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Sentenza — n. 17731/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses acquittal due to insufficient evidence of intentional violence in resistance charge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17731/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore generale appealed the acquittal of Mohamed Trabelsi, arguing the lower court failed to prove intentional violence required for the crime of resistance. The court found the original decision arbitrary in excluding the intent behind the suspect's kick against an officer. Consequently, the acquittal was annulled and the case remitted for a new trial with a different composition of judges.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 43 cod. pen.: The court must explicitly establish the intentional violence constituting the crime of resistance; a generic finding of equivocal reconstruction without concrete proof of the subjective element violates the principle of legality.

Parole chiave

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crime of resistance intentional violence acquittal annulment subjective element remitted for retrial persecuzione determinante per la fuga allontanamento ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Padova ha assolto Mohamed Trabelsi dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Art. 43 cod. pen.
art. 337 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Padova ha assolto Mohamed Trabelsi dal reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia nei confronti di Trabelsi Mohamed (CUI 064GM2L), nato in Tunisia il 06/02/1997 avverso la sentenza del 14/10/2025 del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Padova ha assolto Mohamed Trabelsi dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. ascrittogli perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia deducendo vizio cumulativo della motivazione in relazione al contenuto della annotazione del 19/04/2024 della Questura di Padova-Sezione volanti; violazione e falsa applicazione degli artt. 337 e 43 cod. pen. La condotta dell'imputato che, per sottrarsi a un controllo di polizia, si dà alla fuga e, al termine dell'inseguimento, raggiunto dagli agenti, si oppone sferrando un calcio contro l'agente Farinacci, costituisce una condotta tipica di resistenza. Rispetto a tale obiettivo elemento, la sentenza ricorre a formule prive di contenuto, quali "contesto di particolare concitazione" per escludere la materialità del reato, mentre del tutto arbitrario è l'assunto secondo il quale il calcio non costituiva un atto "intenzionalmente violento", ma "sintomatico della sola volontà di sottrarsi al contatto con gli operanti".

3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale con requisitoria scritta ha concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Ritiene questa Corte che incorre nei vizi denunciati l'assunto posta a base della decisione, secondo il quale non risulta provata la sussistenza della condotta oggettiva e soggettiva del reato di cui all'art. 337 cod. pen. ascritto all'imputato, in relazione all'accertamento in atti allegato al ricorso. Invero, il relativo giudizio si fonda su una generica premessa di "equivocità" della ricostruzione della vicenda, che sfugge, del tutto apoditticamente, alla precisa connotazione della condotta violenta, al termine della fuga dello stesso imputato — dopo che gli erano stati richiesti documenti per l'identificazione -, allorquando scalciava contro l'agente Farinacci, che l'aveva raggiunto.

A tale atto di violenza, il provvedimento impugnato, nega la sua univoca valenza oppositiva, ai fini della integrazione del reato di resistenza, ascrivendolo, del pari apoditticamente, a "scomposte manifestazioni della volontà dell'imputato", giungendo all'arbitraria esclusione della sua intenzionalità finalistica, che si 2concreta nel fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio, quale, appunto, era quello al quale stavano procedendo gli operanti.

3. Ai vizi rilevati, consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova, in diversa composizione. P.Q.MIl Consigli re estensore Il PresidenteAngel apozzi Gaetano De Amicis DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL ia MAG 2026 TI. FUN7TO re CIITT7TART Dott S.Sti »pino nirimala 3