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Sentenza — n. 16496/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for aiding and abetting usury due to lack of prior prosecution of the principal offender.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16496/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the cassation appeal filed by Giuseppe Di Fonte against the appellate court's confirmation of his conviction for aiding and abetting usury. The defense argued that the crime of aiding and abetting requires a prior prosecution of the principal offender, which was absent in this case, and claimed violations of the principle of reasonable doubt regarding the evidence. The court held that the statutory elements of the crime were met despite the lack of a prior prosecution, as the law does not strictly condition the aiding offense on the subsequent prosecution of the principal, and the evidence against the defendant was sufficient and coherent.

Regesto Legislator

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Art. 378 cod. pen.; The crime of aiding and abetting a specific offense does not require the prior prosecution or conviction of the principal offender, provided the aider's own conduct fulfills the constitutive elements of the crime.

Parole chiave

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aiding and abetting usury prior prosecution requirement constitutive elements of crime reasonable doubt principle cassation appeal dismissal criminal liability usury offense

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 378 cod. pen.

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Testo completo

ppello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DEMASELLIS che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.sentito l’avvocato Bozzi, difensore di fiducia di Di Fonte Giuseppe, che ha ribaditola fondatezza dei motivi di ricorso.CONSIDERATO IN FATTO1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari haconfermato la condanna emessa dal Tribunale locale nei confronti di Giuseppe Diagevolato Santoro Nicola in relazione a fatti di usura a quest’ultimo contestati.2.

Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa dai giudici di merito condoppia valutazione conforme, l’imputato, escusso nel corso delle indagini svoltenei confronti del Santoro in qualità di persona informata sui fatti, avrebbe resodichiarazioni mendaci, affermando di intrattenere con l’indagato regolari rapporticommerciali e di effettuare pagamenti di somme di denaro in suo favore, a frontedi anticipazioni di liquidità non gravate da interessi.Una volta sentito, egli avrebbe poi riferito al Santoro il contenuto delledomande rivoltegli nonché le risposte fornite in sede di audizione, così ostacolandole investigazioni in corso.3.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la difesadell’imputato, articolando più motivi.3.1. Con il primo motivo viene dedotta violazione di legge in relazione all’art.378 cod. pen. Osserva la difesa che l’imputato è stato ritenuto responsabile deldelitto di favoreggiamento personale nonostante il soggetto favorito non sia maistato processato per fatti di usura realizzati in danno del Di Fonte. Si tratterebbe,dunque, di un’ipotesi di favoreggiamento ritenuta pur in assenza di un previoaccertamento del reato presupposto, con conseguente difetto di uno dei profilicostitutivi del reato contestato.3.2.

Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione delprincipio dell’oltre ogni ragionevole dubbio in ordine alla configurabilità del reato.In particolare, la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di confrontarsicon le prove orali dedotte dalla difesa e acquisite nel corso del dibattimento, lequali avrebbero confermato la lineare coerenza della versione fornita dall’imputatocirca l’esistenza di rapporti di natura commerciale intrattenuti con il Santoro.Inoltre, la sentenza impugnata non avrebbe fornito alcuna risposta alla censura,già formulata con l’atto di appello, relativa all’affermazione, contenuta nellapronuncia di primo grado, secondo cui nessuno dei testi escussi avrebbe esclusoche i debiti in questione fossero gravati da interessi usurari.

Tale argomentazione,di carattere meramente congetturale, non avrebbe potuto fondare il giudizio diresponsabilità.3.3. Con il terzo motivo, la difesa denuncia vizio di motivazione conriferimento alla ritenuta contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall’imputato nelcorso dele indagini che riguardavano Santoro, valorizzata ai fini dell’affermazionedi responsabilità.La sentenza impugnata, nel rilevare tale contraddittorietà, farebbe riferimentoa date di escussione errate, atteso che l’imputato risulta essere stato sentitosoltanto in data 8 marzo 2021 e 17 giugno 2021.

Una corretta indicazione delledate, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe invece consentito di escluderein radice le citate discrasie del narrato, messe in evidenza dalla sentenza gravata.In particolare, la circostanza della protrazione dei rapporti commerciali con ilSantoro, inizialmente negata e successivamente affermata, troverebbegiustificazione proprio nel diverso contesto temporale delle due dichiarazioni,posto che, se alla data dell’8 marzo 2021 il rapporto era stato descritto comecessato, alla successiva data del 17 giugno 2021 l’imputato aveva riferito di unasua ulteriore prosecuzione, coerente con il tempo medio intervenuto tra le dueaudizioni.3.4.

Con l’ultimo motivo di ricorso, la difesa censura il diniego delle circostanzecontraddittorietà e illogicità della motivazione adottata sul punto, anche inrelazione al giudizio espresso sul contegno processuale del ricorrente,ingiustamente svalutato dalla Corte di merito.RITENUTO IN DIRITTO1.Il ricorso riposa su censure quantomeno infondate. Se ne impone, incoerenza, la reiezione.2.Il primo motivo di ricorso non è fondato.2.1. In linea con quanto evidenziato dal ricorso, va confermato che Santoro,soggetto favorito dalle mendaci dichiarazioni dell’imputato, non è stato processatoper condotte di usura commesse in danno del ricorrente.

Tuttavia, è altrettantopacifico che le dichiarazioni dell’imputato siano state rese nell’ambito diun’indagine per usura che ha condotto alla condanna del Santoro per più episodiriconducibili alla medesima fattispecie illecita, seppur realizzati nei confronti disoggetti diversi dall’odierno imputato.2.2. Ciò premesso, il mancato esercizio dell’azione penale nei confronti delsoggetto favorito per l’usura assertivamente realizzata ai danni del ricorrente, ovesi intenda tale condotta quale reato presupposto del favoreggiamento, noncostituisce elemento imprescindibile ai fini della configurabilità del reatocontestato.Il delitto di favoreggiamento personale, infatti, richiede esclusivamente chesia stato commesso un delitto e che l’agente abbia posto in essere una condottaidonea ad aiutare taluno a eludere le indagini o a sottrarsi alle ricerche.

Si trattadi un reato di pericolo, che si realizza attraverso un’attività che abbia frapposto unostacolo, anche solo temporaneo o limitato, allo svolgimento delle investigazioni,alterando negativamente il contesto fattuale in cui esse erano in corso o avrebberopotuto svolgersi.Ne consegue che il favoreggiamento non presuppone l’accertamento dellacolpevolezza del soggetto aiutato, ma soltanto l’oggettiva commissione del delittooggetto dell’attività investigativa fuorviata. In coerenza con tali principi, lagiurisprudenza di legittimità ha chiarito che il reato di favoreggiamento personalenon è configurabile solo quando sia accertata l’obiettiva insussistenza del reatopresupposto, mentre restano irrilevanti sia la sussistenza di una causa di nonpunibilità, sia l’incertezza sull’individuazione dell’autore del delitto. (Sez. 6, n.6751 del 19/11/2013, dep. 2014, Perreca, Rv. 258996; in senso analogo Sez. 6,n. 59 del 22/11/2002, dep. 2003, Ayachi Belgacem, Rv. 258996;

Sez. 2, n. 45313del 3/11/2015, Ricci, Rv. 265099; Sez. 6, n. 7285 del 10/4/1986, Cariolo, Rv.173376).2.3. Le superiori considerazioni consentono di affermare che, anche a volerseguire pedissequamente l’assunto difensivo, circoscrivendo la verifica riguardanteil reato presupposto ai soli possibili fatti di usura assertivamente subiti dall’odiernoimputato, avrebbe assunto rilievo, a tutto concedere, la possibile oggettivainsussistenza degli elementi costitutivi tipicamente propri di tale condotta. Dicontro, su tale profilo, il ricorso è rimasto del tutto silente, avendo la difesa fattounicamente leva su un aspetto, il mancato esercizio dell’azione penale nei confrontidel Santoro, che dipende da variabili di per sé stesse indifferenti al tema, perchéindipendenti dalla insussistenza dei costituti oggettivi del reato di usura realizzatoai danni dell’imputato, così da rimanere ininfluenti, nel caso, sulla rivendicata nonconfigurabilità del favoreggiamento.2.4.

In termini di assorbente rilevanza, vale, inoltre, evidenziare che ledichiarazioni mendaci dell’imputato si sono collocate in un contesto più ampio,caratterizzato da un’attività usuraria posta in essere dal Santoro nei confronti dipiù venditori ambulanti.In tale cornice fattuale, assume rilievo la posizione del teste De Benedictis, ilquale, oltre a contribuire all’emersione delle condotte illecite realizzate anche neisuoi confronti, ha peraltro indicato lo stesso Di Fonte come ulteriore destinatariodelle pretese indebite del Santoro. Pertanto, il reato presupposto delfavoreggiamento contestato va comunque individuato nei fatti di usura per i qualiSantoro era indagato al momento delle dichiarazioni e per i quali è statosuccessivamente condannato, anche se non con riguardo a fatti commessi indanno del ricorrente.Da qui la manifesta infondatezza della censura proposta con il primo motivodi ricorso.3.

Ciò premesso, non può dubitarsi della mendacità delle dichiarazioni delricorrente e della loro idoneità a sfalsare le indagini in corso, aspetti malamenteLe dette doglianze, infatti, non colgono nel segno perché non valgono amettere in discussione gli elementi essenziali della relativa valutazione di merito,messi in luce dalla sentenza impugnata (dall’ultimo capoverso di pagina 5), conargomentazioni mai contestate.In particolare, non si contrasta, in primo luogo, la pacifica circostanzariguardante il fatto in forza del quale l’imputato ebbe a rendere noto al Santoro iltenore delle domande rivoltegli dagli inquirenti nonché delle risposte rese.Né, ancora, l’impugnazione si confronta con le intercettazioni relative aicolloqui tra Santoro e Intranò (altro soggetto coinvolto nell’attività di usura inconcorso con il primo), valorizzate dai giudici del merito: colloqui dai quali emergeche le dichiarazioni rese dall’imputato agli inquirenti risultavano perfettamenteinquadrate nel contesto illecito che vedeva protagonisti i due colloquianti captati.Ancora più decisamente, con il ricorso non si obietta alcunché sullasovrapponibilità delle versioni suggerite dal Santoro a De Benedictis e Di Fonteavuto riguardo alle risposte da dare agli inquirenti (i pagamenti resi in suo favoresarebbero stato il frutto di un ordinario debito commerciale assunto nei suoiconfronti per forniture in realtà mai avvenute).Né, ancora, si contrasta la marcata implausibilità della versione riferita agliinquirenti dal ricorrente: sia per la modestia logica del racconto, considerata anchela genericità delle risposte offerte dal dichiarante rispetto ai margini di guadagnodel Santoro, avuto riguardo alla attività di asserita intermediazione realizzata infavore dell’imputato rispetto all’acquisto di merce da vendere nella propriabancarella (ipotesi vieppiù resa inverosimile dalla frazionata e dilazionatarestituzione del prezzo assertivamente anticipato dal Santoro stesso); ma ancheper gli elementi di segno contrario apprezzati dai giudici del merito (le dichiarazionidel fratello e del figlio del ricorrente oltre che da Intranò, non perfettamente inlinea con il narrato del Di Fonte: vedi pagina 7, primo capoverso).Tali momenti del percorso giustificativo della decisione gravata, destinati adare forza adeguata e compiuta struttura logica al giudizio di responsabilità, sonorimasti estranei alle critiche prospettate con l’impugnazione; di contro, i viziprospettati sono stati convogliati su aspetti marginali del ritenere sotteso alladecisione impugnata, senza destrutturarne il portato complessivo, perché sirisolvono in contraddittorietà intrinseche e travisamenti interpretativi comunquenon decisivi.4.

Infine, avuto riguardo alle circostanze attenuanti generiche, il ricorso èmanifestamente infondato.Per quanto sintetica, la valutazione resa sul punto dai giudici del merito,legata al disvalore oggettivo della condotta in contestazione, non èmanifestamente illogica né soffre delle ragioni di contraddittorietà paventatedall’impugnazione; e ciò anche con riguardo al giusto rilievo ascritto al contegnoprocessuale del ricorrente, comunque ritenuto non in grado di ovviare alle altreconsiderazioni di matrice negativa spese a sostegno della decisione di meritoassunta, motivata in termini tali da rimanere al riparo da critiche utilmenteprospettabili in sede di legittimità.5.Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' RADDUSA EMILIA ANNA GIORDANO