Cassation court dismisses appeal against acquittal for refusal to visit suicidal detainees in prison.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Douanla Ngnintedem Armelle's appeal against her acquittal for refusing to visit two suicidal detainees in a prison. The lower court found that as a public official, she had an urgent duty to visit the inmates despite the lack of a formal code of urgency, and her refusal constituted a crime of refusal to perform official acts. The court upheld this decision, ruling that the appeal arguments regarding the non-existence of the duty and the judge's inability to assess clinical urgency were inadmissible and did not justify overturning the acquittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 328 c.p.; Art. 606 c.p.p.: The refusal by a public official to perform an urgent and indispensable service duty, such as visiting detainees in critical condition, constitutes a crime of refusal to perform official acts, and the Court of Cassation cannot re-evaluate the factual assessment of urgency made by the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
osto da: Douanla Ngnintedem Armelle nata in Camerun il 27/11/1990 avverso la sentenza del 05/11/2025 della Corte d'appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Elena Gamberini, che, riportandosi alla memoria scritta depositata, chiede il rigetto del ricorso; udito l'Avv. Giuseppe Lopedote, che insiste per l'accoglimento del ricorso e chiede l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 05/11/2025 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Aosta, in data 25.09.2024, ha assolto l'imputata dal reato di cui all'art. 328 c.p. commesso il 03.02.2023 perché il fatto non sussiste, e rideterminato la pena in relazione agli altri due episodi del 23.07.2023 e del 25.07.2023. Douanla Ngnintedenn Armelle, nella sua qualità di medico convenzionato di assistenza primaria, di turno presso la guardia medica territoriale assegnata tramite 118, e quindi pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, è stataritenuta penalmente responsabile del rifiuto di compiere un atto del proprio servizio, necessario, indifferibile e urgente, e in particolare di recarsi presso la Casa circondariale di Brissogne per prestare la propria opera, relativamente a due episodi, in data 23 luglio, per assistere un detenuto che aveva tentato il suicidio, ed il 25 luglio per assistere altro detenuto che aveva tentato il suicidio tramite l'ingestione di batterie.
2. Con il ricorso proposto Douanla Ngnintedem Armelle, per il tramite del difensore Avv. Giuseppe Lopedote, deduce quattro motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, ovvero l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. 2.1 Col primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 co. 1, lett.
b) cod. proc. pen. per insussistenza dell'obbligo, da parte della guardia medica, della visita in carcere dei detenuti, subito dopo i loro rispettivi tentativi di suicidio, occorsi il 23 ed il 25 luglio 2023, avendo i giudici di merito ricostruito la responsabilità dell'imputata su obblighi inesistenti - senza indicare quale norma imponesse tale obbligo, non essendo la visita domiciliare un obbligo ma una delle opzioni del medico di continuità assistenziale-; su urgenze presunte, non essendovi alcun codice di urgenza assegnato dalla centrale del 118 e nessuna infermiera che avesse riferito condizioni critiche dei detenuti; su valutazioni cliniche che il giudice non può compiere, non potendo sostituire la propria valutazione tecnica a quella del medico, ed avendo invece i giudici di merito stabilito l'urgenza dell'intervento, giudicando inadeguata la terapia telefonica. 2.2 Con il secondo motivo si deduce motivazione apparente, non avendo la Corte d'appello risposto in alcun modo al memoriale dell'imputata, senza valutare la cronologia delle chiamate, senza dar conto della giurisprudenza citata nell'atto di appello, del quadro clinico dei pazienti e senza rispondere alla distinzione fondamentale tra continuità assistenziale e medicina penitenziaria, affermando che la visita domiciliare fosse necessaria, con una motivazione che esula dalla fattispecie penale, e cioè per consentire l'uscita del detenuto dal carcere, che costituisce requisito amministrativo, non sanitario; inoltre la sentenza impugnata deduce il dolo da frasi come 'non mi sposterei per mettere una firma', ignorando il contesto procedurale e senza valutare la sussistenza di elementi favorevoli nel comportamento dell'imputata che avrebbe portato a escludere il dolo. 2.3 Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606 comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., il travisamento della prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni del teste Faelli, che ha parlato di etica professionale, non di obbligo e non ha mai affermato l'esistenza di un protocollo cogente che imporrebbe la visita domiciliare; 2e la lettura delle conversazioni telefoniche, alle quali è stato attribuito un contenuto non corrispondente al testo. 2.4 Con quarto motivo si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza motivare sul punto, nonostante l'assoluzione per il fatto del 3 febbraio 2023, la collaborazione processuale dell'imputata e l'assenza di danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Il primo motivo non è fondato, dal momento che non è idoneo a vulnerare l'argomentato ed ineccepibile richiamo della sentenza impugnata al complesso sistema normativo che disciplina l'assistenza sanitaria in ambito penitenziario, all'accordo collettivo nazionale relativo ai medici preposti al servizio di guardia medica ed al protocollo d'intervento - di cui alla deposizione del medico responsabile del Distretto, Dott. Faelli - "che prevede che la valutazione dell'urgenza dell'intervento - con assegnazione di codici - sia effettuata dalla Centrale Unica del Soccorso "che decide se fare intervenire il medico di continuità assistenziale..." il quale è poi obbligato ad andare, "non ha facoltà di fare una valutazione..." se non dopo l'intervento stesso, "...quando è in sede e ha visitato il paziente..." (pag. 6 - 8 sentenza impugnata).
La sentenza impugnata, con argomentazioni congrue, logiche e non contraddittorie ha evidenziato, con riferimento al detenuto che aveva tentato il suicidio mediante impiccamento, il 23 luglio 2023, come nonostante le insistenti richieste d'intervento del personale infermieristico del carcere, la guardia medica non potesse limitarsi a prescrivere telefonicamente un ansiolitico, senza procedere ad un esame diretto del paziente e, con riferimento al detenuto che, il 25 luglio 2023, aveva ingerito delle batterie, come anche in quel caso l'imputata, pur sollecitata, a fronte di una situazione grave che aveva comportato la richiesta di un'ambulanza (Sez. 6, n. 35344 del 28/05/2008, Nikfann, Rv. 241250 - 01), avesse indebitamente rifiutato di effettuare la visita al carcere, che avrebbe dovuto condurre anche alla certificazione dell'ineludibile necessità di ricovero immediato del paziente, atto certamente doveroso e urgente, compiuto in sua sostituzione dalla dottoressa Borio, che aveva lasciato la postazione della Centrale Unica di Soccorso, per recarsi in loco.
3. Le su indicate considerazioni consentono di escludere che nel caso in esame si verta in ipotesi di motivazione apparente -secondo motivo di ricorso- avendo la Corte compiutamente argomentato sui presupposti oggettivi del reato e sul dolo, generico, correlato al consapevole rifiuto da parte dell'imputata di effettuare la 3visita diretta dei detenuti in una situazione non suscettibile di mero consulto telefonico, a fronte delle plurime ed insistenti sollecitazioni del personale infermieristico del carcere, in occasione dei due tentativi di suicidio e, dunque, in casi di rappresentata urgenza, come dimostrato dalle conversazioni telefoniche richiamate a pag. 10 della sentenza impugnata.
Correttamente la sentenza impugnata ha applicato il principio secondo cui integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che, a seguito della urgente richiesta di intervento non si rechi a visitare il paziente, ma si limiti a formulare telefonicamente una diagnosi non confortata da evidenza medica (Sez. 6, n. 29911 del 30/03/2023, S., Rv. 285641 - 01) e laddove l'urgenza sia segnalata con insistenza da personale infermieristico qualificato (Sez. 6, n. 14979 del 27/11/2012, M., Rv. 254862 - 01) a prescindere, trattandosi di reato di pericolo, dall'esito concreto dell'omissione o dalla circostanza che, a posteriori, l'intervento del medico avrebbe potuto non modificare il decorso degli eventi (Sez. 6, n. 29911 del 30/03/2023, S., cit.).
4. Il terzo motivo non è autosufficiente, richiamando genericamente atti istruttori di cui non è stato specificamente indicato il contenuto e non è stata rappresentata puntualmente la decisività, così da risolversi in una inammissibile rivisitazione nel merito della valutazione del compendio probatorio operata dalla "doppia conforme" affermazione della penale responsabilità dell'imputata. Le doglianze esposte nel ricorso sono infatti reiterative di obiezioni già affrontate ed esaustivamente disattese nelle conformi decisioni di merito, limitandosi a contestare le valutazioni espresse dai giudici in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sulla base di una diversa ed alternativa lettura che in sede di legittimità, come è noto, non è consentita, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, il cui apprezzamento è, in via esclusiva, riservato al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01).
5. In ordine al censurato diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte, con motivazione immune da contraddizioni, ha ravvisato nella pervicace resistenza della prevenuta alla rivisitazione critica delle proprie azioni un ulteriore indicatore fattuale negativo ed ostativo rispetto alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento delle attenuanti atipiche, in aggiunta alla gravità dei fatti e alla negativa personalità dell'imputata, già gravata da precedente condanna, 4elementi idonei a dar conto del giudizio formulato, senza che peraltro nel ricorso si deducano specificamente vizi logici della motivazione.
6. Il ricorso, per i motivi esposti, deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M