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Sentenza — n. 18365/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for failure to apply non-prosecution law to pre-2019 offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18365/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's judgment regarding Abd El Karim Manidi, who was convicted of assaulting a public official. The appellant argued that the crime lacked punishability due to the particular leniency provision, which the lower court incorrectly excluded because the offense occurred before the law's enactment. The court ruled that the new provision was more unfavorable and thus could not apply retroactively to acts committed prior to August 10, 2019, requiring a new trial to assess the specific circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 341-bis cod. pen.: The non-prosecution provision for particular leniency introduced by Law 77/2019 does not apply retroactively to offenses committed before its entry into force if it constitutes a more unfavorable discipline.

Parole chiave

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non-prosecution leniency retroactivity of law public official assault favor rei principle constitutional illegitimacy particular leniency assault public official pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce con unico motivo omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio della motivazione e violazione dell'art.
Art. 341-bis cod. pen.
era applicabile al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. fino all'entrata in vigore della novella introdotta con la legge 8 agosto 2019 n.
Law 8 agosto 2019 n. 77
d. I. 14 giugno 2019 n. 53
Art. 393-bis cod. pen.
e vizio della motivazione e violazione dell'art. 393-bis cod. pen. Quanto alla causa di non punibilità, la Corte ha omesso di considerare che il reato è stato commesso il 13.4.2018, epoca in cui l'ipotesi di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce con unico motivo omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
e vizio della motivazione e violazione dell'art. 393-bis cod. pen.
art. 341-bis cod. pen
era applicabile al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
art. 337 c.p
non prevedeva l'ostatività del delitto di cui all'art. 337 c.p.
art. 131-bis c.p
ex se, cioè a prescindere dal ricorrere degli altri presupposti, di talché la Corte di Appello non poteva escludere, come avvenuto, l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23623 del 21/05/2024, Hasan, Rv. 286629
pen., dovendosi ribadire l'orientamento di Sez. 6, n. 23623 del 21/05/2024, Hasan, Rv. 286629, secondo il quale, la disposizione di cui alla legge 8 agosto 2019, n.
Corte Costituzionale, n. 172 del 20.10.2025
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Testo completo

osto da Manidi Abd El Karim, nato in Marocco il 01/01/1985 avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di gravame interposto dall'imputato Abd El Karim Manidi avverso la sentenza emessa il 24 ottobre 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo B (artt. 110, 81 comma 2, 341-bis cod. pen.) e condannato a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce con unico motivo omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio della motivazione e violazione dell'art. 393-bis cod. pen. Quanto alla causa di non punibilità, la Corte ha omesso di considerare che il reato è stato commesso il 13.4.2018, epoca in cui l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. era applicabile al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. fino all'entrata in vigore della novella introdotta con la legge 8 agosto 2019 n.

77. Quanto alla esimente in forma putativa, non poteva essere esclusa sulla base della versione dell'interessato di "non aver pronunciato parole offensive", né sulla ritenuta prospettazione dubitativa della versione difensiva, che, invece, impone una soluzione favorevole all'imputato.

3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è solo in parte fondato.

2. Quanto alla ricorrenza della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., anche in forma putativa, la sentenza ne ha escluso la sussistenza facendo leva sulle stesse dichiarazioni dell'imputato con le quali egli aveva negato di aver pronunciato qualsiasi ingiuria verso gli agenti, così rigettando la tesi difensiva secondo la quale li avrebbe offesi ritenendo erroneamente di essere in presenza di un atto violento e arbitrario dei Pubblici Ufficiali verso il congiunto. Ritiene questo Collegio che la censura del ricorrente a riguardo è del tutto generica, oltre che manifestamente infondata quando invoca il canone del favor rei, non riguardando il dubbio il tema della responsabilità, quanto invece, il tenore della prospettazione difensiva.

3. Quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la sentenza ha ritenuto il reato contestato preclusivo alla sua applicazione. 2Deve ritenersi fondata la censura in ordine alla violazione dell'art. 131-bis cod. pen., dovendosi ribadire l'orientamento di Sez. 6, n. 23623 del 21/05/2024, Hasan, Rv. 286629, secondo il quale, la disposizione di cui alla legge 8 agosto 2019, n. 77, di conversione del d. I. 14 giugno 2019, n. 53, che, a modifica dell'art. 131-bis cod. pen., ha_stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, non si applica ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore in data 10 agosto 2019, trattandosi di disciplina più sfavorevole incidente su norme sostanziali.

Nel caso in esame, il fatto contestato all'imputato è stato commesso il 13.04.2018, quando il disposto dell'art. 131-bis cod. pen. non prevedeva l'ostatività del delitto di cui all'art. 337 c.p. ex se, cioè a prescindere dal ricorrere degli altri presupposti, di talché la Corte di Appello non poteva escludere, come avvenuto, l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. nei termini anzidetti. Peraltro, con la sentenza n. 172 del 20.10.2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.

4. La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, per verificare, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Nel resto, il ricorso deve-essere rigettato. P.Q. P.Q.M