. pen.
Art. 576 nn.1 e 5-bis e) cod. pen.
2; 582, 585 in relazione all'art. 576 nn.1 e 5-bis e) 340 cod.
art. 340 c.p
in relazione al reato di cui al capo e) per erronea applicazione dell'art. 340 cod.
art. 340 cod. pen
Il primo motivo è manifestamente infondato: la giurisprudenza di legittimità ha precisato come l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 340 cod. pen.
art. 62- bis cod. pen
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto il giudice di primo grado aveva ridotto, ex art. 62- bis cod. pen., la pena base del reato più grave di resistenza da un anno e sei mesi ad un anno di reclusione, applicando le circostanze nella loro massima estensione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 6, n. 5463 del 28/10/2020
Sez. 2, n. 52007 del 24/11/2016
Sez. 2, n. 52007 del 24/11/2016, Sembira Nahum, Rv.
Sez. 5, n. 15388 del 6/3/2014
268434 - 01; Sez. 5, n. 15388 del 6/3/2014, Sanna, Rv.
Sentenza n. 186/2000 della Corte Cost.
Il ricorso deve essere per i motivi suesposti dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost. P.
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Testo completo

osto da: Messina Antonino nato a Giarre il 07/09/2004 avverso la sentenza del 16/10/2025 della Corte d'appello di Catania Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Elena Gamberini, che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per un nuovo giudizio in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 340 c.p. e declaratoria d'inammissibilità nel resto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/10/2025 la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 08/02/2024, che ha dichiarato, ad esito di giudizio abbreviato, la penale responsabilità di Antonino Messina per i reati di cui agli artt. 337, 339; 635, comma 2, n. 1, 61 n. 2 ; 81, 341 bis, 61 n. 2; 582, 585 in relazione all'art. 576 nn.1 e 5-bis e) 340 cod. pen. e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena - sospesa - di anni uno di reclusione. I fatti di cui al giudizio si sono svolti all'interno dell'ospedale di Catania, dove il ricorrente, stanco di aspettare il suo turno al pronto soccorso, iniziava a urlare e a brandire la stampella a lui in uso, a sbatterla contro il gabbiotto adibito a postazione di guardia minacciando, oltraggiando e cagionando lesioni ai pubbliciufficiali, interrompendo o comunque turbando la regolarità del servizio pubblico sanitario che per diversi minuti rimaneva fermo.

2. Con il ricorso proposto Antonino Messina, per il tramite del difensore Avv. Antonio Alessi, chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo e) ovvero, in subordine, la rideterminazione della pena applicando le attenuanti generiche nella massima estensione. 2.1 Con primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo e) per erronea applicazione dell'art. 340 cod. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, per la carenza di prova del turbamento del servizio; in particolare la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in che modo l'episodio specifico abbia concretamente influito sulla regolarità dell'assistenza sanitaria erogata. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso, si chiede l'applicazione della riduzione massima della pena per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, in quanto il giudice di secondo grado ha omesso di svolgere la compiuta valutazione pluridimensionale richiesta dalla legge per l'applicazione dell'art. 62- bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale ai provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01 ).

3. Il primo motivo è manifestamente infondato: la giurisprudenza di legittimità ha precisato come l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 340 cod. pen. sia integrato da qualsiasi comportamento che provochi l'interruzione o turbi il regolare svolgimento di un servizio pubblico; né rileva che l'interruzione sia definitiva o il turbamento totale, essendo sufficiente, a tal fine, anche un'interruzione momentanea, purché di durata non irrilevante, o un turbamento relativo, purché non insignificante (ex multis: Sez. 6, n. 5463 del 28/10/2020, Batzella, Rv. 280597 - 02;

Sez. 2, n. 52007 del 24/11/2016, Sembira Nahum, Rv. 268434 - 01; Sez. 5, n. 15388 del 6/3/2014, Sanna, Rv. 260217). 2Nel caso in esame, non è in contestazione la ricostruzione, in punto di fatto, della vicenda, contrassegnata dalla condotta impeditiva dell'odierno imputato, che, per protestare contro la ritenuta lentezza del servizio di triage, ha dato in escandescenze, causando l'intervento del servizio di sicurezza e di personale ospedaliero per riportarlo alla calma. La Corte di appello, su analogo motivo dedotto in quella sede, ha valutato - così come il primo giudice- l'interruzione, quantificata in termini di minuti, del servizio della sala triage del Pronto soccorso di Catania, quale condotta che, pur non determinando l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, ha comportato comunque la concreta compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso, in quanto il personale sanitario è stato costretto ad interrompere le proprie mansioni per affrontare le violente rimostranze del Messina, ritenendo quindi ravvisabile l'idoneità della condotta ad interrompere o comunque ad ostacolare il sereno e regolare svolgimento del servizio pubblico sanitario.

4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto il giudice di primo grado aveva ridotto, ex art. 62- bis cod. pen., la pena base del reato più grave di resistenza da un anno e sei mesi ad un anno di reclusione, applicando le circostanze nella loro massima estensione. Inoltre la Corte di appello, rispondendo allo stesso motivo presentato dalla difesa, ha non illogicamente sottolineato che le modalità e il luogo del fatto sottolineano la complessiva gravità e pericolosità della condotta, di modo che 'la pena in concreto irrogata appare corrispondere al disvalore penale concreto della condotta illecita'.

5. Il ricorso deve essere per i motivi suesposti dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Cost. P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Maria Grb Benedetti Massimo Ri c arelli 3