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Sentenza — n. 13507/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for failure to apply substitute sentence after reducing prison term below four years.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13507/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bari Court of Appeal's decision, which had reduced the defendant's sentence but failed to apply a substitute non-custodial penalty. The defense argued that the appeal court violated the law by not initiating the substitution process after the sentence fell below four years. The court ruled that once a sentence is reduced to under four years, the appellate court must automatically evaluate and, if conditions are met, apply the substitute penalty, even without the defendant's explicit request.

Regesto Legislator

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Art. 598-bis, comma 4-ter cod. proc. pen.; Art. 597 cod. proc. pen.: When an appeal reduces a custodial sentence to under four years, the appellate court must ex officio evaluate and apply the substitute penalty, acquiring the defendant's consent if necessary, regardless of whether the request was timely or formally documented.

Parole chiave

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substitute sentence application appellate court ex officio prison term reduction non-custodial penalty procedural violation consent acquisition art 598-bis code sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 598-bis, comma 1-bis cod. proc. pen.
L'art. 598-bis, comma 1-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 597 cod. proc. pen.
Tale disposizione, nel disciplinare il termine entro cui, nei casi in cui l'appello si svolga con modalità cartolari, deve essere espresso il consenso alla sostituzione della pena, fa espressamente salvo il principio devolutivo di cui all'art. 597 cod.
Art. 598-bis, comma 4-ter cod. proc. pen.
31, che ha introdotto, per quel che qui interessa, modifiche all'art. 598-bis cod.
Art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689
d.lgs. del 19 marzo 2024, n. 31
In ordine a tale ultimo tema, la giurisprudenza era pervenuta a soluzioni non uniformi, superate dal d.lgs. del 19 marzo 2024, n. 31, che ha introdotto, per quel che qui interessa, modifiche all'art.
art. 598-bis cod. proc. pen
31, che ha introdotto, per quel che qui interessa, modifiche all'art. 598-bis cod. proc. pen., al fine di coordinare la fase di appello con il procedimento previsto per la sostituzione delle pene detentive brevi, in precedenza unicamente strutturato all'interno del primo grado di giudizio.
art. 597 cod. proc. pen
Tale disposizione, nel disciplinare il termine entro cui, nei casi in cui l'appello si svolga con modalità cartolari, deve essere espresso il consenso alla sostituzione della pena, fa espressamente salvo il principio devolutivo di cui all'art. 597 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024
545-bis, acquisendo il consenso dell'imputato, se del caso rinviando appositamente per procedere in tal senso» (Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, Rv.
Sez. 6, n. 38252 del 23/09/2025
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Testo completo

tenza del 13/06/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha rideterminato la pena inflitta a K.L. per i reati di maltrattamenti e lesioni, riducendola ad anni tre e mesi dieci di reclusione.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando, con un unico motivo di annullamento, i vizidi violazione di legge e di difetto di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2. Il ricorso pone due questioni: la prima, relativa al termine entro cui deve essere formulata la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva in appello e, la seconda, relativa al termine entro cui deve essere acquisito il consenso dell'imputato o del difensore munito di apposita procura -se contestualmente alla formulazione della relativa istanza o in un momento successivo-. In ordine a tale ultimo tema, la giurisprudenza era pervenuta a soluzioni non uniformi, superate dal d.lgs. del 19 marzo 2024, n. 31, che ha introdotto, per quel che qui interessa, modifiche all'art. 598-bis cod. proc. pen., al fine di coordinare la fase di appello con il procedimento previsto per la sostituzione delle pene detentive brevi, in precedenza unicamente strutturato all'interno del primo grado di giudizio. 2.1.

L'art. 598-bis, comma 1-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. z), della novella citata - applicabile ratione temporis al caso in esame-, prevede che «fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Tale disposizione, nel disciplinare il termine entro cui, nei casi in cui l'appello si svolga con modalità cartolari, deve essere espresso il consenso alla sostituzione della pena, fa espressamente salvo il principio devolutivo di cui all'art. 597 cod. proc. pen., norma che limita l'ambito del giudizio del giudice d'appello ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

La norma, quindi, distingue il termine per la presentazione della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive da quello per la manifestazione del relativo consenso: la richiesta, in applicazione del principio devolutivo, deve essere necessariamente formulata con i motivi di gravame o con i motivi nuovi (Sez. 6, n. 9154 del 30/01/2025, Rv. 287702 - 01, in continuità con i principi espressi da2 er(Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01) , mentre il consenso può essere manifestato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, fino a quindici giorni prima dell'udienza di appello.

È evidente, quindi, che la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive può essere formulata nei motivi di appello o nei motivi nuovi anche dal difensore privo di procura speciale. 2.2. Il comma 4-bis dell'art. 598-bis citato, introdotto sempre con il d. Igs. n. 31/2024, prevede che «nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis può essere espresso sino alla data dell'udienza». Fermo restando che la richiesta di sostituzione resta disciplinata dal comma 1-bis, e che, quindi, deve essere presentata con l'appello o con i motivi nuovi, l'imputato, nel caso di udienza partecipata, può manifestare il proprio consenso, anche per il tramite di un procuratore speciale, entro l'udienza di discussione.

3. Nel caso in esame, l'imputato era stato condannato in primo grado alla pena di anni cinque di reclusione e l'istanza di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, in caso di accoglimento della richiesta di riduzione della pena entro quattro anni di reclusione, era stata formulata nell'atto di appello, seppure da parte del difensore non munito di procura speciale. All'udienza innanzi alla Corte di appello, alla presenza dell'imputato, il difensore ha rinunciato ai motivi di appello relativi alla responsabilità. Il difensore ha, in sede di conclusioni, chiesto l'accoglimento dei restanti motivi di appello e, cioè, dei motivi relativi al trattamento sanzionatorio.

Secondo la Corte di appello l'istanza di sostituzione della pena sarebbe inammissibile perché, in primo luogo, proveniente da soggetto non legittimato, ossia dal difensore non munito di procura speciale. Tale conclusione è errata. Come sopra rilevato, l'art. 598-bis, comma nel far salvo il principio devolutivo, impone la presentazione della richiesta di sostituzione con l'appello, e, nel distinguere tra tale richiesta e la manifestazione del relativo consenso, consente che essa sia formulata dal difensore non munito di procura speciale. Erroneamente, inoltre, nessun rilievo è stato dato alla presenza in udienza dell'imputato, nel momento in cui è stata reiterata, con le conclusioni, l'istanza di accoglimento dei motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio.

Infatti, la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva, in quanto atto personalissimo dell'imputato, non può essere effettuata dal suo difensore, salvo che sia munito di procura speciale o che detta richiesta venga proposta dal 3difensore in presenza dell'imputato (Sez. 6, n. 300 del 22/10/2024, Rv. 287415 - 01). In tali ipotesi, similmente a quanto avviene, ad esempio, per l'instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di richiesta formulata dal difensore, pur privo di procura speciale, qualora l'imputato sia presente e nulla eccepisca (Sez.

U, n. 9977 del 31/01/2008, Marini, Rv. 238680), il difensore agisce non nella qualità di procuratore di fatto ma come mero "nuncius" della volontà dell'imputato presente. Da ciò consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, nel caso in esame, la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva è stata tempestivamente proposta e che il relativo consenso è stato acquisito all'udienza partecipata.

4. Non solo, ma, poiché i presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva sono divenuti attuali con la sentenza di secondo grado, che ha ridotto la pena da cinque anni a tre anni e dieci mesi di reclusione, nel caso in esame avrebbe dovuto trovare applicazione il comma 4-ter dell'art. 598-bis cod. proc. pen., che stabilisce che «quando, per effetto della decisione sull'impugnazione, è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva. Se è necessario acquisire il consenso dell'imputato, la corte deposita il dispositivo ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti.

In tal caso, il processo è sospeso». Dunque, la Corte, dopo aver ridotto la pena in misura inferiore a quattro anni di reclusione, rendendo così applicabile la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, avrebbe dovuto, in primo luogo, valutare la sussistenza dei relativi presupposti, e, in caso positivo, acquisire il consenso dell'interessato anche dopo la lettura del dispositivo. In questo caso, infatti, «i poteri di definizione ascritti al giudice di primo e secondo grado finiscono per sovrapporsi e coincidere: anche d'ufficio (e dunque in assenza di apposito motivo o sollecitazione difensiva) si potrà vagliare la possibilità di sostituire la pena detentiva, dovendo la Corte motivare l'eventuale giudizio prognostico che, secondo la sua valutazione di merito, si ritenga ostativo alla sostituzione; e in caso di ritenuta prognosi positiva, si dovrà seguire il percorso eventualmente bifasico già tracciato in primo grado dall'art. 545-bis, acquisendo il consenso dell'imputato, se del caso rinviando appositamente per procedere in tal senso» (Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, Rv. 286830 - 01).

45. Va, inoltre, precisato che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, non è necessario che la richiesta dell'imputato sia circostanziata e documentata, potendo l'iniziativa partire addirittura dal giudice, cui compete la valutazione della coerenza della sostituzione con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione speciale, nonché lo svolgimento, se necessario, della relativa istruttoria (Sez. 6, n. 38252 del 23/09/2025, Rv. 288910 - 01). La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto ha ritenuto che, a prescindere dalla tempestività e ritualità della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, nel merito non sussistessero le condizioni per la sostituzione della pena, «non avendo il difensore fornito alcun elemento idoneo a fondamento della predetta richiesta». Infatti, come detto, il difensore non ha alcun onere in tale senso, perché nessuna norma lo prevede; l'ordinamento è, piuttosto, nel senso che l'iniziativa della sostituzione può provenire anche dal giudice d'ufficio.

6. In conclusione la sentenza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizio sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare. P. P.Q.M