Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding bail conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was too general and merely contested the reasoning of the lower court without providing specific legal grounds. The defendant's lawyer argued that the bail order's justification regarding the risk of reoffending was merely assertive and lacked concrete evidence. The court rejected this, noting that the lower judges had thoroughly examined the specific risks and the aggressiveness of the defendant's conduct, making the decision unreviewable on these grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is clearly non-specific and limited solely to refuting the motivation of the challenged decision without raising distinct legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
osto da El Khalil Abderrazzak, nato il 22/05/1993 in Marocco avverso l'ordinanza del 18/12/2025 del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza dello stesso Tribunale, applicativa della misura della custodia cautelare domiciliare nei confronti di Abderrazzak El Khalil in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ravvisando, quantoall'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, il pericolo di reiterazione del reato in ragione dell'indole particolarmente aggressiva e della spiccata pericolosità manifestata dal soggetto, come desumibile dalla violente modalità della condotta, posta in essere in danno di plurimi agenti operanti su una pubblica via, dagli specifici precedenti per estorsione e resistenza a pubblico ufficiale e dal procedimento pendente per un ulteriore e recente episodio di lesioni personali.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo la violazione di legge e il vizio della motivazione, ritenuta apparente e meramente assertiva con riguardo alle ragioni cautelari poste a sostegno della affermata attualità e concretezza del pericolo di recidivanza e della adeguatezza della misura coercitiva.
3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile siccome palesemente aspecifico, limitandosi a confutare la motivazione del provvedimento impugnato siccome ritenuta meramente assertiva. Viceversa, entrambi i giudici del merito cautelare hanno congruamente scrutinato il profilo delle esigenze cautelari, esprimendo un motivato e conforme giudizio in fatto, che, siccome adeguatamente motivato, non è sindacabile dal giudice di legittimità. D'altra parte, l'apparato argomentativo dell'ordinanza di riesame, recante puntuali considerazioni circa l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e l'adeguatezza e proporzionalità della misura adottata, risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, apparendo logicamente valorizzati, ai fini del consistente, attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato e dell'adeguatezza della misura coercitiva applicata, sia la gravità della condotta criminosa che gli specifici precedenti e procedimenti pendenti a carico dell'indagato, dimostrativi dell'indole spiccatamente aggressiva e della notevole pericolosità dello stesso.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.MMaria Silvia Giorgi Gaetano De micis DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 07 AG 20