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Sentenza — n. 15595/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15595/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15595/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile, de plano, l'istanza di revisione presentata da Nando Casamonica in relazione alla sentenza del 23 febbraio 2023, divenuta irrevocabile, con la quale il Tribunale di Roma lo ha condannato per due condotte di evasione dagli arresti domiciliari, la prima del 4 e la seconda del 13 ottobre 20199. La Corte ha ritenuto inammissibile l'istanza «perché avanzata su presupposti manifestamente infondati e con l'indicazione di prove assolutamente inidonee a sovvertire gli esiti del giudicato».

Regesto Legislator

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art. 631 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15595/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Nel ricorso presentato dal difensore di Casamonica si chiede l'annullamento dell'ordinanza. Con un unico motivo si deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 631 cod. proc. pen. assumendo che la Corte di appello ha erroneamente valutato nel merito — con una delibazione solo sommaria e riguardante la loro mera idoneità 1astratta — la nuova prova, costituita da annotazioni della polizia giudiziaria dalle quali risulta che i controlli che condussero a contestare il reato per il quale il ricorrente è stato condannato sono avvenuti in luoghi diversi da quelli nei quali il detenuto era stato posto agli arresti domiciliari, sicché Casamonica avrebbe dovuto essere assolto.

Parole chiave

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domicilio all'estero espatrio illegale insufficiente aiuto all'evasione di detenuti allegazioni d'asilo contraddittorie spese per le indagini estratto del casellario giudiziale

Disposizioni normative citate

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art. 631 cod. proc. pen
Con un unico motivo si deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 631 cod. proc. pen.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da: Casamonica Nando nato a Roma il 09/09/1973 avverso l'ordinanza del 29/09/2025 della Corte d'appello di Perugia udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile, de plano, l'istanza di revisione presentata da Nando Casamonica in relazione alla sentenza del 23 febbraio 2023, divenuta irrevocabile, con la quale il Tribunale di Roma lo ha condannato per due condotte di evasione dagli arresti domiciliari, la prima del 4 e la seconda del 13 ottobre 20199. La Corte ha ritenuto inammissibile l'istanza «perché avanzata su presupposti manifestamente infondati e con l'indicazione di prove assolutamente inidonee a sovvertire gli esiti del giudicato».

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Casamonica si chiede l'annullamento dell'ordinanza. Con un unico motivo si deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 631 cod. proc. pen. assumendo che la Corte di appello ha erroneamente valutato nel merito — con una delibazione solo sommaria e riguardante la loro mera idoneità 1astratta — la nuova prova, costituita da annotazioni della polizia giudiziaria dalle quali risulta che i controlli che condussero a contestare il reato per il quale il ricorrente è stato condannato sono avvenuti in luoghi diversi da quelli nei quali il detenuto era stato posto agli arresti domiciliari, sicché Casamonica avrebbe dovuto essere assolto.

Si adduce che Casamonica era stato posto agli arresti domiciliari in via Domenico Baccarini 52 di Roma mentre — dalle annotazioni delle quali si chiede l'acquisizione come nuova prova — il primo dei controlli, all'esito dei quali egli sarebbe risultato assente dal domicilio, fu effettuato dai Carabinieri di Frascati in via Beccarini 52 e il secondo da agenti del Commissariato Romanina in via Baccarini 52/B.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nell'esaminare la richiesta di revisione di una sentenza la preliminare delibazione della Corte d'appello ai fini del giudizio di manifesta infondatezza deve rispettare l'esigenza, per un verso, di compiere una valutazione complessiva e seria, anche dettagliatamente e approfonditamente motivata, delle prove acquisite e da acquisire e, per altro verso, di evitare un'anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal contraddittorio fra le parti e fondata su una prova non ancora compiutamente acquisita (Sez. 5, n. 1976 del 22/04/1997, Rv. 208547). In particolare, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano; Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, Rv. 288137; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018 Rv. 273029).

2. Nell'ordinanza impugnata la Corte d'appello ha così argomentato: - Casamonica (con numerosi precedenti) fu posto agli arresti domiciliari nella stessa abitazione presso la quale, in base a una precedente misura di prevenzione, doveva dimorare con l'obbligo di rientrarvi in determinati orari; - in occasione dei controlli, dopo non essere stato trovato nell'abitazione, riapparve e diede in escandescenze nei confronti degli operanti; - pertanto, non è plausibile che i Carabinieri o gli Agenti del Commissariato abbiano dimenticato dove realmente abitasse Casamonica; 2- tanto più che un'altra via Baccarini («Alfredo Baccarini» non «Domenico Baccarini») esiste a Roma, ma in tutt'altra parte della città, mentre non esiste una «via Beccarini».

Su queste basi la Corte d'appello — sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità — ha ritenuto che si sia trattato di un «ovvio errore di battitura nello scrivere Beccarini (via che a Roma non risulta esistere) o dell'indicazione di un civico 52 o 52/b» e di imprecisioni contenute nei documenti di polizia giudiziaria, che non incidono sugli elementi acquisiti nel corso del processo, nel quale emergeva che l'allora imputato era perfettamente noto alle Forze dell'ordine in ragione anche dei suoi precedenti penali, sicché non poteva ipotizzarsi che gli agenti di polizia giudiziaria "avessero improvvisamente dimenticato dove abitasse il Casamonica, tanto da aver suonato a chissà quale citofono" anziché "cercare il prevenuto in quella che sapevano essere casa sua" (ordinanza, pag. 2).

3. Deve, pertanto, ribadirsi che è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, o su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee ictu °cui/ a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071) P P.Q.MDEPOSITATO IN CANCELLERIA PR 2026 TO GTUDI ZI ARI iuseppina Ciritnele 3