Italian court dismisses appeal against European arrest warrant delivery to Spain due to lack of standing and specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant, a citizen of Italy, argued that the lower court illegally distinguished between citizens and foreigners regarding residence verification and that the European arrest warrant was disproportionate. The court rejected these claims because the appellant's citizenship automatically grants him the right to refuse delivery, rendering the residence check moot, and the request for investigation tools was too vague to challenge the warrant's necessity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 comma 2 I. n. 69 del 2005; Art. 18-bis comma 2 I. n. 69 del 2005: A citizen of the executing state has an automatic right to refuse surrender under the European Arrest Warrant framework, eliminating the need for a residence verification, while challenges regarding the necessity of the warrant must be specific and grounded in the actual purpose of the requesting authority's measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
osto da Troiano Salvatore, nato a Napoli il 10/3i/1994 avverso la sentenza del 28/04/2026 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini, letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di Salvatore Troiano, previa applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, all'Autorità giudiziaria spagnola, che ne aveva fatto richiesta a mezzo di mandato di arresto europeo esecutivo, emesso il 26 marzo 2026 dalTribunale di Cornelia de Llobregat, in riferimento all'ordinanza di custodia cautelare n. 146 del 2025 emessa per il delitto di traffico internazionale di stupefacenti dalla Spagna all'Italia, dal febbraio 2025 al febbraio 2026, subordinando la consegna alla condizione che Troiano all'esito del processo sia ricondotto in Italia per scontarvi la pena o misure privative della sua libertà personale eventualmente applicategli dallo Stato di emissione.
2. Avverso sentenza ha proposto ricorso Salvatore Troiano, tramite il proprio difensore, con due motivi di seguito enunciati. 2.1. Con il primo censura la violazione degli artt. 19, comma 2, e 18-bis, comma 2-bis, I. n. 69 del 2005 in quanto la sentenza impugnata, pur avendo subordinato la consegna alla previsione del ritorno del consegnando in Italia per l'esecuzione della pena, ha operato una illegittima distinzione tra cittadino e straniero, sostenendo che per il primo la condizione del radicamento stabile sul territorio operi in via automatica, senza che debba operarsi alcuna verifica circa i suoi effettivi legami con l'Italia spettante solo per gli stranieri. 2.2.
Con il secondo motivo ritiene avvenuta la violazione del principio di proporzionalità e necessità del mandato di arresto europeo rispetto agli obiettivi perseguiti, tenuto conto della gravità del reato, della pena applicabile e della possibilità di ricorrere a strumenti di cooperazione meno invasivi, come, ad esempio, l'ordine europeo di indagine per procedere all'interrogatorio di Troiano o l'acquisizione di informazioni supplementari ai sensi dell'art. 16 della I. n. 69 del 2005.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse. La cittadinanza italiana di Salvatore Troiano esclude che la Corte di appello operi l'accertamento del suo radicamento in Italia che, peraltro, costituisce motivo di rifiuto facoltativo alla consegna, a norma dell'art. 18-bis, comma 2, I. n. 69 del 2005, soltanto qualora si tratti di mandato del resto europeo cosiddetto esecutivo, fondato cioè su un provvedimento emesso da un'autorità giudiziaria straniera di applicazione di una pena o di una misura di sicurezza detentive. Non così, invece, nell'ipotesi in esame di mandato processuale in cui, peraltro, la sentenza impugnata ha correttamente subordinato la consegna del ricorrente all'Autorità 2giudiziaria spagnola al suo ritorno in Italia ai fini di scontare la pena eventualmente applicata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, I. n. 69 del 2005.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità in quanto, al di là del non essere stato posto all'attenzione della Corte territoriale, non è dato comprendere quali siano gli elementi dai quali desumere che la richiesta di consegna dell'Autorità giudiziaria spagnola sia stata finalizzata al compimento di specifici atti di indagine (come l'interrogatorio del Troiano, citato nel ricorso) disancorati dall'esercizio dell'azione penale atteso che, nella specie, il mandato di arresto europeo è stato emesso a seguito dell'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Salvatore Troiano dall'Autorità giudiziaria spagnola per il delitto di traffico internazionale di stupefacenti.
Al riguardo deve essere ribadito il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui in tema di mandato di arresto europeo processuale, non compete allo Stato di esecuzione la verifica della necessità o meno della presenza della persona richiesta nel Paese richiedente al processo o all'indagine in corso di svolgimento nei suoi confronti perché altrimenti verrebbe minato il principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali. Peraltro, l'introduzione degli strumenti di cooperazione giudiziaria non coercitivi di cui alla Direttiva 2014/41/UE sull'Ordine europeo di indagine, regolati dal principio di proporzionalità, non ha inciso sulle condizioni di legittimità del mandato di arresto europeo (Sez. 6, n. 42987 del 21/11/2024, Rv. 287266 - 01).
4. Sulla base degli argomenti che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M