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Ordinanza — n. 13513/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for factual error due to failure to prove decisive impact of omitted defense memo.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13513/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the extraordinary appeal inadmissible de plano, ruling that the omission of a defense memo did not constitute a relevant factual error. Although the appellant argued the court ignored a January 7th submission, the defense failed to demonstrate the memo's decisive character as required by precedent. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.; An omission of a defense memo constitutes a relevant factual error only if it stems from a material oversight and the omitted argument is decisive for the judgment, which the appellant must explicitly prove.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error defense memo decisive character inadmissible de plano court costs Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Rilevato che il difensore ha dedotto che la Corte di cassazione, nell'ordinanza impugnata, non avrebbe considerato la memoria depositata in data 7 gennaio 2026 e che questa omissione darebbe luogo a un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
Rilevato che il difensore ha dedotto che la Corte di cassazione, nell'ordinanza impugnata, non avrebbe considerato la memoria depositata in data 7 gennaio 2026 e che questa omissione darebbe luogo a un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384 - 01
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Testo completo

oposto da Scardi Filippo, nato a Piacenza il 05/07/1969 avverso l'ordinanza del 27/01/2026 della Corte di Cassazione; visti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo OSSERVA Rilevato che il difensore di Filippo Scardi ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso l'ordinanza n. 4809 del 27 gennaio 2026 della Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza del 6marzo 2025 della Corte di appello di Palermo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Rilevato che il difensore ha dedotto che la Corte di cassazione, nell'ordinanza impugnata, non avrebbe considerato la memoria depositata in data 7 gennaio 2026 e che questa omissione darebbe luogo a un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.; Rilevato che l'omesso esame di una memoria difensiva dà luogo ad errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza di una censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, e risulti evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto (ex plurimis:

Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384 - 01); Rilevato che, tuttavia, il ricorrente si è limitato a denunciare l'omessa considerazione della memoria di replica predetta, peraltro espressamente citata nell'ordinanza impugnata, senza indicare il carattere decisivo delle stesse, come richiesto dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura e de plano, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. P.Q.M