Italian Supreme Court dismisses appeal against absent judgment due to mandatory filing mandate rule under prior procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision based on the procedural law effective at the time of filing. The appellant argued that the requirement for a specific filing mandate was unnecessary because the defendant was detained and had waived appearance. The court rejected this, ruling that the principle of 'tempus regit actum' requires applying the law in force when the appeal was submitted, not the new law enacted later.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; The principle of tempus regit actum mandates applying the procedural law valid at the time of filing an appeal, excluding retroactive application of new legislative requirements even if they impose additional formalities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
io, nato a Palagonia il 13/07/1949 avverso l'ordinanza del 15/09/2025 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Andrea Natale; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Mario Antonio Ponte avverso la sentenza di condanna del 27 novembre 2023, emessa dal Tribunale di Parma, che ha proceduto in assenza dell'imputato, detenuto e rinunciante a comparire. La causa di inammissibilità rilevata dalla Corte territoriale è quella codificata dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, che sancivala necessità che, unitamente all'atto di impugnazione proposto nell'interesse dell'imputato giudicato in assenza, sia depositato - a pena di inammissibilità - specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. La Corte di appello - in applicazione del principio tempus regit actum - ha ritenuto inapplicabili al caso in esame le modifiche apportate al testo dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. con la citata legge n. 114/2024.
2. Il ricorrente impugna l'ordinanza indicata in epigrafe, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge processuale penale e, segnatamente, dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, poiché manifestamente infondato.
4. Il procedimento è stato deciso all'udienza del 12/02/2026, in camera di consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge processuale: l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., evocato dalla Corte territoriale, non è applicabile ai casi in cui l'imputato sia detenuto (stato detentivo che, noto al giudice di primo grado, era persistente al momento della pubblicazione della sentenza e del deposito dell'atto di impugnazione). In ogni caso, l'applicazione nel caso in esame del principio tempus regit actum si pone in contrasto con altri principi - quello del favor impugnationis e del favor rei - che informano tutto l'ordinamento penale.
3. Dagli atti - cui la Corte ha accesso diretto, in ragione del tipo di vizio dedotto (per tutte, cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) - emerge quanto segue: (i) l'imputato è stato giudicato in assenza, ai sensi dell'art. 420-bis, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo egli espressamente rinunciato a comparire, pur essendo detenuto; (ii) il Tribunale di Parma, in data 27 novembre 2023, ha emesso sentenza di condanna, all'esito del giudizio celebrato in assenza; (iii) nel vigore dell'art. 581 cod. proc. pen. nella formulazione 2previgente alle modificazioni apportate dall' art. 2, comma 1, lett. o), legge n. 114/2024, cit., l'Avv. Chiara Pedrazzi ha proposto appello, nella qualità di difensore di fiducia dell'imputato, all'epoca ancora detenuto; (iv) unitamente all'atto di appello non è stato depositato lo specifico mandato ad impugnare, né l'elezione di domicilio.
4. Secondo il provvedimento impugnato, l'inammissibilità dell'atto di appello è conseguenza del mancato deposito, in uno con l'impugnazione, dello specifico mandato ad impugnare e dell'elezione di domicilio da parte del difensore dell'impugnante. Si trattava di adempimento prescritto a pena di inammissibilità per ogni ipotesi di impugnazione proposta nell'interesse di imputati nei confronti dei quali si fosse proceduto in assenza. A seguito delle modifiche apportate dall'art. 2, legge n. 114/2024, cit. tale adempimento è oggi imposto a pena di inammissibilità nei soli casi di imputato giudicato in assenza, con appello proposto dal difensore di ufficio.
5. Nel modificare il testo dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., la legge n. 114/2024 non ha dettato disposizioni di carattere transitorio. Nel caso in esame, si discorre «delle modalità di compimento di un atto processuale che, come l'atto d'impugnazione, considerato isolatamente e nel suo aspetto formale (...), [ha] effetti istantanei, che si esauriscono senza residui nel suo puntuale compimento»; sicché, deve aversi riguardo alla disciplina vigente al momento del compimento dell'atto stesso, in applicazione del principio di cui all'art. 11 preleggi (Sez.
U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855 - 01, considerato in diritto n. 7). 5.1. Da ciò discende che il vaglio di ammissibilità dell'impugnazione è stato correttamente effettuato dalla Corte di appello alla luce della previgente formulazione del testo dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. La declaratoria di inammissibilità dell'appello risulta dunque conforme alla legge processuale applicabile al caso in esame (in termini, Sez. 5, n. 23680 del 06/06/2025, Pino, Rv. 288203 - 01; conf. Sez. 4, n. 14453 del 04/02/2025, Vacaru, Rv. 287973 - 01). 5.2.
Nel ricorso si sostiene che lo stato di detenzione dell'imputato avrebbe però reso superflui gli adempimenti formali altrimenti prescritti e sottrarrebbe - anche in nome del favor impugnationis - il caso del ricorrente dal perimetro applicativo dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. A supporto della tesi, nel ricorso si evocano alcuni precedenti di questa Corte (Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, Toure, Rv. 285029; Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, Savoia, Rv. 285546; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021). 3L'evocazione di tale orientamento giurisprudenziale, tuttavia, non è pertinente per due ragioni.
Da un lato, perché esso si formato su una diversa fattispecie processuale. Dall'altro lato, perché la ratio decidendi che informa l'orientamento evocato è diversa; le decisioni richiamate dal ricorrente hanno ritenuto non applicabile la sanzione di inammissibilità per il caso di mancata allegazione della dichiarazione di domicilio all'impugnazione proposta dall'imputato detenuto per una decisiva ragione: detto adempimento processuale era esplicitamente prescritto «ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»; adempimento che - per il caso di imputato detenuto - si rivela superfluo, in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere comunque alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto.
6. Ne discende, conclusivamente, che la tesi sostenuta nel ricorso si rivela manifestamente infondata. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara i P.Q.MGiorgi elbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16 APR 2026 o FUNZT TO GitTDTZTAR ep» Dott.ssa 4