Cassation annuls appeal order dismissing rescission request due to distinct procedural objects and lack of participation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's order dismissing the request for rescission of a final judgment. The appellant argued the appeal court confused a separate execution incident regarding notification nullity with the current request for rescission due to involuntary absence. The court found the appeal court erred by treating structurally different remedies as identical, leading to the annulment and remittal for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 644 c.p.p.; Art. 645 c.p.p.: When distinct procedural remedies with different objects are confused, the court must recognize the structural and functional differences to avoid erroneous decisions on the validity of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
, nato in Romania il 01/02/1995 avverso l'ordinanza del 21/11/2025 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Gheorghe Florin ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato, proposta per assenza incolpevole dell'imputato nel processo di cognizione, conclusosi con sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano il 28 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 14 maggio 2019. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto trattarsi di mera riedizione di un'istanza già accolta dal Tribunale di Milano con provvedimento del 9 marzo 2023, confermato da questa Corte, che aveva rigettato il ricorso del P.m.Se ne chiede l'annullamento per due motivi: 1.1. violazione del principio del ne bis in idem processuale per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente che l'istanza fosse la mera riproposizione di una questione già decisa in sede di incidente di esecuzione dal Tribunale di Milano.
Si sottolinea la differenza strutturale e funzionale tra i due procedimenti, in quanto l'incidente di esecuzione era diretto a far valere vizi del titolo esecutivo e, nel caso di specie, ad eccepire la nullità delle notifiche dell'ordine di esecuzione, effettivamente riscontrata dal Tribunale, che, senza occuparsi della sentenza di condanna, aveva disposto la scarcerazione del detenuto; diversamente, la richiesta di rescissione del giudicato era diretta ad eliminare il giudicato formatosi in assenza delle garanzie fondamentali per l'imputato, rimasto assente nel processo non per sua colpa; 1.2. vizio di motivazione per travisamento del contenuto oggettivo degli atti e dei fatti, risultando dagli atti del procedimento esecutivo che la questione posta in quella sede riguardava esclusivamente la fase esecutiva e non la validità del giudicato, peraltro, di competenza esclusiva della Corte di appello e non del Tribunale, sicché è evidente che la motivazione è fondata su un presupposto erroneo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e i motivi possono essere trattati congiuntamente, riguardando lo stesso tema e risultando oggettivo l'errore di fatto e di diritto in cui è incorsa la Corte di appello. L'ordinanza impugnata ha, infatti, dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza emessa nei confronti di Gheorghe Florin dal Tribunale di Milano in data 24 ottobre 2013, divenuta irrevocabile il 23 novembre 2013, che lo aveva condannato alla pena, sospesa, di mesi otto di reclusione per i reati di resistenza e lesioni, commessi in Milano il 20 ottobre 2013, mentre l'istanza di rescissione proposta aveva ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 28 gennaio 2019, divenuta definitiva il 14 maggio 2019, che aveva condannato il Gheorghe alla pena di 1 anno e mesi 4 di reclusione per il reato di ricettazione, commesso in Milano in data 1 settembre 2014.
E', quindi, palese il diverso oggetto delle domande formulate ed altrettanto netta l'erronea risposta fornita dalla Corte di appello, avendo l'istante chiarito che l'ordine di carcerazione in forza del quale il Gheorghe era stato tratto in arresto il 10 febbraio 2023 comprendeva entrambe le sentenze e che il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con la sentenza del 2013, era revocabile a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del 2019, emessa all'esito di un processo al quale il Gheorghe non aveva partecipato, 2incolpevolmente, non essendo a conoscenza della vocatio in iudicium, come risultava dalle circostanze puntualmente indicate nell'istanza di rescissione del giudicato.
L'istante aveva, dunque, chiarito che l'impugnazione straordinaria attivata mirava a ripristinare il corretto iter processuale, rimediando alla mancata partecipazione dell'imputato, rimasto assente non per scelta volontaria, ma per ignoranza incolpevole della celebrazione del processo. Del tutto diverso era l'oggetto dell'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, diretta a far accertare la nullità della notifica dell'ordine di esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano a carico del Gheorghe, per incompletezza delle ricerche effettuate prima dell'emissione del decreto di irreperibilità, con decisione ritenuta corretta anche da questa Corte, che con la sentenza n. 34193 del 5 luglio 2023 in atti aveva rigettato il ricorso proposto dal P.m. avverso l'ordinanza emessa in data 9 marzo 2023 dal Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione.
Alla luce di tale ricostruzione fondata sull'esame degli atti risulta evidente l'erroneità dell'ordinanza là dove afferma che la questione posta a fondamento dell'istanza di rescissione del giudicato era stata già decisa in sede esecutiva, stante l'evidente confusione del petitum delle due istanze proposte in sedi diverse, azionando rimedi, strutturalmente e funzionalmente distinti. Ne discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. P. Q. P.Q.M