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Sentenza — n. 14473/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annels lower court sentence for generic application of general mitigating circumstances without specific factual basis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14473/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore generale appealed the Catania Tribunal's conviction, arguing the judge failed to specify why general mitigating circumstances applied to the less serious charge rather than the aggravated one. The court found the lower court's reasoning defective because it merely referenced vague factual modes without identifying positive elements justifying the penalty adjustment. Consequently, the Cassation court annulled the sentence regarding the mitigating circumstances and remanded the case for a new evaluation by a different judge.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; General mitigating circumstances require a specific demonstration of positive elements affecting the offender's capacity to offend; a generic reference to factual modes without identifying these elements violates the duty of motivation and mandates annulment for remand.

Parole chiave

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general mitigating circumstances duty of motivation penalty adjustment specific factual basis remand for new trial continuing offense recidivism attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Nel caso in esame, il Tribunale ha affermato che, «analizzate le concrete modalità del fatto, ritenuti i due reati avvinti dal vincolo della continuazione, è possibile riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62-bis cod.
Sez. 2 n. 9299 del 07/11/2018
Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012
275640 - 01; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv.
artt. 337 cod. pen
Con sentenza del 21 marzo 2025 il Tribunale di Catania ha condannato Cristian Licandro e Agatino Gianluca Licandro alla pena di mesi nove di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
Nel caso in esame, il Tribunale ha affermato che, «analizzate le concrete modalità del fatto, ritenuti i due reati avvinti dal vincolo della continuazione, è possibile riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 n. 9299 del 07/11/2018, Villani
Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri
275640 - 01; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv.
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Testo completo

ale di Catania del 21/03/2025 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche, con rinvio per un nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 marzo 2025 il Tribunale di Catania ha condannato Cristian Licandro e Agatino Gianluca Licandro alla pena di mesi nove di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 582-585 cod. pen.2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, non avendo il Giudice indicato le ragioni per cui gli imputati fossero meritevoli della concessione delle attenuanti generiche e per cui tali circostanze dovessero essere applicate in relazione al reato di cui al capo B) e non al più grave reato di cui al capo A).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va accolto. Va premesso che le attenuanti generiche hanno lo scopo di adeguare la pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2 n. 9299 del 07/11/2018, Villani, Rv. 275640 - 01; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900 - 01). Nel caso in esame, il Tribunale ha affermato che, «analizzate le concrete modalità del fatto, ritenuti i due reati avvinti dal vincolo della continuazione, è possibile riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. da porre in relazione di equivalenza con le contestate aggravanti di cui al capo B) della rubrica e con la recidiva».

Siffatta motivazione è viziata, in quanto si è fatto generico riferimento a non meglio precisate concrete modalità del fatto, senza indicare quali fossero gli elementi positivamente valorizzabili al fine dell'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità dell'imputato. Si impone, pertanto, una nuova compiuta rivalutazione circa la concedibilità delle menzionate attenuanti e, quindi, la sentenza impugnata va annullata limitatamente al riconoscimento delle attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania in diversa persona fisica.

P P.Q.M