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Ordinanza — n. 14485/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses late appeal request due to lack of proof of timely receipt via email.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14485/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the request for time extension inadmissible because the defense failed to prove the prosecutor's office actually received the email on the deadline date. Although the email was sent at the last minute, the court requires concrete evidence of receipt and knowledge by the opposing authority, not just the sending timestamp. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 175, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 111-bis cod. proc. pen.: An application for time extension submitted via email is inadmissible if the party cannot prove the opposing authority's actual receipt and knowledge of the document within the statutory deadline.

Parole chiave

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time extension appeal email submission proof procedural deadline Corte di Cassazione criminal procedure law istanza tardiva di restituzione dei termini tempestività dell'invio postale termine di comunicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 175, comma 2 cod. proc. pen.
Nell'istanza presentata dai difensori di Zarantonello si chiede la restituzione nel termine per impugnare ex art. 175, comma 2, cod.
Art. 111-bis cod. proc. pen.
In base alla normativa attualmente in vigore, prima dell'approvazione dei regolamenti attuativi dell'art. 111-bis cod.
Art. 582 cod. proc. pen.
Art. 583 cod. proc. pen.
Art. 127 cod. 2proc. pen.
non richiama le forme di cui all'art. 127 cod. 2proc. pen. (Sez.
Art. 611 cod. proc. pen.
263176), né emergono in questa decisione profili di discrezionalità che potrebbero giustificare l'adozione delle forme dell'udienza camerale non partecipata di cui all'art. 611 cod. proc. pen. (Sez.
art. 368 cod. pen
6042 del 19 novembre 2024 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Allison Zarantonello per il reato ex art. 368 cod. pen.
art. 175 cod. proc. pen
Il 16 dicembre 2025 l'istante ha nominato i suoi difensori di fiducia con mandato a presentare idonea istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen.
art. 111-bis cod. proc. pen
In base alla normativa attualmente in vigore, prima dell'approvazione dei regolamenti attuativi dell'art. 111-bis cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
263176), né emergono in questa decisione profili di discrezionalità che potrebbero giustificare l'adozione delle forme dell'udienza camerale non partecipata di cui all'art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 39765 del 23/05/2019
Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019
277557; Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, Rv.
Sez. 6, n. 7047 del 15/01/2026
Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021
Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006
(Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv.
Sez. 4, n. 4660 del 16/01/2015
233418; (Sez. 4, n. 4660 del 16/01/2015, Rv.
Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014
262035; Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014, dep.
Sez. 1, n. 14865 del 07/03/2024
(Sez. 1, n. 14865 del 07/03/2024, Rv.
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Testo completo

posto da: Zarantonello Allison, nata a Montecchio Maggiore il 25/08/1979, avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte d'appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 6042 del 19 novembre 2024 la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di Allison Zarantonello per il reato ex art. 368 cod. pen. e la sentenza è divenuta irrevocabile il 23 febbraio 2025. Nell'istanza presentata dai difensori di Zarantonello si chiede la restituzione nel termine per impugnare ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. Si assume che né i difensori né l'imputata hanno avuto effettiva e tempestiva conoscenza del provvedimento, come anche dell'avvenuto deposito della sua motivazione, perché è mancata qualsiasi comunicazione della 1ncelleria al riguardo. Si afferma che l'imputata ha appreso dell'esistenza della sentenza soltanto il 18 novembre 2025, quando ha ricevuto la notifica di un provvedimento di cumulo delle pene da parte dell'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

2. Il 16 dicembre 2025 l'istante ha nominato i suoi difensori di fiducia con mandato a presentare idonea istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. e ha allegato alla istanza indirizzata a questa Corte il 18 dicembre 2025 una p.e.c. in cui il difensore di fiducia afferma di non essere riuscito a postare nel portale per il deposito degli atti penali tale istanza.Sul foglio di stampa della p.e.c. è vergata una annotazione del Consigliere delegato allo spoglio datata 19 dicembre 2025, mentre il timbro di deposito della Cancelleria centrale penale di questa Corte reca la data del 22 dicembre 2025.

3. In base alla normativa attualmente in vigore, prima dell'approvazione dei regolamenti attuativi dell'art. 111-bis cod. proc. pen. — che dispone che il deposito di atti, documenti, richieste, memorie abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici il deposito di atti, documenti, richieste, memorie — all'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. si applicano le disposizioni relative alle modalità inerenti alle impugnazioni (artt. 582 e 583 cod. proc. pen.).

Tale istanza, infatti, ha natura strumentale rispetto alla successiva impugnazione e ne costituisce una precondizione, sicché non può essere presentata tramite fax o posta elettronica, neppure certificata, per il principio di tassatività e inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni e delle istanze che ne sono strumentali (Sez. 4, n. 39765 del 23/05/2019, Rv. 277557; Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, Rv. 276915). Anche nel periodo antecedente all'approvazione dei regolamenti attuativi menzionati dall'art. 111-bis cod. proc. pen., deve ritenersi consentito alle parti trasmettere memorie o istanze difensive all'Autorità procedente tramite p.e.c., fermo — tuttavia — restando il loro onere di provare non solo l'avvenuto inoltro della stessa e la sua ricezione, ma anche la sua effettiva conoscenza da parte dell'ufficio ricevente (Sez. 6, n. 7047 del 15/01/2026, Rv. 289412).

In altri termini, occorre che le parti si accertino che la comunicazione è stata tempestivamente conosciuta dal personale della ncelleria del udice procedente e che di questo diano adeguata dimostrazione (per esempio, tramite uno scambio di comunicazioni che attesti la ricezione), mentre non è sufficiente la mera constatazione del recapito dell'istanza nella casella di posta elettronica della Qtncelleria (Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Rv. 281964). 5 Invece, nel caso in esame quel che risulta è che l'istanza è stata inviata tramite p.e.c. alle ore 20:24 del 18 dicembre 2024 (giorno in cui scadeva il termine per la sua presentazione), ma non anche che sia stata effettivamente entro quella data ricevuta e conosciuta dall'Ufficio destinatario.

Pertanto, l'istanza risulta tardiva. In questo caso, la sua conseguente inammissibilità può essere dichiarata de plano poiché l'art. 175 cod. proc. pen. non richiama le forme di cui all'art. 127 cod. 2proc. pen. (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233418; (Sez. 4, n. 4660 del 16/01/2015, Rv. 262035; Sez. 3, n. 5930 del 17/12/2014, dep. 2015, Rv. 263176), né emergono in questa decisione profili di discrezionalità che potrebbero giustificare l'adozione delle forme dell'udienza camerale non partecipata di cui all'art. 611 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 14865 del 07/03/2024, Rv. 286243).

Dalla inammissibilità dell'istanza deriva la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M