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Sentenza — n. 15023/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for insult to public official due to lack of required witnesses in prison isolation cell.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15023/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second count of the conviction for insult to a public official because the lower court failed to verify the presence of multiple witnesses outside the prison administration. The appellant argued that the isolation cell lacked the necessary public presence required by law, while the prosecution contended the cell is a public place. The court ruled that despite the cell being a public area, the specific requirement for additional witnesses was not met in this isolated setting.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 612 cod. pen.: The crime of insult to a public official requires the presence of at least two persons, excluding those assisting in official duties, and the lower court must explicitly verify this element.

Parole chiave

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insult to public official prison isolation cell witness requirement public place definition penal reduction continuation of punishment Cassation annulment atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 341-bis cod. pen.
Art. 612 cod. pen.
da riqualificare nel reato di minaccia previsto dall'art. 612, comma 2, cod.
Art. 4 I. n.110/1975
pen., ascritti ai capi b) e c), nonché per il reato di cui all'art. 4 I.
art. 341-bis cod.pen
art. 337 cod.pen
Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 337 cod.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia
Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata
Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv.
Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, D R.
Il dato oramai consolidato che la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, e non come luogo di privata dimora, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios" (Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, D R., Rv.
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Testo completo

osto da Matuozzo Giosuè, nato a Napoli il 20/04/1984 avverso la sentenza del 25/11/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al delitto di cui all'art. 341-bis cod.pen. per nuovo esame sul punto alla Corte di appello di Napoli.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 28 giugno 2024, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 337, 339, 582 e 585 cod. pen. ascritti al capo a), per i reati di cui agli artt. 341-bis, e 635 cod. pen., ascritti ai capi b) e c), nonché per il reato di cui all'art. 4 I. n.110/1975 ascrittogli al capo d), commessi tutti all'interno della Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere - )....7il 24 settembre 2019, dove il ricorrente si trovava detenuto, con il vincolo della continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, Giosuè Matuozzo chiede l'annullamento del provvedimento deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 337 cod.pen. da riqualificare nel reato di minaccia previsto dall'art. 612, comma 2, cod. pen., non procedibile per difetto di quer a, poiché per la configurabilità del reato di resistenza occorre che la minaccia o la violenza abbiano costituito un impedimento effettivo per l'esercizio del pubblico ufficio. Sul punto si sottolinea che le minacce profferite dall'imputato non sono risultate idonee ad incidere in concreto sull'attività del pubblico ufficiale. 2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art.341-bis cod. pen. (capo b), che è stato ritenuto sussistente nonostante la mancanza del requisito della pubblicità dell'offesa che richiede la presenza di più soggetti oltre alle persone offese che devono essere estranei alla Pubblica Amministrazione. Al riguardo si censura la motivazione della Corte di appello che ha ravvisato il requisito delle più persone senza considerare che le offese sono intervenute non solo all'interno di un carcere ma specificamente in un reparto ove i detenuti sono ristretti in isolamento, non risultando dagli atti che erano presenti altri detenuti o altri agenti diversi dalle persone offese. 2.3.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione per la determinazione della pena base e dell'aumento applicato per la continuazione che potevano essere maggiormente ridotte per le stesse ragioni per le quali sono state già riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, fatta eccezione per il secondo motivo, è nel suo complesso generico ed in fatto rispetto alla valutazione del compendio probatorio che come si desume dalla sentenza impugnata è stato apprezzato in modo non viziato da alcun travisamento delle prove neppure dedotto, in quanto si sollecita soltanto una diversa valutazione delle prove non consentita in sede di legittimità. Nella sentenza di appello si ribadiscono le considerazioni della sentenza di primo grado sulla idoneità delle minacce unitamente ai danneggiamenti posti in essere dal ricorrente per indurre gli agenti di Polizia Penitenziaria a desistere dal 2portare a compimento l'attività di perquisizione della cella da lui occupata, volta alla ricerca di un coltello manufatto.

Il ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, procede ad una rivalutazione degli elementi di prova, in tal modo, vengono del tutto ignorate le ragioni in fatto ed in diritto poste a base dell'affermazione di responsabilità, adeguatamente illustrate nelle sentenze di merito, di primo e secondo grado, da cui emerge come le condotte ascritte all'imputato non possono essere considerate come delle innocue minacce, trattandosi di una reazione che si è articolata in una azione violenta estrinsecatasi anche nel danneggiamento del mobilio, con minacce dirette contro gli agenti utilizzando anche dei frammenti di ceramica ricavati dalla rottura dei sanitari.

Inoltre, anche se la perquisizione, che peraltro ha avuto anche esito positivo con il rinvenimento del coltello, è stata portata a compimento, ciò non ha alcuna rilevanza, atteso che l'imputato secondo quanto ricostruito nella sentenza impugnata si è anche opposto all'azione degli agenti incaricati di riaccompagnarlo all'interno della cella, quindi, agendo sempre allo scopo di opporsi all'attività di ufficio. Alla stregua delle su esposte considerazioni, pertanto, deve ritenersi che la Corte d'appello abbia fatto buon governo dei principii che regolano la materia in esame, pienamente uniformandosi all'insegnamento da questa Suprema Corte, secondo cui ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 337 cod. pen., l'idoneità della minaccia posta in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l'impossibilità di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietà, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato (Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260324).

2. Il secondo motivo è, invece, fondato perché la Corte di appello ha ritenuto integrata la fattispecie di reato dell'oltraggio di cui all'art.341-bis cod. pen. valorizzando solo la nozione di luogo aperto al pubblico che deve essere riconosciuta anche al carcere, senza dare alcun riscontro all'ulteriore elemento rappresentato dalla presenza di altre persone, diverse dagli agenti della polizia penitenziaria intenti ad effettuare la perquisizione della sua cella, che è pacificamente richiesto per l'integrazione della predetta fattispecie. In tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti 3dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni (cfr.

Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838). Il dato oramai consolidato che la cella e gli ambienti penitenziari sono da considerarsi luogo aperto al pubblico, e non come luogo di privata dimora, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios" (Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, D R., Rv. 273417), lascia impregiudicato l'ulteriore elemento della presenza di più persone, che nel caso in esame oltre a non essere stato affatto considerato, appare contraddetto dalla circostanza che l'imputato si trovava detenuto in un reparto di isolamento, quindi non insieme ad altri detenuti che avrebbero potuto assistere al fatto.

Pertanto, in assenza del requisito della presenza di persone estranee all'amministrazione pubblica coinvolta nell'esercizio delle funzioni che hanno determinato l'offesa, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale non sussiste, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione al capo b) perché il fatto non sussiste, con eliminazione della pena relativa, pari a mesi sei, e conseguente rideterminazione della pena relativa ai residui reati in anni uno e mesi dieci di reclusione. Quanto al terzo motivo, sono del tutto inammissibili le censure con le quali in modo del tutto generico si invoca una riduzione della pena, senza confrontarsi con le ragioni poste a base della valutazione della gravità dei fatti e della capacità a delinquere dell'imputato.

P.Q.M.

Ann P.Q.M