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Sentenza — n. 17729/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against civil damages ruling, mandating retrial due to lack of oral evidence renewal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17729/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's civil damages order against the defendant, ordering a retrial before a civil judge. The defendant argued that the appellate court violated procedural rules by failing to renew oral testimony hearings and applied the wrong standard of proof. The court agreed, ruling that when reforming an acquittal for civil purposes, the appellate judge must renew the trial to hear crucial witness testimony.

Regesto Legislator

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Art. 576 cod. proc. pen.; Art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.: When an appellate court reforms an acquittal solely for civil liability purposes based on a different assessment of declaratory evidence, it is bound to renew the oral hearing of that evidence ex officio.

Parole chiave

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appellate reform of acquittal renewal of oral evidence civil liability standard procedural violation burden of proof standard risarcimento del danno civile restituzione e risarcimento verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 576 cod. proc. pen.
287215 - 02); ancora, nel giudizio di legittimità instaurato a seguito del ricorso proposto, ai sensi dell'art. 576 cod.
Art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Con il secondo motivo, violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e vizio della motivazione, in relazione alla mancata rinnovazione della istruzione dibattimentalefnonché violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata.
Art. 6, par. 2, CEDU
Con il secondo motivo, violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod.
Law 23 giugno 2017, n. 103
art. 576 cod. proc. pen
287215 - 02); ancora, nel giudizio di legittimità instaurato a seguito del ricorso proposto, ai sensi dell'art. 576 cod.
art. 603 cod. proc. pen
Con il secondo motivo, violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024
Sez. 6, n. 4518 del 28/01/2026, Bellino
2, CEDU, deve decidere sulla sola esistenza e sulla concreta entità di un pregiudizio risarcibile, mediante l'applicazione, in via esclusiva, delle regole civilistiche relative alla responsabilità da illecito civile (Sez. 6, n. 4518 del 28/01/2026, Bellino, Rv.
Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini
Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, Gambacurta
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Testo completo

osto da Cretella Salvatore, nato a Scafati il 22/01/1960 avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore, Avv. Antonio Emiliano Pota in sostituzione dell'Avv. Carmine D'Onofrio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, a seguito di gravame interposto dalla parte civile Luigi Di Gesù avverso la sentenza emessa il 20 maggio 2014 dal Tribunale di Ferrara, in riforma della decisione ha condannato Salvatore Cretella al risarciiiiento del danno in favore di Luigi Di Gesù, falsamente accusato di reati in due esposti anonimi inviati a varie autorità.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato Salvatore Cretella che, con atto del difensore, deduce i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 125, comma 3, 573-576 cod. proc. pen. e 2043 cod. civ. e difetto di motivazione in relazione alla applicazione, da parte della sentenza impugnata, della regola civilistica del "più probabile che non", dovendosi, invece, applicare quella penalistica dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", in ragione del disposto di legge per il quale l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. deve essere decisa con le forme del processo penale e trattandosi di impugnazione proposta in data 23/10/2014, ben prima dell'introduzione dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e vizio della motivazione, in relazione alla mancata rinnovazione della istruzione dibattimentalefnonché violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. E' stata affermata la attribuibilità del fatto al ricorrente sulla base di una sommaria rivalutazione delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla teste Elena Angelone, costituendo il tema principale del processo la situazione sentimentale tra l'odierno ricorrente e la teste Angelone al momento dell'invio dei due esposti anonimi dal contenuto calunniatorio della odierna parte civile Luigi Di Gesù.

E' stata, quindi, illegittimamente omessa la rinnovazione dibattimentale con la audizione della teste Angelone, nonostante le sue dichiarazioni siano state rivalutate e siano risultate rilevanti e decisive al fine di ribaltare la sentenza assolutoria. Inoltre, è stata ribaltata la precedente assoluzione senza offrire una motivazione esaustiva a sostegno, essendosi attribuita apoditticamente la condotta calunniatoria al ricorrente selezionando alcuni dati emersi nell'istruttoria, senza tenere conto delle emergenze valorizzate dal primo Giudice e senza giustificare la plausibilità del diverso divisamento in base alla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio", tenuto anche conto dell'introduzione di un terzo movente, rispetto al quale la Corte si limita all'aprioristica esclusione.3.

Sono pervenute conclusioni scritte nell'interesse della parte offesa Luigi Di Gesù, con allegata nota spese, in relazione alla quale si chiede di condannare il ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

2. Deve preliminarmente escludersi l'applicabilità della previsione di cui all'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. al procedimento in esame. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, chiarito che l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, trova applicazione unicamente con riferimento alle impugnazioni concernenti i soli interessi civili nei giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta successivamente al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della disposizione (Sez. U, n. 38481 del 25 maggio 2023, D., Rv. 285036). Nella fattispecie in esame, la costituzione di parte civile è, invece, antecedente a tale data. Ne consegue l'applicabilità dell'art. 573, cod. proc. pen. nella formulazione previgente alla riforma Cartabia, disposizione che, tuttavia, non può che essere interpretata ed applicata alla luce dei rilevanti mutamenti normativi e giurisprudenziali medio tempore intervenuti.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente applicato, per pervenire alla decisione, il criterio civilistico del "più probabile che non" secondo il condivisibile orientamento per il quale, in tema di giudizio di appello instaurato a seguito di ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato, il giudice procede all'esame comparativo delle prove orali e alla valutazione delle stesse ai fini della rinnovazione istruttoria in base al criterio civilistico del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" e non di quello processual-penalistico dell'al di à di ogni ragionevole dubbio", posto che l'irrevocabilità della decisione sulla responsabilità penale per effetto della mancata impugnazione del pubblico ministero rende irreversibile l'accertamento favorevole all'imputato, con la conseguente necessità di recuperare gli "standard" probatori propri del giudizio civile e non sacrificare ulteriormente i diritti della parte civile, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza convenzionale, costituzionale e nomofilattica(Sez. 3 , n. 45810 del 14/11/2024, P., Rv. 287215 - 02); ancora, nel giudizio di legittimità instaurato a seguito del ricorso proposto, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., dalla sola parte civile avverso la sentenza di appello che, 3ribaltando la decisione di condanna di primo grado, abbia assolto l'imputato dal delitto ascrittogli con la formula "perché il fatto non sussiste", il giudice non deve più statuire sulla responsabilità penale dell'imputato, ma, in conformità al principio della presunzione di innocenza, sancito dall'art. 6, par. 2, CEDU, deve decidere sulla sola esistenza e sulla concreta entità di un pregiudizio risarcibile, mediante l'applicazione, in via esclusiva, delle regole civilistiche relative alla responsabilità da illecito civile (Sez. 6, n. 4518 del 28/01/2026, Bellino, Rv. 289331 - 01).

4. Il secondo motivo è fondato. La sentenza impugnata ha giustificato la mancata rinnovazione dibattimentale, sulla base dell'assunto secondo il quale «l'assoluzione si fonda in buona parte sulle dichiarazioni rese dall'imputato Cretella e sulla individuazione di un movente all'azione illecita da parte dell'Angelone, circostanza che ad avviso di questa Corte è smentita, non solo dalle numerose prove documentali e dalle acquisizioni dei tabulati, ma che è assolutamente illogica e non ancorata alle altre acquisizioni istruttorie (peraltro cristallizzate nella sentenza irrevocabile a carico della stessa Angelone)».

In altri termini, è la stessa sentenza che, nel riformare la prima decisione assolutoria, indica la rilevanza decisiva della prova orale, escludendone la rinnovazione, senz'altro, sulla base della sua valutazione. Il giudizio, pertanto, non si conforma alli autorevole orientamento di legittimità secondo il quale, il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini Rv. 281228 — 02).

5. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

6. Non può darsi seguito alla richiesta, formulata per iscritto, di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile nel presente grado, non avendo il difensore preso parte alla trattazione orale del presente procedimento, in adesione all'autorevole orientamento di legittimità secondo il quale nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in 4cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 03). P.Q.M