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Ordinanza — n. 17734/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to personal signature by client instead of qualified defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17734/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant personally signed the petition rather than engaging a qualified defense attorney. The appellant sought rescission of a final judgment regarding a civil matter, arguing personal involvement in the case. The court ruled that under the Criminal Procedure Code, all cassation appeals must be signed by a lawyer admitted to practice before the Court, rendering the personal signature invalid.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 571 c.p.p.: Cassation appeals must be signed by a qualified defense lawyer; personal signature by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal signature requirement qualified defense counsel rescission of judgment Criminal Procedure Code condono delle spese procedurali ritiro dell'istanza giudiziaria revoca del gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
272010 — 01); e, ancora, in tema di rescissione del giudicato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto presentato personalmente dall'interessato, trovando applicazione la disciplina ordinaria di cui all'art. 613 cod.
Art. 571 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.
281991); Ritenuto che alle considerazioni che precedono, ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
art. 613 cod. proc. pen
272010 — 01); e, ancora, in tema di rescissione del giudicato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto presentato personalmente dall'interessato, trovando applicazione la disciplina ordinaria di cui all'art. 613 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021
(Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021, Cospito, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da Soriano Leone, nato a Vibo Valentia il 21/11/1966 avverso la ordinanza del 18/03/2026 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; MOTIVAZIONE Rilevato che Leone Soriano ricorre, con atto personalmente sottoscritto, avverso la ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato, proposta dallo stesso Soriano, di cui alla sentenza emessa il 24/04/2023 dal Tribunale di Catanzaro, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro il 23.01/2025, divenuta irrevocabile il 24.10.2025;Ritenuto che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello,Rv. 272010 — 01); e, ancora, in tema di rescissione del giudicato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto presentato personalmente dall'interessato, trovando applicazione la disciplina ordinaria di cui all'art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte. (Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021, Cospito, Rv. 281991); Ritenuto che alle considerazioni che precedono, ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P. P.Q.M