Cassation court dismisses appeals against conviction for false accusation and perjury by police officers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeals filed by two police officers convicted of false accusation and perjury for falsely reporting an incident involving a suspect. The defense argued that the officers' roles were marginal or that the evidence was insufficient, but the court found their signatures on the false report integral to the crime. Consequently, the court upheld the lower court's decision to convict both defendants and ordered them to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 61 n. 9, 114, 476 cod. pen.; In cases of joint criminal liability, the mitigating circumstance of minimal participation requires a contribution so marginal that it is negligible within the overall criminal economy, not merely a lesser causal efficacy.
Parole chiave
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o e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; udito il Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha chiesto di rigettare i ricorsi; uditi l'Avv. Gianluca Bucciero, difensore di Francesco Incalza, e l'Avv. Marcello Severino, difensore di Marco Bilancia, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 luglio 2025 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa il 22 maggio 2023 dal Tribunale della stessa città, riqualificati i fatti di cui al capo a) ai sensi degli artt. 581 e 61 n. 9 cod.pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Francesco Incalza e Marco Bilancia in ordine al reato di cui al capo a) per difetto di querela e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., contestata al capo c), e concesse le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena per entrambi gli imputati in relazione ai reati di cui ai capi c) e d) in anni uno e mesi sei di reclusione, confermando nel resto.
2. Marco Bilancia e Francesco Incalza, rispettivamente assistente e sovraintendente capo della Polizia di Stato, sono stati condannati per i reati di calunnia e falso, per avere incolpato falsamente, pur sapendolo innocente, Francesco De Fabbio, avendo redatto una relazione di servizio, in cui hanno attestato, contrariamente al vero che, all'atto del controllo, il predetto De Fabbio, datosi alla fuga, aveva tentato di speronare la moto di Incalza, oltre ad essersi poi dimenato e ad avere inveito.
3. Avverso l'anzidetta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori di Francesco Incalza e Marco Bilancia.
4. Il difensore di Marco Bilancia ha dedotto i motivi di seguito indicati. 4.1. Motivazione apparente e manifestamente contraddittoria in ordine al concorso del ricorrente nelle parti contestate come false della relazione oggetto del reato di cui al capo c) dell'imputazione. Secondo la Corte territoriale, l'imputato, firmando la relazione, se ne era assunta la paternità in toto e, comunque, ancorché nelle parti ritenute false soltanto Incalza fosse stato protagonista in prima persona di quella dinamica descritta nella relazione, Bilancia sarebbe stato in grado di percepire il contrasto tra quanto indicato nella relazione e la scena che gli si presentò al suo arrivo.
La Corte di appello avrebbe errato nell'affermare che nella relazione vi fosse scritto che lo speronamento era diretto ad entrambi gli agenti, atteso che nella relazione Incalza aveva usato il singolare. Avrebbe errato anche nel dire che entrambi gli agenti avevano inseguito De Fabbio, posto che dal video e dalla testimonianza del dott. Izzo emergeva che Bilancia non aveva inseguito. La sentenza sarebbe illogica e assertiva anche nella parte in cui ha ritenuto che Bilancia potesse comunque percepire la dinamica di quanto descritto nella parte falsa della relazione.
Dalla relazione non risulterebbe neanche che Di Fabbio aveva usato violenza nei confronti degli agenti, come descritto, invece, nella sentenza. 4.2. Violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al delitto di calunnia. La Corte territoriale non avrebbe indicato che il ricorrente aveva proposto anche il motivo tre dell'atto di appello, in cui si era sostenuto che la 9fuga pericolosa di Di Fabbio, che è un fatto vero, integrava già una resistenza. L'aggiunta del tentativo di speronamento o del dimenarsi non muterebbe l'oggettività della condotta resistente già verificatasi.
La Corte territoriale non avrebbe speso una parola sulla rilevanza del fatto vero, ossia la fuga pericolosa, già di per sé qualificabile come resistenza a pubblico ufficiale. Nel motivo numero tre si era anche evidenziato che la relazione era una giustificazione interna e conteneva una clausola esplicita di non voler procedere. La Corte territoriale avrebbe traslato il dolo del falso come sufficiente rappresentazione del dolo specifico richiesto dalla calunnia. 4.3. Vizi della motivazione, per non avere escluso l'aggravante del nesso teleologico.
Secondo il ricorrente, non vi era né al momento della redazione della relazione né successivamente alcuna ipotesi di punibilità per la quale gli agenti avrebbero deciso di loro iniziativa di formare l'atto falso. La natura dell'atto richiesto (relazione interna all'ufficio) non consentiva agli agenti di rappresentarsi la finalità di conseguire l'impunità di un reato, peraltro mai contestato né contestabile. Anche con riferimento all'aggravante dell'abuso di poteri vi sarebbero vizi della motivazione, atteso che, come dedotto nell'atto di appello, non vi fu un abuso della funzione, proprio perché si trattava di una relazione interna richiesta per fornire spiegazioni su quanto accaduto e non di una iniziativa volta a perseguire, abusando dei poteri, la persona offesa. 4.4.
Violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere applicato l'art. 114 cod. pen., essendosi trascurato che la firma dell'imputato sulla relazione di servizio, pur necessaria per la validità dell'atto, aveva avuto un peso eziologicamente trascurabile rispetto alla determinazione volitiva ed intellettiva del falso. Sarebbe illogico sostenere che il contributo dell'autore, ideatore ed esecutore della dinamica e dell'atto falso, ha la stessa significatività di chi lo ha solo avallato, apponendo la firma su un atto, in cui nelle parti false la sua persona era testualmente esclusa.
L'ideatore ed autore scriveva usando la prima persona singolare. La Corte di appello non avrebbe dato risposta alle deduzioni difensive secondo cui la condotta dell'imputato avveniva in un contesto di concitazione ed inesperienza: circostanze valorizzate al fine del riconoscimento delle generiche per entrambi gli imputati. Inoltre, la relazione di servizio avrebbe avuto la stessa efficacia probatoria interna anche se firmata dal solo coimputato protagonista dell'inseguimento o se l'imputato con separato atto avesse firmato solo la parte a lui nota, nella quale si descrive al plurale l'azione di entrambi.
5. Il difensore di Francesco Incalza ha dedotto i motivi di seguito indicati. '35.1. Motivazione carente, contraddittoria e manifestamente illogica con riferimento all'asserita falsità del contenuto dell'annotazione di servizio. Secondo il Collegio di appello, Incalza, in concorso con Bilancia, aveva dichiarato il falso per avere affermato nella relazione di servizio di aver subito violenza. La Corte territoriale ha omesso di chiarire perché la fuga al momento dell'alt, la circolazione a velocità elevata contromano sul marciapiede, lo speronamento della moto di Incalza, il tentativo di scappare dimenandosi e inveendo, il rifiuto di togliere le mani dalla tasca non costituissero atti di natura violenta.
Inoltre, la frase "ha speronato la strada" è una valutazione soggettiva/percettiva, non un'attestazione probatoria e l'imputato potrebbe avere ritenuto, in un contesto concitato, che la manovra fosse un tentativo di speronamento. 5.2. Motivazione carente, illogica e contraddittoria nonché violazione di legge, per non avere la Corte di appello ritenuto che il falso fosse innocuo, ossia inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dell'annotazione. La relazione non generava effetti esterni, non influenzava procedimenti penali, non produceva affidamento probatorio nei cittadini. 5.3.
Violazione di legge e motivazione carente, illogica e contraddittoria in ordine alla natura di atto pubblico attribuita alla relazione di servizio. Secondo la Corte territoriale, la relazione di servizio era stata compilata dai poliziotti per difendersi rispetto a quanto accaduto, fornendo la loro versione dei fatti. La menzionata Corte, però, non ha spiegato perché ha ritenuto che il contenuto dell'annotazione fosse stato redatto per difendersi da qualcosa e/o da qualcuno e non, invece, perché la realtà fosse stata così percepita. Inoltre, non si può attribuire a un atto la validità di strumento probatorio a seconda del fine intimamente prefissato dal suo autore.
L'atto diventerebbe pubblico solo perché la parte intenda — anche questo tutto da dimostrare — avvalersene in un eventuale successivo procedimento disciplinare o penale. 5.4. Motivazione carente e illogica, non avendo la Corte territoriale argomentato sul dolo del falso. Ci si troverebbe di fronte all'attestazione di un fatto storico obiettivo, fondato sulla percezione immediata di un funzionario che ha attestato un fatto come avvenuto sotto la sua diretta percezione, in un atto non destinato a provare quel fatto verso l'esterno. Mancherebbe la prova della consapevolezza della falsità: l'agente ha riferito un'impressione immediata, maturata in un contesto concitato; la fuga e le manovre pericolose sono state ammesse dallo stesso inseguito; pertanto, il dolo diretto è insussistente. 5.5.
Motivazione illogica e contraddittoria nonché violazione di legge. La persona offesa ha ammesso di essere fuggita a velocità sostenuta, di aver guidato contromano o sul marciapiede e in modo pericoloso per gli altri utenti della strada; quindi, la violenza impropria c'era o, comunque, gli agenti potevano y 1ritenerla presente. La frase "l'inseguito ha usato violenza" è una valutazione non un fatto storico falsificabile; la frase "ha speronato" è un errore percettivo. La relazione non era diretta alla magistratura, così che manca l'idoneità a provocare un procedimento penale.
Manca il dolo, ossia l'agire intenzionalmente con la certezza dell'innocenza dell'accusato. 5.6. Violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale considerato le prove alternative, valorizzato le contraddizioni del teste, spiegato perché la sua versione sarebbe credibile, valutato le deduzioni difensive, così violando la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 5.7. Prescrizione dei reati. Entrambi i reati sarebbero prescritti dal 6 ottobre 2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi vanno rigettati, perché i motivi, in essi dedotti, sono nel complesso infondati.
2. Sono tali le censure formulate da entrambi i ricorrenti in ordine all'affermazione della loro responsabilità per il reato di calunnia. 2.1. La Corte di appello, condividendo la ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice di primo grado, ha premesso (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata) che Marco Bilancia e Francesco Incalza, rispettivamente assistente e sovraintendente capo della Polizia di Stato, nella relazione redatta, avevano dichiarato che il 6 aprile 2018, durante un servizio di pattuglia, erano stati attirati da alcuni turisti che avevano segnalato la presenza di un rapinatore armato, a bordo di un motociclo.
Messisi alla ricerca della persona segnalata, i due agenti si erano imbattuti in un motociclista, corrispondente alla descrizione del rapinatore, sicché gli avevano intimato l'alt, ma il motociclista si era dato alla fuga, salendo sul marciapiede e rischiando di investire una donna nel corso della manovra. Raggiunto da Francesco Incalza, il motociclista aveva tentato di speronarlo, perdendo così il controllo del suo mezzo, e, dopo essere stato afferrato per un braccio ed intimato di togliere la mano dalla tasca, aveva inveito contro l'agente e si era dimenato.
Incalza era così stato costretto all'uso della forza per neutralizzare il soggetto, che era stato identificato nell'odierna persona offesa, che aveva dichiarato di aver tentato la fuga, perché sprovvisto di casco. Gli agenti avevano verificato che il motociclista era estraneo alla rapina, precedentemente segnalata, e che la sua reazione era stata dettata esclusivamente dalla paura momentanea. 5I fatti, descritti nella relazione di servizio, contrastavano con quanto risultava dai filmati sequestrati, grazie ai quali si era potuto accertare che, dopo un tentativo di fuga, salendo contromano su un marciapiede, su cui non vi era alcuna donna, Francesco De Fabbio si era fermato e non aveva cercato di speronare gli agenti, essendo stato, invece, Incalza a speronare la moto di De Fabbio.
L'agente Incalza, che lo aveva raggiunto per primo, gli aveva dato degli schiaffi sulla spalla, inveendo nei suoi confronti. Al contrario, la persona offesa non aveva cercato di dimenarsi, né aveva inveito. Poco dopo era sopraggiunto anche Marco Bilancia, che aveva colpito De Fabbio con un violento schiaffo. Incalza aveva ripreso a colpire De Fabbio con schiaffi alla nuca e al volto alla presenza del collega Bilancia, che era rimasto inerte. Secondo la Corte di appello, quindi, gli imputati, avendo falsamente relazionato che sul marciapiede vi era una donna, che aveva rischiato di essere investita, e che De Fabbio aveva effettuato uno speronamento, oltre a dimenarsi e inveire, una volta bloccato, avevano attribuito alla persona offesa la commissione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, pur sapendo che tale reato non era stato realizzato. 2.2.
Alla luce di quanto precede va, dunque, rilevato che, contrariamente a quanto relazionato dagli agenti, Francesco Di Fabbio non aveva effettuato uno speronamento; né si era dimenato ed aveva inveito, così che non aveva usato violenza. La persona offesa si era limitata a fuggire e non aveva rischiato di investire una persona sul marciapiede, con la conseguenza che gli imputati le hanno falsamente attribuito di avere opposto loro resistenza nel corso di un pubblico servizio. Premesso che, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., è necessario il verificarsi di atti positivi di aggressione o di minaccia, che impediscano al pubblico ufficiale di compiere l'atto del proprio ufficio, rimanendo al di fuori della fattispecie un comportamento di mera disobbedienza o resistenza passiva (Sez. 6, n. 37352 del 05/06/2008, Parisi, Rv. 241187 - 01;
Sez. 6, n. 715 del 13/12/1984, Lazzaroni, Rv. 167552 - 01), va ribadito che l'atto di divincolarsi, posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria, configura violenza, ai fini della sussistenza del reato suddetto, e non mera resistenza passiva ogniqualvolta esso non costituisca una reazione spontanea ed istintiva alla costrizione operata dal pubblico ufficiale, ma integri, invece, un vero e proprio impiego di forza, diretto a neutralizzare l'azione del pubblico ufficiale e a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376 - 01;
Sez. 6, n. 8997 del 11/02/2010, Palumbo, Rv. 246412 - 01; Sez. 6, n. 35125 del 626/06/2003, Graziotti, Rv. 226525 - 01) o, comunque, una condizione di libertà dalla costrizione del pubblico ufficiale conseguente al compimento dell'atto dell'ufficio. In adesione a tali regole, deve ritenersi che Francesco Di Fabbio non aveva compiuto atti di violenza o minaccia, ma aveva effettuato una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale. Di ciò erano pienamente consapevoli entrambi gli imputati (con riguardo al ricorrente Bilancia si rinvia anche al § 4), come si desume chiaramente dalla dinamica dei fatti, accertata in particolare sulla base dei filmati sequestrati.
Di contro, essendo, nella relazione di servizio, stato attribuito alla persona offesa di avere opposto resistenza a pubblico ufficiale, si delinea in capo agli agenti il reato di calunnia. Precisato che la relazione di servizio era indirizzata ai superiori degli agenti, che avevano l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, va ricordato che questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che, in tema di calunnia, non è necessaria, per la configurabilità del reato, una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all'autorità giudiziaria ovvero ad altra autorità avente l'obbligo di riferire ad essa, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato, addebitandoli a persona di cui conosce l'innocenza (ex multis:
Sez. 6, n. 12076 del 19/02/2020, Di Miceli, Rv. 278724 - 01; Sez. 6, n. 44594 del 08/10/2008, De Barbieri, Rv. 241654 - 01). Né è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile, così che soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare, perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso, la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, deve escludersi la materialità del delitto di calunnia (Sez. 6, n. 20064 del 03/04/2024, Baiardo, Rv. 286509 - 01).
In definitiva, va rilevato che correttamente è stato ritenuto configurato il delitto di calunnia, integrato in tutti i suoi elementi, incluso l'elemento soggettivo, la cui prova può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, come nel caso in esame, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato (cfr.
Sez. 6, n. 10289 del 22/01/2014, Lombardi, Rv. 259336 - 01; Sez. 6, n. 35228 del 24/09/2025, C., in motiv.).
73. Anche le censure di entrambi i ricorrenti in ordine al delitto di falso non sono fondate. 3.1. Esse muovono dal rilievo che la relazione di servizio, redatta dai ricorrenti, non è un atto pubblico. Tale rilievo non è corretto. Come ribadito, anche di recente, da questa Corte, in linea con la consolidata interpretazione del dato normativo, il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione anche gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, come gli atti di impulso di procedure amministrative, a prescindere dal fatto che il loro contenuto venga integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne venga a costituire solo il presupposto implicito necessario (Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, Duca, Rv. 287780 - 02;
Sez. 5, n. 17089 del 17/02/2022, Stifanelli, Rv. 283007 - 01; Sez. 5, n. 37880 del 08/09/2021, Musso, Rv. 282028 - 01; Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, Pizzuto, Rv. 281041 - 01). In generale, costituiscono atti pubblici non solo quelli redatti da un pubblico ufficiale (o dai soggetti che rivestano le qualifiche soggettive di cui all'art. 493 cod. pen.), ma anche quelli aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione (ex multis, v. Sez. 5, n. 9358 del 24/04/1998, Tisato, Rv. 211440 - 01, nonché la citata Sez. 5, n. 37880 del 2021).
Di questi principi ha fatto corretta applicazione la Corte di appello di Napoli nell'attribuire natura di atto pubblico alla relazione di servizio redatta dai ricorrenti. Si tratta, infatti, di un atto che, sia pure di carattere interno, aveva la funzione di rappresentare ai superiori gerarchici come si fossero svolti i fatti e, quindi, assumeva rilevanza al fine di consentire di valutare eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale. Risulta accertato, infatti, come evidenziato nella sentenza impugnata, che gli agenti erano stati chiamati a fornire la loro versione rispetto a quanto accaduto e divulgato dai mezzi di informazione, con la conseguenza che non può porsi in dubbio che la finalità della relazione di servizio fosse proprio quella tipica di tale genere di atti, ossia riferire ai superiori ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio.
L'incombenza di "relazionare" trova la sua ragione di esistere proprio nella necessità che il titolare dell'ufficio, gerarchicamente organizzato, deve essere informato di tutte le attività svolte e dell'esito delle disposizioni impartite. 6( 83.2. Né, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente Incalza, può dubitarsi della sussistenza del dolo del reato di falso. Al riguardo va ricordato che questa Corte ha costantemente affermato che, ai fini della sussistenza del delitto di falsità, materiale o ideologica, in atto pubblico, è sufficiente il dolo generico.
Si è anche sottolineato che il dolo deve essere sempre rigorosamente provato e deve essere escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro l'intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza di costui, poiché il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo (Sez. 5, n. 1963 del 10/12/1999, Veronese e altri, Rv. 216354; Sez. 5, n. 3004 del 13/01/1999, Thaler e altro, Rv. 212939; in tal senso, anche da ultimo, Sez. 1, n. 27230 del 11/09/2020, Tarone, Rv. 279785 - 03;
Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, Di Stasi, Rv. 264328 - 01; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264 - 01). Quanto alla prova, si è aggiunto, il dolo, quale fenomeno interno e soggettivo, si manifesta attraverso segni esteriori, sicché essa resta affidata ai facta concludentia, ossia a quelle modalità estrinseche dell'azione dotate di valore sintomatico; assume anche rilievo (a volte decisivo), ai fini della prova, l'eventuale scopo perseguito o meno dall'agente, di modo che l'indagine — riservata al giudice di merito — esige che ogni singolo caso sia inquadrato e valutato nella cornice di circostanze concomitanti (Sez. 5, n. 1358 del 16/12/1986, Bosco, Rv. 175031 - 01).
Nel caso di specie, tale analisi è stata correttamente effettuata dalla Corte territoriale. Va considerato, infatti, che i filmati sequestrati avevano fotografato una realtà diversa da quella descritta nella relazione di servizio, in cui i ricorrenti avevano inserito anche lo speronamento e la violenza da parte di De Fabio, «mentre, al contrario, era stato quest'ultimo ad essere stato percosso dagli agenti e tamponato da Incalza, nonostante fosse stato raggiunto e non esistesse più alcuna ragione di pericolo connessa al suo comportamento, avendo egli deciso di interrompere la fuga».
È fondamentale sottolineare che tra la versione fornita nella relazione e quella risultante dagli accertamenti vi era una discrepanza significativa. In ragione di tale divario, non può sostenersi, come invece dedotto dal ricorrente Incalza, che il contenuto della relazione fosse il risultato di «una impressione maturata in un contesto concitato». La netta divergenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente accaduto non è giustificabile con l'eventuale confusione o l'emotività del momento, ma evidenzia una consapevole alterazione della realtà da parte dei ricorrenti, direttamente coinvolti negli eventi. 9Il che induce a ritenere sussistente il dolo del reato di falso.
Va aggiunto che, alla luce di quanto precede e, in particolare, del rilievo che i ricorrenti erano stati chiamati dai superiori a riferire sui fatti accaduti, è evidente che correttamente la Corte di appello ha sottolineato che l'alterazione del contenuto della relazione era «strumentale ad assicurare agli agenti l'impunità dalle accuse di abuso di ufficio e di percosse». 3.3. Va poi rilevato che la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cui l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico (Sez. 5, n. 2809/2014, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936 - 01) o, in altri termini, quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) non esplicano effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395 - 01).
Nel caso di specie, il falso era tutt'altro che innocuo, in quanto cadeva su circostanze rilevanti ai fini della descrizione dei fatti e, quindi, della funzione dell'atto. Nella relazione, infatti, erano state inserite circostanze non vere, quali lo speronamento da parte di De Fabbio, l'inveire e il dimenarsi, idonee a rappresentare una vicenda nettamente divergente da quella in effetti verificatasi, connotata quest'ultima, invece, da profili di illiceità penale e disciplinare degli agenti.
4. Al fine di dare risposta alla deduzioni con cui il ricorrente Marco Bilancia ha censurato il ritenuto suo concorso anche nelle parti false della relazione di servizio, va rilevato che correttamente la Corte di appello ha affermato che egli, firmando la relazione, se ne era assunta la paternità in toto e, comunque, per come era posizionato sul luogo in cui sono avvenuti i fatti, era stato in grado di percepire tutta la scena proprio negli istanti salienti in cui la moto del collega e quella di De Fabbio si erano avvicinate e vi era stato il contatto tra i due.
Bilancia, inoltre, aveva raggiunto il collega Incalza, che aveva già immobilizzato De Fabbio, il quale, come emerso dai filmati, reggeva in mano una borsa di plastica e implorava gli agenti, riferendo loro che stava lavorando, riferendosi con ogni probabilità alle consegne di derrate che doveva effettuare. La Corte di appello ha aggiunto che, al sopraggiungere di Bilancia, la moto del collega si presentava adagiata sullo scooter di De Fabbio in una posizione incompatibile con lo speronamento da parte di quest'ultimo, ma stranamente 10Bilancia non si era fatto alcuna domanda e, anzi, aveva colpito con un violento schiaffo De Fabbio, assistendo inerte all'ulteriore comportamento violento del collega, che, dopo di lui, aveva sferrato alcuni schiaffi al ragazzo.
«In conclusione, l'imputato Bilancia, proprio per la sua diretta partecipazione agli eventi, era in condizione di rendersi conto della divergenza tra quanto rappresentato dal collega nella relazione di servizio e quanto effettivamente verificatosi». Tali argomentazioni consentono di ritenere sussistente il concorso dell'imputato in entrambi i reati ascrittigli e di affermare che non sono decisivi i rilievi difensivi, secondo cui la Corte di appello avrebbe errato nell'affermare che nella relazione di servizio era stato indicato che lo speronamento era avvenuto nei confronti di entrambi gli agenti e non solo nei riguardi di Incalza.
Va precisato, infatti, per un verso, che a pagina quattro della sentenza impugnata, laddove è stata delineata la divergenza tra la dinamica dei fatti e quanto riportato nella relazione di servizio, si è evidenziato che gli agenti avevano scritto che lo speronamento era stato realizzato da Di Fabbio soltanto nei confronti di Incalza e che solo quest'ultimo aveva inseguito Di Fabbio; per altro e dirimente verso, va sottolineato che i reati di calunnia e di falso risultano sussistenti anche se nella relazione di servizio vi fosse scritto che lo speronamento era stato realizzato da Di Fabbio soltanto nei confronti di Incalza e che solo quest'ultimo aveva inseguito Di Fabbio.
Ciò che conta, infatti, è che la persona offesa non aveva proprio posto in essere uno speronamento, né si era dimenata ed aveva inveito, così che non aveva usato violenza, come, invece, riportato nella relazione di servizio. E di tanto entrambi i ricorrenti - per come accertato nella sentenza impugnata - erano consapevoli, non potendo avere spazio in questa sede la prospettazione del ricorrente Bilancia sulla motivazione assertiva fornita dalla Corte di appello in merito alla possibilità del medesimo di percepire la dinamica del fatto anche nelle parti che avevano visto protagonista diretto l'altro imputato.
Ciò in quanto entrambi i Giudici del merito hanno fornito sul punto le argomentazioni logiche e ancorate a risultanze probatorie, innanzi ricordate, che sono state contestate dal ricorrente Bilancia con deduzioni meramente oppositive e senza un confronto adeguato con l'intera motivazione resa dal Collegio di appello.
5. Anche il motivo con cui Marco Bilancia ha censurato l'applicazione delle circostanze aggravanti non è fondato. Riguardo all'aggravante del nesso teleologico, va rilevato che, come sottolineato nella sentenza impugnata, dalla ricostruzione della vicenda è emerso 11che gli imputati avevano commesso il reato di cui all'art. 581 cod. pen., in ordine al quale è stata dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela. È emerso anche che la redazione della falsa relazione di servizio era finalizzata ad assicurarsi l'impunità dal reato di percosse.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., è configurabile anche quando il reato-fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata (Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Bellilli, Rv. 275456 - 01; Sez. 5, n. 32688 del 14/04/2003, Acquarone, Rv. 226536 - 01). La suddetta aggravante intende punire la maggiore intensità della condotta delittuosa posta in essere dall'imputato, il quale, pur di pervenire alla consumazione del reato fine, non arretra nemmeno di fronte all'eventualità di commettere anche un altro reato, così dimostrando una maggiore capacità criminosa.
Proprio tale maggiore pericolosità rende indifferente che il reato-fine sia stato solo tentato o consumato, ovvero che allo stesso deve applicarsi una causa di non punibilità o di estinzione o d'improcedibilità, in quanto ciò che rileva ai fini dell'applicabilità dell'aggravante è il rapporto che lega la commissione dei due reati. Risulta corretta anche l'applicazione dell'aggravante dell'abuso dei poteri inerenti alla funzione degli imputati. Come evidenziato nella sentenza impugnata, la condotta calunniosa è stata realizzata dagli imputati abusando dei poteri, grazie ai quali essi hanno potuto veicolare una falsa accusa attraverso una relazione di servizio che rientrava nei loro compiti redigere.
Nella specie, quindi, la commissione dei reati è avvenuta durante il servizio prestato dagli imputati e, pertanto, essa è stata resa possibile ovvero agevolata dal loro incarico professionale. Al riguardo va ribadito che è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 9, cod. pen., se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell'agente, non essendo necessaria l'esistenza di un nesso funzionale tra i poteri oggetto dell'abuso o i doveri violati ed il compimento del reato (ex multis, Sez. 5, n. 9102 del 16/10/2019, dep. 2020, Davì, Rv. 278662 - 01;
Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, P.G., P.C. in proc. F e altri, Rv. 273531 - 01).
6. Il quarto motivo del ricorso di Marco Bilancio è privo di specificità. Esso costituisce la reiterazione di analoga doglianza già correttamente disattesa dalla Corte di appello, che ha rilevato che non è stato marginale il ruolo 12dell'imputato nella sottoscrizione della falsa relazione di servizio e nella confezione delle accuse calunniose, atteso che proprio con la sua firma Bilancia aveva dato manforte alla versione dei fatti sostenuta dal collega, suggellando una ricostruzione che difficilmente poteva essere superata se non fossero stati acquisiti i filmati.
Così argomentando e, dunque, non ravvisando un contributo di scarsa significatività, il Collegio di secondo grado ha fatto corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche di questa Corte, secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 - 01).
7. Il penultimo motivo del ricorso di Francesco Incalza è privo di specificità. Con esso si deduce in sostanza la violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, pur a fronte della sentenza impugnata che ha affermato la responsabilità dei ricorrenti per i reati di calunnia e di falso con argomentazioni scevre da errori e vizi logici e ha vagliato i motivi di gravame, espressi negli atti di impugnazione, rilevandone con esauriente e coerente percorso valutativo l'infondatezza e così pervenendo a ribadire l'univoco valore dimostrativo delle fonti di prova acquisite.
8. L'ultimo motivo del ricorso di Francesco Incalza è manifestamente infondato. Nell'indicare come data di estinzione dei reati per prescrizione il 6 ottobre 2025, il ricorrente non ha considerato l'incidenza della L. n. 103/2017 sui fatti in disamina, verificatisi ad aprile 2018. Al riguardo va ricordato che questa Corte ha affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 della I. 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla I. 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla I. 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01). 13Nel caso in esame, in applicazione della sospensione di cui alla I. n. 103/2017, entrambi i reati non sono ancora estinti per prescrizione.
9. Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen., va disposto che la Cancelleria comunichi con modalità telematiche il dispositivo all'amministrazione di appartenenza dei ricorrenti.
P.Q.M.
Ri P.Q.M