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Sentenza — n. 14650/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14650/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14650/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato il riconoscimento della sentenza emessa dalla Corte penale del Tribunale federale svizzero ii=frita 6 giugno 2023, irrevocabile in pari data, con la quale Domenico Martino è stato condannato per i delitti di riciclaggio e falsità di documenti con conseguente «confisca per equivalente dei beni fino alla concorrenza della somma di euro 110.000» da devolvere a favore della Confederazione elvetica.2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso Domenico Martino, tramite il proprio difensore, con i seguenti motivi. 2.1.

Regesto Legislator

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art. 696 cod. proc. pen, art. 648- quater cod. pen, art. 648-bis cod. pen, art. 648- ter cod. pen; Sentenza — n. 14650/2026 — snpen · Corte di Cassazione: anche le «autorità giudiziarie, comprese le procure pubbliche» (art. 24, par. 2). 5.Altrettanto inammissibile è il secondo motivo che, oltre a contestare genericamente l'autenticità della certificazione di irrevocabilità della sentenza emessa dalla Corte penale del Tribunale federale svizzero, peraltro intervenuta lo stesso giorno in cui questa è divenuta esecutiva (così pag. 1 della sentenza impugnata), non si confronta con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale ai fini del riconoscimento della sentenza straniera è sufficiente la sua esecutività e non è richiesto il passaggio in giudicato (Sez. 6, n. 1838 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 278108).

Parole chiave

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confisca sotto sanzione internazionale indagine internazionale per truffa riconoscimento di decisioni straniere mandato d'arresto europeo competenza giurisdizionale internazionale principio di reciproco riconoscimento

Disposizioni normative citate

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art. 696 cod. proc. pen
Con il primo deduce violazione dell'art. 696 cod. proc. pen.
art. 648- quater cod. pen
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere violato il principio della doppia incriminazione in quanto all'epoca dei fatti contestati, maggio-giugno 2012, l'art. 648-quater cod.
art. 648-bis cod. pen
186 del 2014, si è limitata ad estendere detta forma di confisca oltre agli originari delitti di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) e di impiego di denaro, beni o utilità di origine illecita (art.
art. 648- ter cod. pen
pen.) e di impiego di denaro, beni o utilità di origine illecita (art. 648- ter cod. pen.) anche a quello di autoriciclaggio (art.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da Martino Domenico, nato a Reggio Calabria il 28/11/1966 avverso la sentenza del 17/12/2025 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato il riconoscimento della sentenza emessa dalla Corte penale del Tribunale federale svizzero ii=frita 6 giugno 2023, irrevocabile in pari data, con la quale Domenico Martino è stato condannato per i delitti di riciclaggio e falsità di documenti con conseguente «confisca per equivalente dei beni fino alla concorrenza della somma di euro 110.000» da devolvere a favore della Confederazione elvetica.2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso Domenico Martino, tramite il proprio difensore, con i seguenti motivi. 2.1.

Con il primo deduce violazione dell'art. 696 cod. proc. pen. in relazione alla Convenzione bilaterale tra l'Italia e la Svizzera, oltre che le disposizioni della Convenzione europea del 28 maggio 1970 e dell'UE, in quanto la richiesta di assistenza giudiziaria è stata formulata da un'Autorità equiparabile al Pubblico Ministero anziché dalla Confederazione elvetica unica legittimata ad esprimere il consenso dello Stato. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione delle sopra menzionate disposizioni per assenza dell'irrevocabilità della sentenza straniera e in mancanza di autenticità della relativa certificazione. 2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine all'assenza della doppia incriminazione, mancando un reato su cui si possa fondare l'accusa di riciclaggio anche nei confronti della moglie del ricorrente, delitto commesso tra maggio e giugno 2012, visto che le modifiche legislative apportate all'art. 648- quater cod. pen. sono successive alla commissione del fatto in violazione dell'art. 2 del codice penale. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in assenza della trascrizione della sentenza nel registro italiano, di cui non si è dato atto nel provvedimento impugnato, con violazione del requisito necessario per il riconoscimento della sentenza penale straniera ex art. 696 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per genericità e per aspecificità. 2.Va premesso che nessuna delle questioni poste dal ricorrente è stata devoluta alla Corte di appello e tutte norme di legge ritenute violate dalla sentenza impugnata non sono applicabili al caso in esame. Infatti, la Convenzione bilaterale Italia-Svizzera del 3 gennaio 1933, approvata con legge 15 giugno 1933 n. 743 attiene alle «decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale pronunciate dai tribunali d'uno dei due Stati contraenti...» (art. 1); la Convenzione europea del 28 maggio 1970 riguarda «il rimpatrio dei minori»; il diritto dell'Unione europea si applica ai soli Paesi aderenti all'Unione europea cui, come è noto, non appartiene la Svizzera. 3.La sentenza impugnata ha correttamente provveduto al riconoscimento della sentenza della Corte penale del Tribunale federale svizzero, contenente un 2provvedimento di confisca per equivalente, in virtù della «Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato», sottoscritta a Strasburgo 1'8 novembre 1990 e ratificata dalla Confederazione elvetica, al fine di dare esecuzione a diverse tipologie di confisca, compresa quella consistente nell'imposizione dell'«obbligo di pagare una somma di denaro pari al valore dei proventi» (art. 13, par. 3).

4. Il primo motivo di ricorso è aspecifico in quanto ritiene privo di legittimazione il Ministero Pubblico della Confederazione elvetica che ha avanzato la richiesta di riconoscimento della sentenza svizzera nonostante la menzionata Convenzione sul riciclaggio, applicabile nella specie, individui tra le autorità competenti a trasmetterla (art. 23, par.

1) anche le «autorità giudiziarie, comprese le procure pubbliche» (art. 24, par. 2). 5.Altrettanto inammissibile è il secondo motivo che, oltre a contestare genericamente l'autenticità della certificazione di irrevocabilità della sentenza emessa dalla Corte penale del Tribunale federale svizzero, peraltro intervenuta lo stesso giorno in cui questa è divenuta esecutiva (così pag. 1 della sentenza impugnata), non si confronta con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale ai fini del riconoscimento della sentenza straniera è sufficiente la sua esecutività e non è richiesto il passaggio in giudicato (Sez. 6, n. 1838 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 278108).

6. Anche il terzo motivo è aspecifico. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere violato il principio della doppia incriminazione in quanto all'epoca dei fatti contestati, maggio-giugno 2012, l'art. 648-quater cod. pen., che prevede la confisca per il delitto di riciclaggio, aveva una formulazione diversa tale da non includere la condotta per la quale è stata emessa la confisca oggetto della sentenza di riconoscimento. L'art. 648-quater cod. pen. è stato introdotto con la legge n. 231 del 2007 e la modifica citata dal ricorrente, avvenuta con la legge n. 186 del 2014, si è limitata ad estendere detta forma di confisca oltre agli originari delitti di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) e di impiego di denaro, beni o utilità di origine illecita (art. 648- ter cod. pen.) anche a quello di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.) non contestato nella specie, così da non avere alcuna incidenza ai fini del caso oggetto di esame.

7. Altrettanto aspecifico è il quarto motivo di ricorso perché deduce la violazione di norme (Convenzione bilaterale Italia-Svizzera, Convenzione europea 3del 28 maggio 1970 concernente il rimpatrio dei minori e art. 696 cod. proc. pen.) nessuna delle quali prevede l'obbligo di trascrizione della sentenza «nei registri italiani» (così testualmente la rubrica del motivo a pag. 7 del ricorso) come requisito necessario per il riconoscimento della sentenza penale straniera.

8. Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M