Cassation annuls appeal inadmissibility ruling because defendant was not absent despite first-instance error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision declaring Tudor Asandei's appeal inadmissible due to a missing power of attorney. The defense argued the law had changed and the defendant was not absent, having granted special procuratorship. The court ruled that the defendant was present by virtue of this procuratorship, invalidating the basis for the first-instance absence finding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 comma 1-quater cod. proc. pen.; Art. 420 comma 2-ter cod. proc. pen.: An imputant cannot be considered absent for procedural purposes if they have granted special procuratorship to their defender, thereby ensuring knowledge of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a Corte d'appello di GenovaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RaffaeleGargiulo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Genova ha dichiaratoinammissibile l’appello di Tudor Asandei contro la sentenza con cui il Tribunale diImperia lo ha condannato per i reati ex artt. 337 e 341-bis cod. pen. descritti nelleimputazioni, ritenendo che l’atto di impugnazione non è stato corredato daldeposito ─ richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc pen., vigente almomento del deposito dell’appello ─ di uno specifico mandato a impugnarerilasciato dopo la pronuncia della sentenza, essendo stato l’imputato giudicato inassenza.2.
Nel ricorso presentato dal difensore di Asandei si chiede l’annullamentodella sentenza, osservando che la legislazione vigente al momento dell’appellorichiedeva soltanto uno «specifico mandato a impugnare» e che, quando si èpronunciata la Corte di appello, la disposizione era già stata modificata limitandola sua applicazione ai soli casi di difesa di ufficio.Inoltre, si adduce che comunque l’imputato non poteva essere consideratoassente ex art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen. avendo conferito al difensoreprocura per la richiesta di un rito speciale.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
L’art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. stabiliva che, nel caso diimputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, l'atto d'impugnazione deldifensore dovesse essere depositato, a pena d'inammissibilità, con specificomandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenentela dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato.La disposizione è stata modificata dall'art. 2 lett. o), della legge 9 agosto2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, nel senso che tale adempimento èrichiesto soltanto nel caso in cui l’impugnazione è stata presentata dal difensoredi ufficio, sicché il difensore di fiducia non è tenuto a depositare lo specificomandato per impugnare.
Poiché, però, la legge n. 114/2024 non contiene unadisciplina transitoria, per il principio tempus regit actum ex art. 11 preleggi, ladisciplina abrogata si applica ancora alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto2024 (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855), comenel caso in esame.2. Tuttavia, nella fattispecie in esame l’imputato non poteva considerarsiassente, avendo conferito al suo difensore procura speciale per la richiesta di unprocedimento alternativo. Infatti, in questo caso, indipendentemente dall'effettivarichiesta del rito speciale, non può dubitarsi della conoscenza del procedimento daparte dell'imputato, sicché lo stesso deve ritenersi presente ex art. 420, comma2-ter, cod. proc. pen., quand’anche nella sentenza di primo grado erroneamenteindicato come assente (Sez. 4, n. 20976 del 14/05/2025, Racco, Rv. 288269;
Sez.2, n. 13714 del 08/03/2024, Rv. 286208). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Genova.Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo Costanzo Pierluigi Di Stefano