Cassation court annuls acquittal for aggravated threats due to insufficient reasoning on victim's testimony and objective evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's acquittal regarding aggravated threats and attempted robbery, ruling the reasoning insufficiently motivated. The prosecution argued the trial court ignored objective evidence like police annotations and photographs confirming the victim's confinement, while dismissing the victim's testimony as merely de relato. The court held that the acquittal was legally flawed because it failed to adequately weigh the corroborating physical evidence against the victim's account, necessitating a retrial on these specific counts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: The court must provide exhaustive reasoning when acquitting based on a victim's testimony, particularly when objective evidence contradicts the defendant's version or supports the victim's narrative, failing to do so warrants annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento a carico di: Cascone Salvatore, nato il 18/10/1963 a Lettere (NA) Cascone Antonio, nato il 03/01/1996 a Castellammare di Stabia (NA) avverso la sentenza del 14/05/2025 del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 maggio 2025 il Tribunale di Torre Annunziata: ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Salvatore Cascone in ordine al reatò di esercizio )11arbitrario delle proprie ragioni ai danni della propria sorella Maria Ausilia Cascone ex art. 393 cod. pen. (capo 3) per precedente giudicato (sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 28 novembre 2024); ha assolto Salvatore Cascone e Antonio Cascone per insussistenza del fatto dai restanti reati ai danni della nipote Ida Valeria Auriemnna ex art. 393 cod. pen. (capo 4) e ai danni della sorella Maria Ausilia Cascone, della nipote e del fratello Gaetano Cascone e)art. 392 cod. pen. (capo 5) e dal reato di minaccia aggravata ai danni della sorella (capo 6).
2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero di Torre Annunziata con i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo carenza e manifesta illogicità della motivazione, anche nei termini di travisamento delle prove acquisite al dibattimento, con riferimento ai capi 4), 5) e 6), in ragione della difformità tra il contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede dibattimentale e il significato ad esse attribuito dal Tribunale con particolare riferimento:
a) all'utilizzo del trapano soltanto come strumento di minaccia;
2) all'omessa valutazione sia delle prove fotografiche rappresentative dello stato dei luoghi, sia dell'annotazione di polizia giudiziaria nella parte in cui si riteneva che i Carabinieri avessero smentito l'esistenza di arnesi, trapani, catene e fori alle porte, essendosi limitati a non rilevarli. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 192, commi 1 e 3, cod. proc. pen., in ordine alla valutazione della prova dichiarativa della persona offesa Ida Valeria Auriemma, assunta in dibattimento il 14/05/2024, partendo dall'erroneo presuposto che necessitasse di riscontri estrinseci, in tal modo disattendendo l'orientamento della Corte di legittimità sulla valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto.
3. Sono pervenute memorie difensive dell'avvocato Carmine Donofrio e dell'avvocato Alfonso Abagnale, entrambe redatte nell'interesse degli imputati, con le quali si aderisce alle conclusioni del Procuratore generale in sede contestando tutti gli argomenti contenuti ne! ricorso. In particolare, con riferimento ai capi 4) e 5), si rileva come la sentenza assolutoria non si sia fondata su un'erronea valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, peraltro costituita parte civile, ma sull'assenza di riscontri, ponendosi addirittura in contrasto con le risultanze probatorie.
Infatti, la madre e lo zio di Auriemma non erano stati presenti ai fatti; l'operante aveva testimoniato di non avere rilevato lesioni o danni, né trovato arnesi atti allo scasso; l'annotazione dei Carabinieri aveva riportato una situazione difforme rispetto a quanto denunciato (mancata rilevazione di lesioni evidenti e assenza di fori sulla porta). Alle stesse conclusioni di inammissibilità si deve pervenire con 2riferimento al capo 6), in assenza di deduzioni del ricorrente e non essendo consentite, in sede di legittimità, nuove valutazioni del compendio probatorio.
Le memorie difensive, infine, fanno proprit gli argomenti del Procuratore generale, dando atto come il Tribunale abbia accuratamente vagliato le dichiarazioni della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Va premesso, per quello che rileva ai fini della decisione, che il Tribunale di Torre Annunziata ha assolto Salvatore Cascone e Antonio Cascone dai delitti foro rispettivamente ascritti - di esercizio delle proprie ragioni (capi 4 e 5) e di minaccia aggravata il solo Antonio Cascone (capo 6) -, commessi nell'ambito di vicende ereditarie concernenti il possesso di un immobile, ritenendo che le dichiarazioni della loro nipote, Maria Ausilia Cascone, persona offesa costituitasi parte civile, fossero state disattese dalla testimonianza del Maresciallo dei Carabinieri, intervenuto sul luogo, che non aveva rilevato danneggiamenti alla porta (capo 5) e non aveva trovato il trapano usato per commettere il delitto ai danni della donna (capo 4) e, comunque, non fossero comprovate dalle dichiarazioni della madre e dell'altro zio, Gaetano Cascone, in quanto de relato.
3. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosi applicare i criteri di valutazione dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere «altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», ovverosia i "riscontri". (Sez.
U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza, la dichiarazione della persona offesa è assistita dalla presunzione di attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen., principio secondo il quale il giudice è tenuto a valutarne il contenuto verificando l'attendibilità intrinseca del racconto e la credibilità soggettiva del testimone, che vale fino a prova contraria. Il sistema stabilisce che il giudice deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità tra quello che riporta come vero la persona offesa, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di eguale valenza probatoria (tra le tante Sez. 3, n. 4252 del 18/11/2024, dep. 2025, M., Rv. 287426;
Sez. 6, n. 320423 1)1dell'8/07/2024, F., Rv. 286854; Sez. 3, n. 19633 del 01/02/2024, X.; Sez. 6, n. 27185 del 27/03/2014, P., Rv. 260064), La sopra Menzionata sentenza delle Sezioni Unite Bell'Arte, nell'attribuire al giudice il potere di valutazione della credibilità della persona offesa, questione di fatto non censurabile in sede di legittimità, se non a fronte di manifeste contraddizioni, richiede che l'iter argomentativo dia conto non dei riscontri sui fatti, ma di «elementi di convergenza» utili ad asseverare la credibilità soggettiva del testimone.
In sostanza, il discorso giustificativo della valutazione del giudice, allorchè l'unica prova sia costituita dalla testimonianza della persona offesa - diversamente da quanto avvenuto nella specie - deve dare conto: della coerenza intrinseca della dichiarazione e della sua congruenza rispetto ai fatti, anche utilizzando regole di comune esperienza ove necessarie - soprattutto per delitti commessi in luoghi chiusi e in assenza di testimoni -, e operare, infine, la valutazione di plausibilità del suo grado di resistenza rispetto ad eventuali elementi di segno opposto, concludendo il ragionamento probatorio con un «alto grado di credibilità razionale», formula espressiva del conseguimento di una "certezza processuale" (Sez.
U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv, 222138). 4.Clò posto, la sentenza impugnata è gravemente viziata sotto diversi profili in quanto, come correttamente censurato dai Procuratore ricorrente, il Tribunale di Torre Annunziata, senza operare un completo esame degli atti e dei fatti e omettendo del tutto il richiamo alle prove fotografiche dello stato dei luoghi, ha fondato la propria decisione assolutoria ritenendo le dichiarazioni della persona offesa prive di riscontri oggettivi, senza procedere ad una rigorosa ricostruzione degli accadimenti oggetto del tema d'accusa. 4.1.
In ordine ai criteri di valutazione della testimonianza della persona offesa la sentenza, oltre ad avere ignorato l'ampia evoluzione interpretativa richiamata al paragrafo che precede, si è limitata a stabilire che la deposizione della persona offesa non avesse superato «il vaglio dibattimentale» e avesse trovato «riscontri contrastanti su circostanze riguardanti punti fondamentali» per l'assenza del trapano e dei fori alle porte, alla luce delle dichiarazioni del Maresciallo dei Carabinieri. 4.2. Come correttamente censurato dal Procuratore ricorrente, si tratta di travisamento per omissione.
Infatti, il Tribunale, alle pagine 5 e 6, aveva riportato testualmente la testimonianza della persona offesa Ida Valeria Auriemma da cui era risultato che il 10 aprile 2023, mentre dormiva, lo zio Salvatore Cascane, e il cugino, Antonio Cascone, erano entrati arbitrariamente nella casa in cui lei aveva vissuto dalla nascita con i nonni, danneggiando la porta; l'avevano minacciata con un trapano e con un'accetta («vattene via, sennò ti ammazzo»); lo zio l'aveva colpita dietro la schiena e, terrorizzata, lei era corsa dai Carabinieri a chiedere aiuto in forte stato di agitazione per poi rifugiarsi nell'abitazione della madre.
Da quel momento non le era stato più consentito 4di rientrare in casa perché lo zio si era letteralmente appropriato dell'appartamento, facendo dei fori per collocare una catena di cui solo lui aveva le chiavi. Solo una volta tornata con gli operanti, Salvatore Cascane aveva permesso alla Auriemnna di recuperare i suoi effetti personali. La sentenza ha anche riportato, alle pagine 7 e 8, il contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria dell'il aprile 2023, giorno successivo all'aggressione, nella quale si dava atto:
a) che il cancello d'ingresso dell'appartamento da cui la persona offesa, che vi viveva, era fuggita era stato aperto da Salvatore Cascone, che si trovava lì insieme al figlio Antonio;
b) che davanti lìa nipote che chiedeva di rientrare per prendere i suoi effetti personali Salvatore Cascane le si era prima avvicinato facendo «cenno di tirarle uno schiaffo» e, poi, glielo aveva permesso;
c) che nel frattempo era giunto sul posto anche lo zio Gaetano Cascane - chiamato in soccorso dalla donna - contro il quale il fratello Salvatore si scagliava minacciandolo e colpendolo davanti ai Carabinieri. Anche Maria Ausilia Cascane e Gaetano Cascane, pur non presenti il giorno precedente, avevano dichiarato di essere stati minacciati e aggrediti fisicamente da Salvatore Cascane, che pretendeva di avere per sé la casa del padre defunto nonostante vi avesse da sempre vissuto la nipote. 4.3. Sulla base di tali elementi il Tribunale, oltre a non collocare, come necessario, i fatti denunciati nel più ampio contesto della grave conflittualità tra eredi:
1) non ha esaminato compiutamente il materiale probatorio, testimoniale e documentale, circa le pregresse aggressioni e minacce di Salvatore Cascane ai danni del fratello e della sorella;
2) non ha dato conto dell'esito del processo per minaccia aggravata di Salvatore Cascane, commesso il giorno prima dei fatti oggetto di esame, ai danni della sorella (capo 3), né delle ragioni per cui Cascane fosse sottoposto a divieto di avvicinamento alla persona offesa in relazione ad altra causa (pag. 4 della sentenza), né, ancora, del contenuto delle richieste di archiviazione per i .procedimenti a carico di Maria Ausilia Cascone e Gaetano Cascone, (pagina 4 della sentenza);
3) non ha menzionato il contenuto della documentazione prodotta dalla difesa all'udienza del 9 aprile 2025 - di cui si dà menzione nello svolgimento del processo - che, in base al contenuto del ricorso, sarebbe consistita in fotografie dello stato dei luoghi tali da confermare la ricostruzione dei fatti denunciati dalla persona offesa, ovverosia la foratura della porta e Vapposizione della catena;
4) non ha tenuto in alcun conto, infine, delle inequivoche risultanze dell'annotazione di polizia giudiziaria. 4.4. Il Procuratore di Torre Annunziata, nel ricorso, ha correttamente rilevato come il Tribunale abbia obliterato il contenuto delle testimonianze poste a conferma delle dichiarazioni della persona offesa, ritenendole non significative per la sola circostanza che fossero de relato e, soprattutto, abbia omesso di valutare i dati oggettivi emersi ed evincibili dalla stessa sentenza, primo tra tutti il fatto che gli imputati, senza che risulti 5contestato neanche da loro stessi, avessero allontanato la persona offesa dall'abitazione del nonno in cui viveva, in piena notte, entrandovi senza il suo consenso e spossessandola, in via definitiva, attraverso la chiusura della porta con una catena, tanto da avere consentito l'ingresso per prendere i suoi oggetti personali solo alla presenza dei Carabinieri.
Di fronte a questo comportamento violento, così come emerso dalla stessa sentenza impugnata, non può ritenersi dirimente la frammentaria testimonianza dell'operante nella parte in cui:
a) non aveva rinvenuto lesioni "evidenti" sulla donna, a fronte di un delitto consumatosi con minacce, né il trapano e gli arnesi usati il giorno precedente l'intervento;
b) non aveva constatato «danni evidenti o fori sulla porta dell'appartamento» senza che gli venissero sottoposte le fotografie che davano atto di una situazione diversa e, comunque, risultando evidente la presenza della catena per impedire alla persona offesa l'accesso in casa.
5. A diverse conclusioni si deve pervenire in ordine al delitto di minacce aggravate, contestato al capo 6) ad Antonio Cascone, in quanto la sentenza, che ha riportato testualmente il contenuto delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, non ne fa alcuna menzione, né il ricorso la richiama in modo specifico.
6. Dagli argomenti che precedono consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, affinché colmi le rilevate lacune della motivazione limitatamente ai capi 4) e 5), mentre il ricorso va dichiarato inammissibile per il resto. P. P.Q.M