Cassation court annuls appeal judgment for false testimony, ruling witness statement was truthful and incomplete.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the appeal judgment convicting the defendant for false testimony regarding a witness's statement. The defense argued the witness lied by claiming the photo was for a 'test' without explaining Bitritto's involvement, while the prosecution contended the witness was complicit. The court ruled that since no questions were asked about Bitritto's role and the witness did not deny placing the photo, the statement was truthful and the crime of false testimony did not exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 371, 384 cod. pen.; Art. 197-bis, 198 cod. proc. pen.: A witness's statement is not false or evasive merely because it offers a generic motive without specific details, provided the witness did not deny the core facts and no questions were posed regarding the involvement of other parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
osto da Sanfelice Donato, nato a Vasto il 30/5/1976 avverso la sentenza del 18/3/2025 emessa dalla Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato Bitritto Francesco, che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di L'Aquila confermava la condanna pronunciata in primo grado per il reato di falsa testimonianza, che l'imputato avrebbe commesso deponendo nel procedimento a carico di Ettore Bitritto, accusato dei reati di cui agli artt. 110, 477 e 482 cod. pen. In particolare, l'imputato avrebbe falsamente dichiarato di aver apposto la foto diBitritto su una carta di identità, provento di furto, "solo per fare una prova", in tal modo tentando di escludere il coinvolgimento di Bitritto.
2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione, avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto che Bitritto si trovava nell'autovettura con Sanfelice, allorquando veniva rinvenuta la carta di identità falsificata e recante la foto di Bitritto. Si assume che, valorizzando la presenza di Bitritto assieme a Sanfelice, i giudici di merito avevano ritenuto che la falsificazbne del documento d'identità, essendo avvenuto alla presenza di Bitritto e mediante l'utilizzo di una sua fotografia, doveva necessariamente ritenersi commesso nel suo interesse e, quindi, con la conseguente configurabilità del concorso nel reato.
Al contempo, la difesa eccepisce che la sintetica affermazione resa da Sanfelice non poteva in alcun modo ritenersi falsa o reticente, posto che non veniva in alcun modo sollecitata una compiuta descrizione della condotta, essendo stata immediatamente disposta l'interruzione della deposizione. Sanfelice, chiamato a rispondere in ordine al motivo per cui aveva apposto la foto di Bitritto, si era limitato testualmente a riferire che stava "facendo la prova a vedere come risultava, punto, poi potevo cambiarla e metterne una mia", subito dopo il teste veniva congedato.
La deposizione, pertanto, risultava conforme a quanto emerso, non avendo Sanfelice negato di aver apposto la foto di Bitritto, dal che non se ne poteva desumere alcuna reticenza o falsità, tanto più che al teste non era stata formulata alcuna ulteriore domanda in ordine al coinvolgimento di Bitritto. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 371 e 384 cod. pen., nonché degli artt‘197-bis e 198 cod. proc. pen., sul presupposto che, in considerazione della condotta realizzata (predisposizione di una falsa carta di identità), ogni domanda relativa alle ragioni di tale azione avrebbe esposto il teste al rischio di autoincriminazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. I motivi di ricorso, pur formalmente distinti, pongono congiuntamente una medesima questione, relativa alla sussistenza o meno di una dichiarazione falsa o reticente resa dal teste assistito, in ordine alla :esponsabilità di Bitritto circa la 2falsificazione della carta di identità. In primo luogo, deve premettersi che l'odierno ricorrente veniva escusso ex art. 197-bis cod. proc. pen. sulla responsabilità di Bitritto e nel procedimento celebrato a carico di quest'ultimo, con la conseguente sussistenza degli obblighi testimoniali sulle dichiarazioni relative all'altrui responsabilità. 2.2.
All'imputato si contesta la falsità della dichiarazione con la quale testualmente affermava che "stavo „dovevo fare... stavo facendo la prova a vedere come risultava, punto, poi potevo cambiarla e mettercene una mia", circostanza riferita all'apposizione della foto di Bitritto su un modulo di carta di identità risultata rubata e riempita con false generalità. A tale affermazione non conseguiva una richiesta di chiarimenti in ordine alla ragione di tale condotta, tanto meno veniva rivolta domanda alcuna in merito al ruolo che aveva assunto nella vicenda il Bitritto, pur essendo del tutto conseguenziale chiedere le ragioni per cui la foto Ji quest'ultimo era stata apposta sul modulo della carta di identità provento di furto e recante le generalità di altro soggetto.
A ciò occorre aggiungere che, nel momento in cui il ricorrente veniva escusso, erano stati già definitivamente acquisiti due elementi oggettivi, consistenti nel rinvenimento della carta di identità dell'autovettura del ricorrente, nonché nell'avvenuta apposizione della fotografia di Bitritto. 2.3. Orbene, è di tutta evidenza come - a fronte dei dati di fatto sopra indicati - il dichiarante non ha in alcun modo reso una falsa deposizione, non avendo negato di aver apposto la foto di Bitritto, tanto meno di aver avuto la disponibilità della carta d'identità contraffatta, sicchè il fatto storico è stato confermato.
Secondo quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la falsità sarebbe ravvisabile nella parte in cui il dichiarante affermava che l'apposizione della foto era servita per fare una mera "prova", salvo restando che l'effige di Bitritto ben poteva essere successivamente sostituita, il falso, pertanto, riguarderebbe non già il fatto storico, bensì il movente della condotta. Invero, si tratta di un'affermazione che è inidonea ad integrare il reato di falsa testimonianza, non essendo di per sè dirimente al fine di escludere il concorso di Bitritto nel reato, soprattutto perché il tema probatorio non risulta esser stato in alcun modo approfondito nel corso della deposizione, che veniva repentinamente interrotta, senza consentire l'acquisizione di chiarimenti e integrazioni potenzialmente idonee a chiarire l'accaduto.
Quanto riferito dal teste, pertanto, è sostanzialmente in linea con i dati oggettivi già emersi e, cioè, che la foto appostà apparteneva a Bitritto e che la carta di identità si trovava nella sua autovettura. 3Al dichiarante non è stato chiesto alcunchè sul ruolo di Bitritto, né sull'eventuale condotta concorsuale che quest'ultimo avrebbe realizzato, il che da un lato non consente di ritenere di per sé la falsità della dichiarazione e, dall'altro, esclude l'ipotesi della reticenza. In conclusione, deve ritenersi che la scarna risposta resa da Sanfelice e il fatto che la sua deposizione sia stata interrotta, senza che gli venisse chiesto nulla in merito al ruolo di Bitritto, non consentono di ritenere la sussistenza del reato, proprio perché difetta una compiuta ricostruzione del fatto da parte del dichiarante, sulla base del quale poterne inferire la falsità o reticenza.
L'unico dato che è stato fornito dal dichiarante è vero, non essendo contestato che Sanfelice abbia apposto la foto di Bitritto, mentre la mera genericità sulle ragioni di tale condotta, in assenza di qualsivoglia sollecitazione a chiarire tale aspetto, non consente di ritenere consumato il reato di falsa testimonianza.
3. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P P.Q.M