Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 17489/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court allows appeal against preventive interrogation omission in detention order review proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17489/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled a detention order and its supporting genetic order issued by the Catania Review Tribunal. The Tribunal had previously deemed the failure to conduct a mandatory preventive interrogation curable because the objection was raised only during the review phase rather than the initial guarantee hearing. The Court reversed this, citing recent Supreme Court rulings that such omissions create an intermediate nullity deducible for the first time in review proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 180, cod. proc. pen.: The omission of the mandatory preventive interrogation in coercive measures creates an intermediate nullity that is not precluded by late objection and may be raised for the first time in review proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive interrogation intermediate nullity review proceedings coercive measures preclusion rule detention order Italian criminal procedure timore fondato di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.
288191-02) l'obbligo di procedere ad interrogatorio preventivo è regola generale - salve le eccezioni previste dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. la cui omissione è sanzionata dalla nullità dell'ordinanza cautelare, prevista dal nuovo art.
Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett.
Art. 180, cod. proc. pen.
che riguarda l'intervento dell'indagato, integra una nullità che deve essere qualificata come a regime intermedio, soggetta al regime di rilevabilità di cui all'art. 180 cod.
Art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
la cui omissione è sanzionata dalla nullità dell'ordinanza cautelare, prevista dal nuovo art. 292, comma 3-bis, cod.
art. 180 cod. proc. pen
che riguarda l'intervento dell'indagato, integra una nullità che deve essere qualificata come a regime intermedio, soggetta al regime di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, Bellomunno
Secondo tale orientamento (Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, Bellomunno, Rv.
Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci
288192; Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, Rv.
Sezioni Unite, n. 15 gennaio 2026
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

osto da Massimino Fabio, nato a Catania il 17/11/1973 avverso l'ordinanza del 15/12/2025 del Tribunale del riesame di Catania letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo; udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella genetica. udito il difensore, Avv. Pierpaolo Montalto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Fabio Massimino ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catania, in parziale riforma dell'ordinanza emessa dal GIP del locale Tribunale nei confronti dell'indagato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel corso di una manifestazione indetta il 22 settembre 2025 contro lo sterminio del popolo palestinese, ha ridotto l'obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria a soli due giorni a settimana.Ne chiede l'annullamento per un unico motivo ovvero per il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo. Pur concordando sul punto, il Tribunale ha, tuttavia, ritenuto sanata la nullità per tardività dell'eccezione sollevata solo in sede di riesame e non in occasione dell'interrogatorio postumo. Deduce l'erroneità della decisione alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite in data 15 gennaio 2026, che, risolvendo il contrasto, esclude la intempestività dell'eccezione formulata in sede di riesame anziché nell'interrogatorio postumo effettuato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, non essendo preclusa la deducibilità dell'omesso interrogatorio preventivo in sede di riesame, ancorché non eccepita nel corso dell'interrogatorio di garanzia successivamente svolto. Come già detto, anche il Tribunale non dubita della doverosità dell'interrogatorio preventivo nel caso di specie, non rientrando la condotta in contestazione in alcuna delle ipotesi derogatorie previste dall'art. 291, comma 1- quater cod. proc. pen., ma ha ritenuto sanata la conseguente nullità a regime intermedio, in quanto non eccepita nell'interrogatorio di garanzia, ma per la prima volta in sede di riesame.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte, che con decisione del 15 gennaio 2026, ci cui si conosce il solo dispositivo, hanno stabilito che l'omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc, pen. integra una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc., pen. che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio di garanzia.

L'orientamento cui ha aderito il Tribunale risulta, pertanto, definitivamente superato dall'orientamento opposto, avallato dalle Sezioni Unite. Secondo tale orientamento (Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, Bellomunno, Rv. 288192; Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, Rv. 288191-02) l'obbligo di procedere ad interrogatorio preventivo è regola generale - salve le eccezioni previste dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. la cui omissione è sanzionata dalla nullità dell'ordinanza cautelare, prevista dal nuovo art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.; sanzione, questa, correlata ad un vizio strutturale dell'ordinanza genetica, in quanto la preventiva interlocuzione del giudice con il potenziale destinatario della stessa per consentirgli di esporre le sue difese e eventualmente paralizzare l'intervento cautelare, è adempimento preliminare doveroso, cui è condizionato l'esercizio del potere coercitivo del giudice, sicché la 2sua omissione, incidendo sulla sfera di operatività dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. che riguarda l'intervento dell'indagato, integra una nullità che deve essere qualificata come a regime intermedio, soggetta al regime di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. e deducibile anche con la richiesta di riesame.

Trattandosi di una nullità del titolo genetico, il mezzo tipico di deduzione della nullità è rappresentato dalla richiesta di riesame, che costituisce il rimedio preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare e al controllo giurisdizionale della legittimità del provvedimento genetico, quindi, alla verifica ex post della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione della misura, costituiti non solo dai gravi indizi e dalle esigenze cautelari, ma anche dalla necessità o meno dell'interrogatorio preventivo.

Non essendo l'interrogatorio preventivo surrogabile, l'indagato ha interesse all'osservanza della disposizione, che è parte integrante del potere coercitivo del giudice; tuttavia, ciò non significa che la questione non possa essere dedotta fin dall'interrogatorio di garanzia, ma soltanto che la mancata formulazione dell'eccezione di nullità in quella sede non ha rilievo preclusivo, risultando il riesame la sede deputata al controllo dei presupposti formali e sostanziali della misura cautelare, ove sono, quindi, deducibili e rilevabili d'ufficio i vizi genetici del provvedimento coercitivo.

Ne discende l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza genetica con conseguente cessazione dell'efficacia della misura coercitiva applicata. P. Q. M. Annulla se P.Q.M