Italian court annuls appeal sentence for revoking suspended sentence due to violation of probation law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision which revoked the defendant's suspended sentence. The defendant argued that the appellate court violated the principle against worsening the situation by revoking the benefit without addressing the defense's specific claims. The court held that while the lower court erred in revoking the suspension, the measure of security could legally coexist with the suspension's revocation, necessitating a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164, comma 2, n. 2 cod. pen.; Art. 597, comma 3 cod. proc. pen.: The appellate court cannot revoke a suspended sentence if the first-instance judge violated the statutory prohibition on combining it with a personal security measure, as this constitutes a violation of the principle against worsening the situation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
osto da: Mariani Simone, nato il 09/06/1988 ad Ascoli Piceno avverso la sentenza del 26/09/2025 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona confermava le condanne in primo grado di Simone Mariani per i reati di cui agli artt. 337 e 341- bis cod. pen.2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso Simone Mariani, deducendo due motivi. 2.1. Violazione di legge in ordine alla revoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena concessa in primo grado e vizio di motivazione. Il Tribunale aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale ed applicato, nel contempo, la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno.
La difesa deduceva in appello l'illegittimità della statuizione con cui era applicata la libertà vigilata, ma la Corte di appello ha confermato quest'ultima, revocando invece il beneficio della sospensione condizionale della pena. Premesso che l'imputato era l'unico appellante, i Giudici di secondo grado hanno però in tal modo violato l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., avendo riformato la pronuncia in senso peggiorativo per l'imputato. 2.2. Violazione degli artt. 163 e 164, comma 3, cod. pen. La Corte d'appello ha illegittimamente invertito i termini della questione, laddove, una volta concessa la sospensione condizionale della pena, avrebbe dovuto caducare la misura di sicurezza della libertà vigilata.
3. L'imputato ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati.
2. L'art. 164, connma 2, cod. pen. individua espressamente una causa ostativa alla sospensione condizionale della pena nell'applicazione di una misura di sicurezza personale, essendo il reo, in tal caso, persona che la legge presume socialmente pericolosa. La Corte d'appello ha ritenuto che la concessione della sospensione condizionale all'imputato, gravato della libertà vigilata, fosse stata disposta in violazione di legge - l'imputato era stato infatti sottoposto a libertà vigilata per la durata di un anno - e, di conseguenza, l'ha revocata d'ufficio. Ciò ha fatto pur rappresentando come, nei motivi nuovi, fosse stata chiesta la revoca della misura di sicurezza e senza replicare alcunché sul punto.
3. La rilevata lacuna motivazionale impone un nuovo esame in risposta ai motivi di ricorso.
24. Sul punto va tuttavia precisato - in parziale replica alle deduzioni difensive - che, là dove i giudici del rinvio ritengano di confermare la misura di sicurezza, nulla osterebbe alla revoca della sospensione condizionale della pena, e ciò in ragione della natura meramente dichiarativa del relativo provvedimento (aspetto già chiarito da questa Corte nella sentenza Sez. 3, n. 16430 del 02/03/2011, Moretto, Rv. 249998, richiamata dalla Corte d'appello). Infatti, la constatazione dell'avvenuta violazione, da parte del Giudice di primo grado, dell'art. 164, comma secondo, n. 2, cod. pen. (che vieta di sospendere condizionalmente la pena allorché ad essa debba essere aggiunta una misura di sicurezza personale) è operazione interpretativa da cui esulano profili di discrezionalità.
Mutatis mutandis, essa appare, quindi, assimilabile alle ipotesi - da tempo considerate da questa Corte, nella sua composizione più autorevole - in cui il provvedimento di revoca della sospensione condizionale si esaurisce in un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta ope legis, al momento del passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il secondo reato, e dalla stessa Corte riferite all'art. 168, comma primo, nn. 1 e 2, cod. pen. (revoca di diritto della sospensione condizionale nel caso in cui il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva o non adempia agli obblighi impostigli oppure riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso appena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti entro cui il beneficio può essere può operare) (Sez.
U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni Rv. 210798 e, di recente, in Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004). Quello in oggetto diverge, per contro, dai casi, del pari individuati nelle sentenze appena citate, in cui il provvedimento di revoca, implicando una valutazione discrezionale, ha natura costitutiva (come accade nell'art. 168, comma secondo, cod. pen.): casi nei quali - soltanto -, per tale ragione, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, il divieto di reformatio in peius ed il principio devolutivo precludono al giudice di appello la revoca del beneficio pur erroneamente concesso.
4. Con tali precisazioni, si impone, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ai giudici di merito. 3 P.Q.M