Italian court dismisses appeal against European arrest warrant delivery, rejecting claims of invalid Romanian judgment and inconsistent detention conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court order to execute a European Arrest Warrant issued by Romania. The defense argued that the Romanian judgment was subject to a pending appeal and that detention conditions in the requested state violated fundamental rights. The court held that the executing authority cannot review the validity of the foreign judgment or the existence of internal appeals, and that the specific detention regime in this case was legally sufficient to prevent inhuman treatment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1a della direttiva 2002/58/CE; Art. 2 della direttiva 2002/58/CE: L'autorità esecutiva di un mandato di arresto europeo non può sindacare la validità del titolo estero né l'esistenza di ricorsi interni, e la consegna è legittima se le condizioni detentive non comportano trattamenti inumani o degradanti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
osto da Rus Ioan Mihai, nato in RomaniAil 15/12/1986 avverso la sentenza emessa il 13/3/2026 dalla Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo; udita la Sostituta Procuratrice generale Silvia Salvadori, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna accoglieva la richiesta di consegna, in esecuzione del mandato di arresto europeo n. 115/2025, emesso in relazione all'esecuzione della pena definitiva pari a 2 anni e 6 mesi di reclusione, irrogata per i reati di danneggiamento e incendio doloso.
2. La difesa del ricorrente ha preliminarmente evidenziato come, nei confronti del ricorrente, siano stati emessi due distinti mandati di arresto europeo (rispettivamente il n.115/25 e il n.423/25), da cui scaturivano autonomiprocedimenti dinanzi alla Corte di appello di Bologna (rispettivamente iscritti al n.5/26 e n.6/26 RG) trattati alla medesima udienza. I giudici di appello disponevano la consegna esclusivamente in relazione al primo procedimento, mentre per il secondo rigettavano la richiesta ritenendo l'incompatibilità delle condizioni detentive con il rispetto dei diritti fondamentali della persona. 2.1.
Fatta tale premessa, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2 I. 22 aprile 2005, n.69, nonché degli artt.47 e 48 della CDFUE, rappresentando che la sentenza emessa in Romania, pur formalmente definitiva, era stata oggetto di ricorso volto ad ottenere la restituzione nel termine per proporre appello, sul presupposto che il condannato non aveva mai avuto conoscenza del procedimento. La difesa ha dedotto di aver documentato la proposizione del ricorso per rimessione in termini, contenente anche la richiesta di sospensione dell'esecuzione, elementi a fronte dei quali la Corte di appello avrebbe dovuto sospendere il procedimento volto alla consegna. 2.2.
La difesa eccepiva un ulteriore motivo di violazione dell'art. 2 I. 22 aprile 2005, n.69, segnalando come la Corte di appello, pur se in procedimenti separati, aveva riconosciuto la compatibilità delle condizioni carcerarie solo relativamente al presente giudizio, mentre per quello parallelo (relativo ad una condanna a pena superiore per reati diversi) aveva escluso che il regime detentivo chiuso fosse compatibile con la tutela dei diritti della persona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La prima questione dedotta dal ricorrente attiene alla presunta efficacia ostativa del ricorso per rimessione in termini proposto dinanzi all'autorità giurisdizionale rumena. Il motivo è infondato, posto che l'autorità cui è richiesta la consegna è tenuta esclusivamente a verificare l'esistenza del titolo legittimante, non potendo certamente sindacare la sua validità, come pure la fondatezza dei mezzi impugnatori azionati nell'ordinamento interno dello Stato richiedente. È opportuno ribadire che, in tema di mandato di arresto europeo, è legittima la consegna per l'estero nel caso in cui il MAE sia stato emesso sulla base di una sentenza di condanna esecutiva, ma non definitiva, in quanto l'art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro n. 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 conferisce rilievo alla sola "esecutività" e non alla "irrevocabilità" della sentenza, quale condizione essenziale del sistema di cooperazione finalizzato alla consegna delle persone 2ricercate tra gli Stati membri dell'Unione europea (Sez.6, n. 23117 del 18/6/2025, Mouly, Rv. 288241;
Sez.6, n. 14220 del 14/4/2021, Zlotea, Rv.280878-02). In applicazione di tale principio, è agevole concludere nel senso dell'irrilevanza - ai fini della consegna - dell'avvenuta proposizione del ricorso volto ad ottenere la rimessione in termini per impugnare la sentenza di condanna, posto che tale ricorso non determina di per sé il venir meno dell'esecutività del titolo posto a fondamento del mandato di arresto europeo. Peraltro, deve evidenziarsi come la stessa difesa del ricorrente, pur facendo riferimento al fatto che è stata chiesta la sospensione dell'esecuzione della sentenza, non ha dedotto e tanto meno provato che tale richiesta sia stata accolta dall'autorità giudiziaria rumena.
Ne consegue che, a fronte di una condanna emessa dallo Stato estero che, al momento della decisione assunta dalla Corte di appello, risultava sicuramente esecutiva, correttamente è stata accolta la richiesta di consegna.
3. L'ulteriore questione dedotta dal ricorrente è manifestamente infondata. La difesa lamenta la difformità tra due decisioni, assunte dalla medesima Corte di appello nei confronti del ricorrente, lì dove in un caso si è ritenuto che il regime detentivo è tale da escludere il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, mentre, nel secondo si è pervenuti alla soluzione opposta. Invero, nella sentenza impugnata, la Corte di appello ha fornito un'ampia e articolata motivazione in merito alle condizioni detentive, specificando che a fronte di un limitato periodo iniziale di 21 giorni, il restante periodo di detenzione verrà scontato in regime semiaperto (con restrizione in cella nelle sole ore notturne e per il tempo di consumazione dei pasti), cui seguirà il regime aperto (durante il quale le celle non vengono chiuse neppure di notte).
Sulla base di tali elementi, la Corte di appello ha ritenuto che le misure compensative siano ampiamente idonee a bilanciare la ristrettezza del luogo di detenzione, formulando un giudizio di merito, correttamente motivato, immune da censure rilevabili in sede di legittimità. Né conduce a diverse conclusioni il raffronto con la decisione, assunta nel proc. n.6/2026 RG, con la quale è stata negata la consegna del ricorrente sul presupposto dell'incompatibilità delle condizioni detentive riferite dall'autorità richiedente. In quel caso, come riferito dalla stessa difesa, la pena complessiva da espiare era più elevata e avrebbe comportato la sottoposizione al regime detentivo "chiuso" per 9 mesi, ragion per cui la Corte di appello ha ritenuto di non accogliere la richiesta.
A ben vedere, quindi, tra la decisione oggetto del presente procedimento e 3quella addotta dalla difesa non sussiste alcuna contraddittorietà logica, proprio perché i presupposti fattuali posti a fondamento delle due sentenze sono diverse e ben giustificano anche la diversità degli esiti.
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidentePaolo Di Geronimo Emilia Anna Giordano /.) DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 APR 2026 IL FUNZI A" GIUDIZIART Dott.s • G . Cirimeld ~o,