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Sentenza — n. 17930/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation annuls appeal judgment for lack of specific reasoning on defense requests.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17930/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment and remanded the case for a new hearing due to the appellate court's failure to provide specific reasoning on the defense's requests. The defense argued that the appellate court incorrectly assumed they had waived their requests for acquittal and evidence renewal, despite detailed submissions in the appeal act. The court held that an appellate judge cannot merely refer to the first-instance reasoning when specific new arguments are raised, mandating a distinct and analytical response to each point.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 500, comma 4 cod. proc. pen.: The appellate court is obligated to provide specific and analytical reasoning on every point raised in the appeal act, prohibiting a mere reference to the first-instance judgment when the appeal contains distinct and specific grievances.

Parole chiave

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lack of specific reasoning appellate court obligations waiver of defense requests remand for new hearing appellate procedure Italy duty to motivate appeal act analysis falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 372 cod. pen.
Con sentenza del 19 maggio 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Noia il 6 maggio 2024, con cui Pio Attanasio è stato condannato per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.2.
Art. 131-bis cod. pen.
Con il secondo motivo ha lamentato la carenza di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto irrilevante il comportamento successivo dell'imputato, così trascurando di considerare che il d.lgs.
Art. 500, comma 4 cod. proc. pen.
d.lgs. n. 150/2022
pen., per avere la Corte di appello ritenuto irrilevante il comportamento successivo dell'imputato, così trascurando di considerare che il d.lgs. n. 150/2022 ha inserito nell'art.
art. 372 cod. pen
Con sentenza del 19 maggio 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Noia il 6 maggio 2024, con cui Pio Attanasio è stato condannato per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.2.
art. 131-bis cod. pen
Con il secondo motivo ha lamentato la carenza di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto irrilevante il comportamento successivo dell'imputato, così trascurando di considerare che il d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 38126 del 06/06/2024, Amore
Sez. 2, n. 56295 del 23/11/2017, Floresta
Sez. 2, n. 56295 del 23/11/2017, Floresta, Rv.
Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner
271700 - 01; Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, Rv.
Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Adduci
268859 - 01; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Adduci, Rv.
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Testo completo

li; udito il Sostituto Procuratore Generale Fabio Picuti, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio; udito l'Avv. Isidoro Spiezia, difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 maggio 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Noia il 6 maggio 2024, con cui Pio Attanasio è stato condannato per il reato di cui all'art. 372 cod. pen.2. Avverso l'anzidetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo ha censurato la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione e di rinnovazione dibattimentale, avendo la Corte territoriale ritenuto che il difensore avesse rinunciato a coltivare i motivi di merito.

L'omessa motivazione sarebbe ancora più significativa, atteso che con i motivi di appello erano stati evidenziati due aspetti specifici, ossia la paura dell'imputato di ritorsioni, quale conseguenza della sua deposizione, e la richiesta di acquisire le sommarie informazioni testimoniali, rese dall'imputato il 4 aprile 2024, il verbale di udienza dell'8 maggio 2019, in cui era stato sentito il maresciallo Zagaria, e l'ordinanza ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo ha lamentato la carenza di motivazione in relazione alla richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto irrilevante il comportamento successivo dell'imputato, così trascurando di considerare che il d.lgs. n. 150/2022 ha inserito nell'art. 131- bis cod. pen., tra gli aspetti da valutare, proprio il comportamento successivo alla condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto.

2. Nel riepilogo dei motivi di appello, effettuato nella sentenza impugnata, la Corte territoriale ha affermato che con l'atto di gravame l'imputato aveva chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Nell'atto di appello, invece, come dedotto dal ricorrente, era stata contestata l'affermazione della responsabilità e si era chiesto di rinnovare l'istruttoria. In particolare, l'appellante aveva sostenuto di avere deposto il falso per paura di ritorsioni, desumibili da plurime circostanze, analiticamente indicate, ed aveva chiesto di acquisire le sommarie informazioni testimoniali, rese il 4 aprile 2024, nell'ambito delle quali era avvenuta la ritrattazione, il verbale di udienza dell'8 maggio 2019, in cui era stato sentito il maresciallo Zagaria, e l'ordinanza acquisitiva ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen.

Con i motivi aggiunti, l'appellante aveva chiesto l'assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. e, in sede di discussione, il suo difensore si era riportato ai motivi di appello e a quelli aggiunti, senza rinunciare ad alcuna richiesta. A fronte di tali atti la Corte territoriale ha motivato disattendendo la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., dopo avere affermato «di fare integrale richiamo alla sentenza impugnata, per quanto riguardo la ricostruzione in dettaglio 2degli eventi, descritti con attenzione, precisione ed esaustività».

Ha aggiunto che, «d'altra parte, il difensore aveva rinunciato a coltivare i motivi di merito». Alla luce di quanto precede è evidente che la Corte territoriale non ha dato risposta alle deduzioni articolate nell'atto di gravame, che ha del tutto pretermesso di considerare, ed ha errato, avendo ritenuto che l'appellante avesse formulato soltanto la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., contenuta, invero, nei motivi aggiunti.

3. Né, d'altra parte, può ritenersi che la Corte territoriale abbia motivato sulle deduzioni formulate con l'atto di appello, avendo fatto «integrale richiamo alla sentenza impugnata, per quanto riguarda la ricostruzione in dettaglio degli eventi». Al riguardo va ricordato che questa Corte è ferma nell'affermare che, in presenza di un atto di appello non privo di specificità, il giudice di appello non può limitarsi al mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche là dove l'atto di gravame riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto (ex Sez. 3, n. 38126 del 06/06/2024, Amore, Rv. 287104 - 01;

Sez. 2, n. 56295 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700 - 01; Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, Rv. 268859 - 01; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Adduci, Rv. 259316 - 01). Nel caso in esame, l'appellante aveva sollevato censure specifiche avverso la sentenza di primo grado e la Corte territoriale aveva l'obbligo di darvi risposta, non potendo, all'evidenza, limitarsi a condividere la ricostruzione in dettaglio degli eventi, effettuata nella pronuncia di primo grado. Non avendo il Giudice del gravame ottemperato all'obbligo di motivazione in ordine ai motivi di appello, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q. P.Q.M