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Sentenza — n. 15017/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15017/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15017/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme, rideterminava in mesi sei di reclusione la pena inflitta a Giuseppe Federico per i reati di cui agli artt. 81, 337 e 99, quarto comma cod. pen., confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 337 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15017/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità punibilità ricusazione del pubblico ministero ripudiazione impunità pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Federico, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale,prospettando, con un unico motivo, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 337 cod. pen
pen., ora applicabile anche all'ipotesi di cui all'art. 337 cod. pen., non era in vigore al momento della deliberazione della sentenza di appello.
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

orso; udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme, rideterminava in mesi sei di reclusione la pena inflitta a Giuseppe Federico per i reati di cui agli artt. 81, 337 e 99, quarto comma cod. pen., confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Federico, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale,prospettando, con un unico motivo, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in esito alla sentenza della Corte cost. n. 172 del 20 ottobre 2025 con la quale, in epoca successiva alla emissione della sentenza di appello, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui esclude l'applicabilità della causa di non punibilità ai reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen.

3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In linea generale, va premesso che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è applicabile anche al delitto di resistenza in ragione del novum costituito dalla sentenza della Corte Cost. n. 172 del 20/10/2025 (depositata il 27/11/2025 e pubblicata il 3/12/2025), sopravvenuta alla sentenza impugnata, con la quale è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice." Il ricorrente, dunque, non ha potuto dedurre la questione dinanzi alla Corte di merito, posto che la "nuova" disposizione dell'art. 131-bis cod. pen., ora applicabile anche all'ipotesi di cui all'art. 337 cod. pen., non era in vigore al momento della deliberazione della sentenza di appello.

Versandosi in una ipotesi di jus superveniens, concernente un istituto di diritto sostanziale, favorevole all'imputato, derivante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, la causa di non punibilità, alla luce dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite Tushaj (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016), è astrattamente applicabile al caso in esame.

3. Il motivo è, tuttavia, inammissibile perché articolato in termini del tutto generici, non risultando neppure allegati i presupposti di applicabilità, nel caso concreto, della invocata causa di non punibilità. Va, sul punto, rammentato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, il giudizio di particolare tenuità necessita di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del 2grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, nonché della non abitualità della condotta, che sussiste allorché l'agente, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, rientrando nel novero degli illeciti valutabili, non solo le condanne irrevocabili e gli illeciti sottoposti alla sua cognizione, ma anche i reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 e Rv. 266591). Sulla ricorrenza di tali requisiti nel caso di specie il ricorso rimane silente. Né i presupposti di applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. sono immediatamente rilevabili dagli atti, considerato che, in disparte ogni valutazione circa la tenuità dell'offesa al bene giuridico tutelato, da escludersi alla luce delle peculiarità della fattispecie concreta, trattandosi di investimento degli operanti con conseguenze lesive per il pubblico ufficiale, posto in essere durante una perquisizione che consentiva il rinvenimento di cinque dosi di cocaina, nella sentenza impugnata si dà conto, sia pure ai fini della recidiva, dei plurimi precedenti penali da cui l'imputato risulta gravato, anche per reati della medesima indole (resistenza a pubblico ufficiale e violazione di misure di prevenzione) rispetto a quello oggetto di giudizio, cosicché è da escludersi, comunque, il requisito della non abitualità della condotta.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila. P.Q. P.Q.M