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Sentenza — n. 14663/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14663/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14663/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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mi Rossella nata a CATANZARO il 04/10/1959avverso l'ordinanza del 30/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di CatanzaroUdita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusalette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIELLA DE MASELLISche ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria trasmessa nell’interesse dell’indagata, con la quale si è eccepital’inammissibilità del ricorso;RINTENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che con l’ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro harigettato l’appello interposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunalelocale avverso la misura cautelare applicata ai danni di Rossella Viscomi perchégravemente indiziata di essere intranea ad una associazione a delinquerefinalizzata alla realizzazione, tra gli altri reati, di più truffe, anche aggravate aisensi del comma 2 dell’art. 640 cod. pen., nonché di diversi reati fine;rilevato, in particolare che il Tribunale, alla luce del devoluto dall’appello, haconfermato la qualificazione, in termini di truffa aggravata, data dal Giudice per leindagini preliminari ad alcuni degli addebiti provvisori mossi alla Viscomi, a frontedella originaria contestazione prospettata con la richiesta cautelare, chericonduceva tali condotte ad altrettante ipotesi di peculato;rilevato che avverso detta ordinanza propone ricorso la Procura competente,ancora una volta sollecitando una diversa qualificazione di tali fatti, in terminicoerenti alla richiesta cautelare;rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse;ritenuto, infatti, che nel proporre appello la Procura ricorrente, conaffermazione peraltro non ribadita in questa sede, ha indicato, quale ragionefondante l’interesse al detto gravame, quella inerente alla diversa durata deitermini di fase dettati per la misura applicata dal GIP, alla luce delle diverse penepreviste per le due ipotesi di reato in gioco;rilevato, tuttavia, che come messo in evidenza dal provvedimento impugnatooltre che ribadito dalla difesa dell’indagata con la memoria depositata, lo stessoTribunale, adito ex art 309 cod. proc. pen. dalla difesa della Viscomi, ha sostituito,agli arresti domiciliari applicati con l’ordinanza genetica, la misura interdittiva dellasospensione ex art 289 cod. proc. pen., comminata nella sua massima espansione(dodici mesi);ritenuto che tale ultimo provvedimento non risulta impugnato si che, inassenza di indicazioni di segno diverso offerte dal ricorrente, deve ritenersi che,quantomeno alla data della presente decisione, lo stesso, attualmente, costituiscail titolo cautelare applicato alla Viscomi;ritenuto in coerenza che tale ultimo sviluppo neutralizza a monte l’originariointeresse palesato a sostegno dell’appello, da ritenersi trasfuso nell’odiernoricorso, atteso che, quale che sia la qualificazione da dare alle citate condotte, inogni caso la durata della misura attualmente applicata alla Viscomi non puòeccedere quella concretamente già irrogata;ritenuto dunque che il ricorso di legittimità, diretto a rivendicare una diversa– e qui più grave- qualificazione del fatto, comunque, non idonea ad incideresull’an o sul quomodo della misura cautelare già applicata, deve ritenersi privo diun concreto interesse P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' RADDUSA EMILIA ANNA GIORDANO

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art 309 cod. proc. pen, art 289 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14663/2026 — snpen · Corte di Cassazione: LIBERTA' di CatanzaroUdita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusalette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIELLA DE MASELLISche ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria trasmessa nell’interesse dell’indagata, con la quale si è eccepital’inammissibilità del ricorso;RINTENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che con l’ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro harigettato l’appello interposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunalelocale avverso la misura cautelare applicata ai danni di Rossella Viscomi perchégravemente indiziata di essere intranea ad una associazione a delinquerefinalizzata alla realizzazione, tra gli altri reati, di più truffe, anche aggravate aisensi del comma 2 dell’art. 640 cod. pen., nonché di diversi reati fine;rilevato, in particolare che il Tribunale, alla luce del devoluto dall’appello, haconfermato la qualificazione, in termini di truffa aggravata, data dal Giudice per leindagini preliminari ad alcuni degli addebiti provvisori mossi alla Viscomi, a frontedella originaria contestazione prospettata con la richiesta cautelare, chericonduceva tali condotte ad altrettante ipotesi di peculato;rilevato che avverso detta ordinanza propone ricorso la Procura competente,ancora una volta sollecitando una diversa qualificazione di tali fatti, in terminicoerenti alla richiesta cautelare;rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse;ritenuto, infatti, che nel proporre appello la Procura ricorrente, conaffermazione peraltro non ribadita in questa sede, ha indicato, quale ragionefondante l’interesse al detto gravame, quella inerente alla diversa durata deitermini di fase dettati per la misura applicata dal GIP, alla luce delle diverse penepreviste per le due ipotesi di reato in gioco;rilevato, tuttavia, che come messo in evidenza dal provvedimento impugnatooltre che ribadito dalla difesa dell’indagata con la memoria depositata, lo stessoTribunale, adito ex art 309 cod. proc. pen. dalla difesa della Viscomi, ha sostituito,agli arresti domiciliari applicati con l’ordinanza genetica, la misura interdittiva dellasospensione ex art 289 cod. proc. pen., comminata nella sua massima espansione(dodici mesi);ritenuto che tale ultimo provvedimento non risulta impugnato si che, inassenza di indicazioni di segno diverso offerte dal ricorrente, deve ritenersi che,quantomeno alla data della presente decisione, lo stesso, attualmente, costituiscail titolo cautelare applicato alla Viscomi;ritenuto in coerenza che tale ultimo sviluppo neutralizza a monte l’originariointeresse palesato a sostegno dell’appello, da ritenersi trasfuso nell’odiernoricorso, atteso che, quale che sia la qualificazione da dare alle citate condotte, inogni caso la durata della misura attualmente applicata alla Viscomi non puòeccedere quella concretamente già irrogata;ritenuto dunque che il ricorso di legittimità, diretto a rivendicare una diversa– e qui più grave- qualificazione del fatto, comunque, non idonea ad incideresull’an o sul quomodo della misura cautelare già applicata, deve ritenersi privo diun concreto interesse P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' RADDUSA EMILIA ANNA GIORDANO

Parole chiave

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differimento dell'esecuzione della pena termine di sospensione misure sostitutive della carcerazione sospensione dell'istruzione durata del soggiorno proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
art 309 cod. proc. pen
art 289 cod. proc. pen
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mi Rossella nata a CATANZARO il 04/10/1959avverso l'ordinanza del 30/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di CatanzaroUdita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusalette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIELLA DE MASELLISche ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria trasmessa nell’interesse dell’indagata, con la quale si è eccepital’inammissibilità del ricorso;RINTENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che con l’ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro harigettato l’appello interposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunalelocale avverso la misura cautelare applicata ai danni di Rossella Viscomi perchégravemente indiziata di essere intranea ad una associazione a delinquerefinalizzata alla realizzazione, tra gli altri reati, di più truffe, anche aggravate aisensi del comma 2 dell’art. 640 cod. pen., nonché di diversi reati fine;rilevato, in particolare che il Tribunale, alla luce del devoluto dall’appello, haconfermato la qualificazione, in termini di truffa aggravata, data dal Giudice per leindagini preliminari ad alcuni degli addebiti provvisori mossi alla Viscomi, a frontedella originaria contestazione prospettata con la richiesta cautelare, chericonduceva tali condotte ad altrettante ipotesi di peculato;rilevato che avverso detta ordinanza propone ricorso la Procura competente,ancora una volta sollecitando una diversa qualificazione di tali fatti, in terminicoerenti alla richiesta cautelare;rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse;ritenuto, infatti, che nel proporre appello la Procura ricorrente, conaffermazione peraltro non ribadita in questa sede, ha indicato, quale ragionefondante l’interesse al detto gravame, quella inerente alla diversa durata deitermini di fase dettati per la misura applicata dal GIP, alla luce delle diverse penepreviste per le due ipotesi di reato in gioco;rilevato, tuttavia, che come messo in evidenza dal provvedimento impugnatooltre che ribadito dalla difesa dell’indagata con la memoria depositata, lo stessoTribunale, adito ex art 309 cod. proc. pen. dalla difesa della Viscomi, ha sostituito,agli arresti domiciliari applicati con l’ordinanza genetica, la misura interdittiva dellasospensione ex art 289 cod. proc. pen., comminata nella sua massima espansione(dodici mesi);ritenuto che tale ultimo provvedimento non risulta impugnato si che, inassenza di indicazioni di segno diverso offerte dal ricorrente, deve ritenersi che,quantomeno alla data della presente decisione, lo stesso, attualmente, costituiscail titolo cautelare applicato alla Viscomi;ritenuto in coerenza che tale ultimo sviluppo neutralizza a monte l’originariointeresse palesato a sostegno dell’appello, da ritenersi trasfuso nell’odiernoricorso, atteso che, quale che sia la qualificazione da dare alle citate condotte, inogni caso la durata della misura attualmente applicata alla Viscomi non puòeccedere quella concretamente già irrogata;ritenuto dunque che il ricorso di legittimità, diretto a rivendicare una diversa– e qui più grave- qualificazione del fatto, comunque, non idonea ad incideresull’an o sul quomodo della misura cautelare già applicata, deve ritenersi privo diun concreto interesse P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' RADDUSA EMILIA ANNA GIORDANO