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Sentenza — n. 16466/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; violent intimidation used to monopolize market constitutes illegal competition under Art. 513-bis Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16466/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the criminal appeal filed by Lorenzo Delli Gatti against his conviction for illegal competition with threats or violence. The defense argued that the lower court failed to properly evaluate witness testimony regarding market dominance and that the defendant never intended to acquire a monopoly. The court rejected these claims, ruling that the use of violent and intimidating conduct to exclude competitors and gain an illegitimate market advantage fulfills the elements of the crime regardless of actual monopoly status or lack of intent.

Regesto Legislator

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Art. 513-bis cod. pen.; Art. 629 cod. pen.: The use of violent or intimidating conduct to exclude competitors and acquire illegitimate market advantages constitutes the crime of illegal competition with threats or violence, even without proof of actual monopoly or specific intent to dominate.

Parole chiave

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illegal competition with threats market monopoly acquisition violent intimidation in business freedom of competition criminal appeal dismissal illegitimate market advantage exclusion of competitors concorrenza

Disposizioni normative citate

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Art. 513-bis cod. pen.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 513-bis cod. pen. e l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente per il reato di illecita concorrenza.
Art. 629 cod. pen.
La Seconda Sezione di questa Corte aveva annullato la sentenza impugnata limitatamente al difetto di motivazione sulla sussistenza del delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui al capo b), determinando l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 629 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 513-bis cod. pen
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 513-bis cod. pen.
art. 629 cod. pen
La Seconda Sezione di questa Corte aveva annullato la sentenza impugnata limitatamente al difetto di motivazione sulla sussistenza del delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui al capo b), determinando l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 629 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 3, n. 1709 del 28/07/1993, Settineri
280601 - 01; Sez. 3, n. 1709 del 28/07/1993, Settineri, Rv.
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Testo completo

na Rosaria Pacilli; udito il Sostituto Procuratore Generale Maria Elena Gamberini, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. Mariano Scapicchio, difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 dicembre 2025 la Corte di appello di Salerno, decidendo a seguito di annullamento con rinvio, pronunciato dalla Seconda Kt\Sezione penale di questa Corte, ha confermato la sentenza emessa il 22 febbraio 9.42021 dal Tribunale di Potenza, nella parte in cui Lorenzo Delli Gatti è stato condannato per il reato di cui all'art. 513-bis cod. pen.

2. La Seconda Sezione di questa Corte aveva annullato la sentenza impugnata limitatamente al difetto di motivazione sulla sussistenza del delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui al capo b), determinando l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 629 cod. pen.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 513-bis cod. pen. e l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente per il reato di illecita concorrenza. La Corte territoriale non avrebbe ben valutato la testimonianza di Pietro Masucci, direttore della centrale di biomasse, che avrebbe messo in evidenza che l'impresa del ricorrente e quella della persona offesa avevano contratti di conferimento con l'Agritre per quantitativi diversi, pari rispettivamente a 3.000 tonnellate e a 200 tonnellate.

Come aveva evidenziato il teste, l'impresa di Delli Gatti non aveva una posizione dominante, essendovi altre aziende che da anni, contrattualizzate come quella del ricorrente, conferivano quantitativi maggiori di quest'ultimo. Il dato oggettivo della contrattualizzazione su base pluriennale di 3000 tonnellate l'anno, mai modificata dal ricorrente, evidenzierebbe il dato oggettivo che questi non operava in quel settore con l'intento di acquisire alcuna posizione dominante, come invece contestato nel capo di imputazione, avendo sin dall'inizio una posizione contrattuale superiore e consolidata rispetto a quella dei Fontana.

Sarebbe, inoltre, priva di riscontro la parte dell'imputazione ove si contesta al ricorrente di avere ottenuto il monopolio assoluto nel settore del commercio e della paglia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato, in quanto le censure, in esso articolate, sono nel complesso infondate. 1.1. La Corte territoriale ha sottolineato che era risultato accertato che Lorenzo Delli Gatti, titolare di un'impresa individuale, avente ad oggetto la raccolta, l'imballaggio e il commercio all'ingrosso di paglia, aveva posto in essere una condotta minacciosa e violenta nei confronti degli imprenditori Sergio e Salvatore Fontana, costringendoli ad abbandonare l'attività di raccolta del fieno 2nella proprietà di Giuseppe Montanarella, in modo da potere effettuare in via esclusiva le operazioni di ranghinatura dei fusti dei cereali, l'imballaggio e la successiva raccolta della paglia da vendere ad Agritre s.r.I., società operante nel settore delle biomasse, relativo all'impiego della paglia nella produzione di energia elettrica.

La menzionata Corte, poi, nel dare risposta alle deduzioni difensive, secondo cui non sarebbero state valorizzate le dichiarazioni di Pietro Masucci, direttore della centrale di biomasse, in ordine alla differente posizione sul mercato dell'impresa del ricorrente, con capacità di conferimento pari a 3.000 tonnellate di paglia annue, rispetto alle 200 annue delle vittime, ha rilevato che, «nel libero mercato, anche piccole porzioni di operatività aziendale rappresentano esercizio dell'impresa e la violenta e minacciosa condotta dell'imputato, diretta a limitare ulteriormente le potenzialità di conferimento di paglia da parte delle persone offese, certamente rappresenta atto di concorrenza sleale, idoneo a contrastare o ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente». 1.2.

Così argomentando, il Collegio di appello ha fatto corretta applicazione dei principi dettati da questa Corte in tema di reato di illecita concorrenza. Al riguardo, infatti, le Sezioni unite hanno statuito che, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen., è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente (Sez.

U, n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735 - 01). Il Massimo Consesso, stante l'assenza nella disciplina penale di una nozione giuridica di «concorrenza», ha sottolineato la centralità, ai fini dell'interpretazione della fattispecie di reato, del principio di libera concorrenza come sancito dall'art. 41, comma 1, Cost. e dalla normativa di riferimento sia interna che euro-unitaria. In particolare, ha precisato che la leale concorrenza è un bene non solo «socialmente rilevante, suscettibile di assurgere ad oggetto di tutela penale», ma anche dotato di «indiscutibile rilievo costituzionale», in un'accezione sia di tipo estrinseco o negativo, sia, soprattutto, di tipo positivo, quale assenza di condizionamenti indebiti all'esercizio della relativa libertà.

Secondo le Sezioni unite, quindi, «assumono rilievo penale, alla luce della richiamata normativa, quei comportamenti competitivi, posti in essere sia in forma attiva che impeditiva dell'esercizio dell'altrui libertà di concorrenza, che si prestino ad essere realizzati in forme violente o minatorie, sì da favorire o consentire l'illecita acquisizione, in pregiudizio del concorrente minacciato o coartato, di posizioni di vantaggio ovvero di predominio sul libero mercato, senza 3alcun merito derivante dalle capacità effettivamente mostrate nell'organizzazione e nello svolgimento della propria attività produttiva» (pag. 27 della sentenza).

Nel caso in esame, la Corte di appello di Potenza si è uniformata all'insegnamento delle Sezioni unite, in quanto ha rilevato, con motivazione congrua e logica, che l'imputato, con condotta violenta e minacciosa, ritenuta anche un elemento costitutivo del delitto di estorsione, attribuitogli con pronuncia irrevocabile, ha costretto Sergio e Salvatore Fontana ad abbandonare l'attività di raccolta del fieno nella proprietà di Giuseppe Montanarella, in modo da poterla effettuare egli in via esclusiva. È evidente che in tal modo il ricorrente ha compiuto atti idonei a falsare il mercato e a consentire l'acquisizione, in danno degli imprenditori minacciati, di illegittime posizioni di vantaggio, senza alcun merito derivante dalla propria capacità operativa.

Il che concretizza il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen., risultando irrilevanti le deduzioni del medesimo ricorrente relative alla mancata sua volontà di acquisire una posizione dominante. L'acquisizione o il mantenimento di tale posizione non è un elemento indefettibile dell'anzidetto reato, che, invece, può essere integrato dal compimento di condotte violente o intimidatorie, anche implicite o ambientali, con cui, come nel caso in disamina, si preclude l'accesso di altri concorrenti nel settore economico di interesse, contrastando o ostacolando la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente e acquisendo illegittime posizioni di vantaggio. 1.3.

Del pari irrilevanti — alla luce di quanto precede — sono le residue censure del ricorrente, tese ad evidenziare il mancato raggiungimento di una posizione di monopolio. Tali censure, inoltre, configurano, all'evidenza, il tentativo di operare una rilettura del compendio probatorio: operazione vietata in sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, potendo e dovendo invece la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (tra le tante:

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 3, n. 1709 del 28/07/1993, Settineri, Rv. 194649 - 01).

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4 P.Q.Mej--) DEPOSITATO IN CANCE.L.LERIA IL O 7 MAa 2026 IL 1IO GIUDIZIARIO 5