Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16476/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses request to correct material error regarding civil party expense liquidation. The court ruled the omission was a substantive merit decision, not a correctable clerical error. Consequently, the request for correction is inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16476/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared inadmissible the request by civil parties to correct a material error allegedly affecting the liquidation of their litigation expenses. The parties argued that the failure to award them costs was a clerical mistake, while the opposing party contended it was a deliberate substantive judgment. The court held that the omission resulted from a specific merit-based evaluation by the deciding collegium, rendering the correction request procedurally incongruent with the activated legal instrument.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363-bis cod. proc. pen.: A request for correction of a material error is inadmissible when the alleged omission stems from a substantive merit evaluation rather than a clerical defect.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction litigation expenses liquidation substantive merit evaluation procedural inadmissibility civil parties in criminal proceedings Corte di Cassazione correction of judgment sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 363-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

correzione di errore materiale avanzata dal difensore e procuratore speciale delle parti civili Olivetti Emidio, nato a Roma il 18/04/1961, Di Pietro Vittorio, nato a Teramo il 02/07/1986 e Manganelli Elisa, nata ad Avellino il 09/06/1982, costituite nel procedimento R.G.N. 29637/2025 a carico di Urbani Antonini Raoul, nato a Roma il 14/12/2001, contenuta nella ordinanza n. 11459/2026 emessa in data 06/03/2026 dalla Corte di cassazione. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che le parti civili in epigrafe indicate, hanno chiesto, tramite il loro difensore, la correzione dell'errore materiale asseritamente inficiante l'ordinanza impugnata, nella parte in cui, malgrado le conclusioni in tal senso formulate e lamemoria depositata, nulla è stato liquidato a titolo di rifusione delle spese affrontate per il grado in favore delle medesime parti civili costituite nel procedimento penale a carico di Urbani Antonini Raoul, definito, in sede di legittimità, con la decisione oggetto della chiesta correzione; ritenuta l'inammissibilità dell'istanza, atteso che la mancata liquidazione delle spese del grado è l'effetto di una specifica valutazione di merito ostativa, all'uopo resa dal Collegio decidente (si veda l'ultimo periodo dell'ultimo capoverso della relativa motivazione): il che rende la richiesta in parola all'evidenza inconferente rispetto allo strumento processuale attivato; ritenuto che, nel caso di specie, alla inammissibilità non debbano seguire le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M