Sentenza — n. 14880/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAelazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio limitatamente alla pausa di esclusione della punibilità; inammissibilità nel resto. 1CONSIDERATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputato Eduardo Gervasio avverso la sentenza emessa il 9 dicembre 2019 dal Tribunale di Napoli Nord, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e condannato a pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 337 c.p, art. 131-bis c.p; Sentenza — n. 14880/2026 — snpen · Corte di Cassazione: E' pervenuta, in data 16/03/2025, rinuncia alla trattazione orale da parte del difensore per sopravvenuti impegni personali, che non gli consentono la presenza in udienza. RITENUTO IN DIRITTO 1. Deve, preliminarmente, rilevarsi la irritualità della rinuncia alla trattazione orale da parte del difensore, ai sensi dell'art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen., che stabilisce la irretrattabilità della relativa richiesta, così che la rinuncia non può avere effetto, dando luogo alla trasformazione cartolare del rito orale già introdotto.
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elazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio limitatamente alla pausa di esclusione della punibilità; inammissibilità nel resto. 1CONSIDERATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputato Eduardo Gervasio avverso la sentenza emessa il 9 dicembre 2019 dal Tribunale di Napoli Nord, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto a mezzo del difensore, deduce mancanza della motivazione e violazione degli artt. 131-bis e 62-bis cod. pen., in relazione alla esclusione della causa di non punibilità e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata.
3. E' pervenuta memoria del Procuratore generale a sostegno dell'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla causa di esclusione della punibilità con dichiarazione di inammissibilità nel resto del ricorso.
4. E' pervenuta, in data 16/03/2025, rinuncia alla trattazione orale da parte del difensore per sopravvenuti impegni personali, che non gli consentono la presenza in udienza. RITENUTO IN DIRITTO 1. Deve, preliminarmente, rilevarsi la irritualità della rinuncia alla trattazione orale da parte del difensore, ai sensi dell'art. 611, comma 1-ter, cod. proc. pen., che stabilisce la irretrattabilità della relativa richiesta, così che la rinuncia non può avere effetto, dando luogo alla trasformazione cartolare del rito orale già introdotto.
2. Il ricorso è solo in parte fondato.
3. Quanto al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, il motivo è manifestamente infondato, rispetto al giudizio della sentenza impugnata, in ordine al corretto bilanciamento delle circostanze attenuanti con la recidiva reiterata, operato dalla prima decisione, solo genericamente censurata in appello.
4. Quanto alla esclusione della ipotesi di non punibilità, la censura di omessa motivazione è manifestamente infondata, rispetto alla rilevata ostatività — da parte della sentenza impugnata - alla applicazione della causa di non punibilità della ipotesi di cui all'art. 131-bis co.3 n. 2 cod. ipen. Tuttavia, deve ritenersi fondata la diversa censura in ordine alla violazione dell'art. 131-bis cod. pen., da parte del giudizio così espresso, dovendosi ribadire l'orientamento di Sez. 6, n. 23623 del 21/05/2024, Hasan, Rv. 286629, secondo il quale, la disposizione di cui alla legge 8 agosto 2019, n. 77, di conversione del d.
I. 14 giugno 2019, n. 53, che, a modifica dell'art. 131- bis cod. pen., ha stabilito che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si 2procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, non si applica ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore in data 10 agosto 2019, trattandosi di disciplina più sfavorevole incidente su norme sostanziali. Nel caso in esame, il fatto contestato all'imputato è stato commesso il 26 giugno 2019, quando il disposto dell'art. 131-bis cod. pen. non prevedeva l'ostatività del delitto di cui all'art. 337 c.p. ex se, cioè a prescindere dal ricorrere degli altri presupposti, di talché la Corte di Appello non poteva escludere, come avvenuto, l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. nei termini anzidetti.
Peraltro, con la sentenza n. 172 del 20.10.2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.
4. La sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, per verificare, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato. P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Angel VOI Gaetano De Amicis DEPOSITATO 1N CANCELLERIA IL 2 4 APR 2026 IL 3