Ordinanza — n. 14802/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESESTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 14802/2026Roma, lì, 23/04/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESESTA SEZIONE PENALEComposta daErcole Aprile -Presidente- Ord. Sez. 330/26Angelo Capozzi C.C. 21/04/2026Emilia Anna Giordano q -Relatrice- R.G.N. 7829/26Paola Di Nicola TravagliniAndrea NataleORDINANZAsul ricorso proposto da:Caterisano Santino, nato a Cutro il 21/06/1969avverso la sentenza del 14/11/2025 della Corte di Cassazione di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.Santino Caterisano propone ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.e denuncia l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza emessa il 14novembre 2025 dalla Seconda sezione penale della Corte di Cassazione che hadichiarato inammissibile il ricorso del Caterisano in relazione al reato di concorsoin estorsione ai danni Orlando Rotella ascrittogli al capo 6).Deduce il ricorrente che la Seconda sezione, per mera svista, è incorsa nellaomessa valutazione della prova costituita dalle dichiarazioni rese da DanteMannolo il 12 settembre 2020 nella parte in cui questi aveva escluso ilcoinvolgimento del Caterisano nel fatto.Il ricorrente sostiene, in particolare, che la Corte di legittimità è incorsa in unvero e proprio errore percettivo che ha investito il contenuto delle dichiarazioni delMannolo, che aveva escluso il coinvolgimento del cognato, odierno ricorrente, nellariscossione o prelievo della tangente estorsiva dalla persona offesa oltre che nelreato associativo descrivendone le mansioni di semplice operaio presso il villaggiogestito da Dante Mannolo e dalla moglie.2.Il ricorso di Santino Caterisano è inammissibile perché proposto per motivimanifestamente infondati, inammissibilità che, ai sensi dell’art. 625-bis, comma4, cod. proc. pen., va dichiarata con procedura de plano.3.Il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando l'errore incui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e siinnesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, n. 28424 del23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 – 01).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14802/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 330/26Angelo Capozzi C.C. 21/04/2026Emilia Anna Giordano q -Relatrice- R.G.N. 7829/26Paola Di Nicola TravagliniAndrea NataleORDINANZAsul ricorso proposto da:Caterisano Santino, nato a Cutro il 21/06/1969avverso la sentenza del 14/11/2025 della Corte di Cassazione di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.Santino Caterisano propone ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.e denuncia l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza emessa il 14novembre 2025 dalla Seconda sezione penale della Corte di Cassazione che hadichiarato inammissibile il ricorso del Caterisano in relazione al reato di concorsoin estorsione ai danni Orlando Rotella ascrittogli al capo 6).Deduce il ricorrente che la Seconda sezione, per mera svista, è incorsa nellaomessa valutazione della prova costituita dalle dichiarazioni rese da DanteMannolo il 12 settembre 2020 nella parte in cui questi aveva escluso ilcoinvolgimento del Caterisano nel fatto.Il ricorrente sostiene, in particolare, che la Corte di legittimità è incorsa in unvero e proprio errore percettivo che ha investito il contenuto delle dichiarazioni delMannolo, che aveva escluso il coinvolgimento del cognato, odierno ricorrente, nellariscossione o prelievo della tangente estorsiva dalla persona offesa oltre che nelreato associativo descrivendone le mansioni di semplice operaio presso il villaggiogestito da Dante Mannolo e dalla moglie.2.Il ricorso di Santino Caterisano è inammissibile perché proposto per motivimanifestamente infondati, inammissibilità che, ai sensi dell’art. 625-bis, comma4, cod. proc. pen., va dichiarata con procedura de plano.3.Il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando l'errore incui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e siinnesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, n. 28424 del23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 – 01).
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!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESESTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 14802/2026Roma, lì, 23/04/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESESTA SEZIONE PENALEComposta daErcole Aprile -Presidente- Ord. Sez. 330/26Angelo Capozzi C.C. 21/04/2026Emilia Anna Giordano q -Relatrice- R.G.N. 7829/26Paola Di Nicola TravagliniAndrea NataleORDINANZAsul ricorso proposto da:Caterisano Santino, nato a Cutro il 21/06/1969avverso la sentenza del 14/11/2025 della Corte di Cassazione di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.Santino Caterisano propone ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.e denuncia l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza emessa il 14novembre 2025 dalla Seconda sezione penale della Corte di Cassazione che hadichiarato inammissibile il ricorso del Caterisano in relazione al reato di concorsoin estorsione ai danni Orlando Rotella ascrittogli al capo 6).Deduce il ricorrente che la Seconda sezione, per mera svista, è incorsa nellaomessa valutazione della prova costituita dalle dichiarazioni rese da DanteMannolo il 12 settembre 2020 nella parte in cui questi aveva escluso ilcoinvolgimento del Caterisano nel fatto.Il ricorrente sostiene, in particolare, che la Corte di legittimità è incorsa in unvero e proprio errore percettivo che ha investito il contenuto delle dichiarazioni delMannolo, che aveva escluso il coinvolgimento del cognato, odierno ricorrente, nellariscossione o prelievo della tangente estorsiva dalla persona offesa oltre che nelreato associativo descrivendone le mansioni di semplice operaio presso il villaggiogestito da Dante Mannolo e dalla moglie.2.Il ricorso di Santino Caterisano è inammissibile perché proposto per motivimanifestamente infondati, inammissibilità che, ai sensi dell’art. 625-bis, comma4, cod. proc. pen., va dichiarata con procedura de plano.3.Il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando l'errore incui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e siinnesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. 6, n. 28424 del23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 – 01).
Né il ricorso straordinario può avere adoggetto la deduzione di un'errata valutazione degli elementi probatori, che deveessere fatta valere, pur quando si risolva in un travisamento del fatto o della prova,nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. 2, n. 23417 del23/05/2007, Previti, Rv. 237161 - 01).Nel caso in esame, come si evince dal punto 4 del Considerato in diritto dellasentenza del 14 novembre 2025, la Seconda sezione penale ha esaminato ilmotivo di ricorso del Caterisano che riguardava la concludenza del compendioprobatorio a carico dell’imputato e che era costituito dalle dichiarazioni rese dallapersona offesa, Orlando Rotella, che aveva indicato il Caterisano come la personache ripetutamente e reiteratamente, una volta emerso il tentativo del Rotella disottrarsi al pagamento, si era presentata presso l’abitazione della persona offesaper esigere il pagamento della tangente richiestagli.La Seconda Sezione penale ha dato atto che i Giudici del merito avevanoesaminato anche le dichiarazioni rese da Dante Mannolo sul ricorrente e sulla suaestraneità alla cosca ndranghetista capeggiata dal suocero, Alfonso Mannolo,ritenendole, tuttavia, irrilevanti, vista la chiarezza delle dichiarazioni della personaoffesa che direttamente aveva coinvolto il Caterisano nella condotta estorsivaosservando, altresì, che Dante Mannolo non aveva escluso che il Caterisano,potesse essere stato utilizzato per “portare imbasciate” del padre al Rotella.La Seconda sezione penale non è, dunque, incorsa in un errore percettivonella valutazione delle dichiarazioni del Mannolo – omettendo di verificarne laincidenza sulle prove ritenute significative del suo coinvolgimento nella condottaestorsiva - ma, disattendendo i motivi di ricorso del Caterisano svolti al punto 3.1.del Ritenuto in fatto, ha ritenuto che la sentenza di condanna, nella parte in cuiaveva valorizzato le dichiarazioni della persona offesa del reato, aveva fattocorretta applicazione delle regole di giudizio che non richiedono una confermaesterna delle dichiarazioni di accusa rivenienti dalla persona offesa dal reatoevidenziando, infine, la natura di giudizio di fatto del giudizio di attendibilitàespresso dai Giudici del merito che non era inficiato da errori o da vizi dimotivazione al confronto con le risultanze probatorie a carico dell’imputato cheerano state oggetto di una valutazione globale e che aveva riguardato anche quelledel Mannolo, ritenute non decisive.Deve, pertanto, pervenirsi alla conclusione che il ricorso straordinarioproposto è manifestamente infondato perché prospetta quale errore di fatto levalutazioni espresse sul punto della logicità e correttezza del compendio probatoriovalutato dai Giudice del merito e sulla non decisività delle dichiarazioni,apparentemente favorevoli al Caterisano, del collaboratore Dante Mannolo.4.Consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.,al pagamento delle spese del procedimento e, considerato che non vi è ragione diritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favoredella Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 21 aprile 2026La Consigliera relatrice Il PresidenteEmilia Anna Giordano Ercole Aprile