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Sentenza — n. 13893/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13893/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13893/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore Generale Presso la Corte di appello di Bologna nel procedimento nei confronti di Cumano Marcello, nato a Bologna il 29/01/1972 avverso la sentenza del 15/09/2025 del Tribunale di Bologna. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Marcello Cumano la pena di sei mesi di reclusione per i delitti di omissione di soccorso e falsa denuncia aggravata, sostituendo la pena detentiva con la pena pecuniaria 5:51:113= pari a complessivi 1800 euro.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13893/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Premessa la ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento della quale si censuri l'erronea o omessa applicazione della sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 (dep. 2020), PG contro Melani, Rv.279349-01), la pronuncia impugnata ha riconosciuto la sussistenza di entrambi i delitti contestati a Marcello Cumano di omissione di soccorso (capo 1) e falsa denuncia aggravata (capo 2) ma non ha provveduto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, obbligatoriamente applicabile in relazione al delitto di omissione di soccorso ai sensi dell'art. 189, commi 6 e 7, del Codice della strada.

Parole chiave

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pena pecuniaria sospesa guida nonostante revoca della patente sanzioni penali multe non pagate sanzione per violazione stradale pena complementare

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 444 cod.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore Generale Presso la Corte di appello di Bologna nel procedimento nei confronti di Cumano Marcello, nato a Bologna il 29/01/1972 avverso la sentenza del 15/09/2025 del Tribunale di Bologna. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a Marcello Cumano la pena di sei mesi di reclusione per i delitti di omissione di soccorso e falsa denuncia aggravata, sostituendo la pena detentiva con la pena pecuniaria 5:51:113= pari a complessivi 1800 euro.

2. Con un unico motivo di ricorso il Procuratore generale di Bologna ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge per mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in relazione al delitto di omissione di soccorso obbligatoriamente applicabile ai sensi dell'art. 189 del Codice della strada.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Premessa la ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento della quale si censuri l'erronea o omessa applicazione della sanzione amministrativa (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 (dep. 2020), PG contro Melani, Rv.279349-01), la pronuncia impugnata ha riconosciuto la sussistenza di entrambi i delitti contestati a Marcello Cumano di omissione di soccorso (capo 1) e falsa denuncia aggravata (capo 2) ma non ha provveduto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, obbligatoriamente applicabile in relazione al delitto di omissione di soccorso ai sensi dell'art. 189, commi 6 e 7, del Codice della strada.

Costituisce consolidato orientamento di questa Corte che le sanzioni amministrative accessorie hanno caratteristiche proprie, che le distinguono dalla pena, e proprio in ragione di tale natura si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nella sentenza di patteggiamento, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma ed indipendentemente dalla volontà delle parti (Sez. 4, n. 40200 del 14/10/2025, Abid; Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv.275435).

23. Ne consegue che l'omessa applicazione della sospensione della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale Bologna, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annul P.Q.M