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Ordinanza — n. 16621/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on new evidence claim, ruling revision requires truly new facts not just re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16621/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to suspend the execution of a six-month prison sentence. The appellant argued that the lower court failed to re-evaluate evidence regarding the maritime authority's actions, claiming this constituted 'new evidence' under Article 630 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appellant's request for revision sought a re-evaluation of facts already thoroughly examined and deemed typical in the original trial, which does not qualify as new evidence under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; New evidence in a revision proceeding must consist of elements characterized by novelty, extraneous and different from those acquired in the previous proceedings, and cannot merely represent a different evaluation of deduced facts or a new examination of the deducible.

Parole chiave

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revisione penale prova nuova art. 630 codice sospensione esecuzione giudizio di cognizione libertà di navigazione disposizioni transitorie in materia marittima sfruttamento dei mari

Disposizioni normative citate

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Art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 646 cod. nav.
art. 348 cod. pen
art. 625-bis comma 4 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 11628 del 26/02/2025, Giani
Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, Pisano
Sez. 6 n. 20022 del 30/01/2014
Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri
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Testo completo

Corte di Cassazionevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Cosimo Cantatore chiede, con ricorso del 15 aprile 2026 depositato dalprocuratore speciale avvocata Mariagrazia Licciardiello, l’annullamento dellasentenza dell’8 gennaio 2026 con la quale la Seconda Sezione penale di questaCorte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di revisione dellaCorte di appello di Reggio Calabria del 17 luglio 2025, formulando, altresì, istanzadi sospensione dell’esecuzione in corso in relazione alla condanna alla pena dimesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 348 cod. pen. commesso il 7settembre 2018 quando l’imputato si presentava presso la Capitaneria di porto diMilazzo per consegnare la fotocopia di un atto, redatto dall’avvocata Citarella efirmato personalmente dalle parti che chiedevano il fermo di una nave.2.Il ricorrente sostiene che la Seconda Sezione penale è incorsa in un errorepercettivo nella parte in cui ha respinto il ricorso sul rilievo che «ai fini dellarevisione della sentenza di condanna ex art. 630, comma 1, lett.

c) cod. proc.pen., la “prova nuova” non può consistere in una diversa valutazione del dedottoo un’inedita disamina del deducible, come invocato dal ricorrente, ma deveconstare di elementi, caratterizzati da novità, estranei e diversi da quelli acquisitinel processo, sicché non costituisce “prova nuova” un elemento già esistente neglideduzione o mancato uso dei poteri di ufficio (Sez. 4, n. 11628 del 26/02/2025,Giani, Rv. 287728 - 01. Con l’istanza di revisione, viceversa, il condannato hachiesto alla Corte di appello di Reggio Calabria di rivalutare la prova della tipicitàdel fatto, che, peraltro., nel giudizio di cognizione risulta ampiamente divisata».Sostiene che, invece, attraverso la revisione, aveva chiesto la rivalutazione diprove “neglette” dal giudice di merito, e, in particolare, la disamina deiprovvedimenti assunti e dei fatti accertati dall’Autorità Marittima dai quali risultavala insussistenza di un procedimento di espropriazione in corso o di istanze o attiesecutivi per la inidoneità dell’istanza presentata del fermo nave.La Seconda Sezione, pur richiamandolo, ha male interpretato il precedentedella Quarta Sezione, sulla nozione di prova nuova, che individua la prova nuovain quella che, ancorché acquisita agli atti non è stata valutata nel corso del giudizioe, nel caso della documentazione dell’Autorità Marittima.Con il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale sulproscioglimento per particolare tenuità del fatto, sicuramente sussistente.Sulla richiesta di sospensione evidenzia l’ingiustizia dell’esecuzione di unapena da parte di una persona quasi ottantenne in pendenza dell’esame dellerichieste di affidamento in prova o detenzione domiciliare da parte del competentemagistrato di sorveglianza.3.Il ricorrente ha rinunciato, con dichiarazione sottoscritta dal procuratorespeciale, al primo ricorso già proposto.4.Premesso che il primo ricorso è inammissibile perché seguito da rinuncia, ilricorso del 15 aprile 2026 è, partimenti inammissibile perché proposto per motivimanifestamente infondati, e, pertanto, va deciso con procedimento de plano, aisensi dell’art. 625-bis comma 4 cod. proc. pen.La Seconda Sezione penale ha fatto lineare applicazione dei principi enunciatidalla giurisprudenza sulla nozione di “prova nuova” nella quale rientrano non solole prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scopertesuccessivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizioovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti diprove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, indipendentementedalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabilea comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato,rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez.

U, n.624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 22044 - 013; Sez. 6 n. 20022 del30/01/2014, Rv. 259778 - 01 sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv.279068 - 01).Il ricorrente propone le sue censure evidenziando, in buona sostanza, che leprove dedotte a favore del ricorrente non fossero state, neppure implicitamente,esaminate dal giudice del merito nella sentenza oggetto di revisione e, a tal fine,ha richiamato i motivi che, con la richiesta di revisione, aveva proposto alla Cortedi appello di Reggio Calabria, revisione con la quale aveva richiamato il compendioprobatorio, a cominciare dalla comunicazione di notizia di reato, fra cui le notedell’8 settembre 2018 del Comandante del Porto di Milazzo e la documentazioneallegata, atti dai quali risultavano le caratteristiche dell’asserito atto dipignoramento presentato dal Cantatore nonché il rigetto dell’istanza di fermo dellanave, ai sensi dell’art. 646 cod. nav.

Secondo il ricorrete, tali prove, nonesaminate, denotavano la intrinseca inidoneità della documentazione prodotta acostituire attività espressiva dell’esercizio della funzione difensiva.Viceversa, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha rilevato come nonsussistessero i presupposti per ritenere che la documentazione prodotta non fossestata esaminata dall’autorità di merito che aveva respinto la richiesta di revisioneevidenziando che Cosimo Cantatore richiedeva, attraverso il giudizio di revisione,la rivalutazione della tipicità del fatto, ampiamente divisata fin dal giudizio dicognizione ai fini della sussistenza del reato.Nel giudizio di merito era stata, infatti, ampiamente esaminata la natura degliprodotta, in quanto finalizzata a sollecitare il compimento di un fermo, dovevaconsiderarsi come atto "giudiziale" di impulso (perché prodromico e funzionale allaesecuzione di una procedura di espropriazione), che, ai sensi dell’art. 646 cod.nav., rientra nella competenza funzionale del comandante del porto.In conclusione il rigetto della richiesta prodotta dal Cantatore, era idonea adeterminare l’intervento del Comandante di Porto ed era stata rigettata non perchéfunzionalmente inidonea a giustificare l’adozione del provvedimento richiesto maritenuta infondata, per difetto di urgenza.5.Alla inammissibilità del ricorso, che assorbe la richiesta di sospensione dellaesecuzione, segue la condanna di Cosimo Cantatore al pagamento delle speseprocessuali e della somma, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delleAmmende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 05/05/2026La Consigliera relatrice Il PresidenteEmilia Anna Giordano Ercole Aprile