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Sentenza — n. 12720/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal dismissal due to pandemic suspension of terms but declares crime extinguished by prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12720/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's dismissal of the appeal, ruling that the appeal was timely filed because judicial terms were suspended during the COVID-19 emergency. Although the procedural defect was corrected, the Court found the underlying crime extinguished by the passage of the limitation period. Consequently, the case was dismissed without remittal, as the defendant must be immediately declared innocent due to the crime's extinction.

Regesto Legislator

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Art. 83 comma 2 D.L. 27/2020; Art. 36 D.L. 40/2020: The suspension of procedural terms during the COVID-19 emergency renders late filings timely; however, if the crime is extinguished by prescription, the appeal must be dismissed without remittal to avoid a contradictory judgment.

Parole chiave

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COVID-19 procedural suspension limitation period extinction appeal timeliness dismissal without remittal criminal prescription decadenza legale ritardo ingiustificato termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 83 comma 2 D.L. 27/2020
pen., così comederogati dall'art. 83 del DL 17/03/2020 n.18 prorogato dall'art.
Art. 36 D.L. 40/2020
83 del DL 17/03/2020 n.18 prorogato dall'art. 36 del DL 08/04/2020 n.
art. 157 cod. pen
articolo 585 cod. proc. pen
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Testo completo

nato a Cerignola il 18/10/1962 avverso la sentenza del 04/02/2025 della Corte d'appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Andrea Maria Fiore, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando estinto il reato ai sensi dell' art. 157 cod. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4 febbraio 2025, la Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Pagnotti Stefano e per l'effetto ha dichiarato l'esecutività della sentenza emessa il 18 dicembre 2019 dal Tribunale di Foggia, con la quale il ricorrente veniva dichiarato penalmente responsabile del reato di cui all'art. 388, commi 3 e 4, cod. pen. commesso in epoca compresa tra il 14/02/2017 ed il 13/07/2017.

2. Pagnozzi Stefano, assistito dall'Avv. Rosario Marino, propone ricorso avverso la sentenza, deducendo, con unico motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riguardo agli artt. 585 e 591 cod. proc. pen., così comederogati dall'art. 83 del DL 17/03/2020 n.18 prorogato dall'art. 36 del DL 08/04/2020 n.

23. Deduce il ricorrente che la Corte di appello di Bari ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, valutando che l'atto di gravame fosse stato depositato tardivamente, ovvero in data 16 giugno 2020, premettendo che la sentenza di primo grado è stata pubblicata mediante lettura del dispositivo all'udienza del 18 dicembre 2019 e quindi depositata il successivo 10 Marzo del 2020 nel rispetto del termine di 90 giorni di cui al dispositivo (termine massimo 18 Marzo 2020); da tale data quindi avrebbero dovuto essere calcolati 45 giorni per proporre rituale tempestiva imputazione, e l'appello proposte in data 16 giugno 2020 sarebbe tardivo rispetto a quanto statuito dall'articolo 585 cod. proc. pen.

In realtà la Corte di appello di Bari ha omesso di confrontarsi con la normativa emergenziale adottata durante l'emergenza pandemica collegata al COVID-19 e con l'impatto della medesima sui termini processuali e procedurali; l'art. 83 del D.L. 17 Marzo del 2020 n. 18, ha previsto infatti la sospensione dei termini processuali dal 9 Marzo 2020 al 15 Aprile 2020; il regime della sospensione è stato poi prorogato dall'art. 36 del D.L. 8 Aprile 2020 n. 23 fino all'il maggio 2020. Di conseguenza, l'appello depositato presso la cancelleria del giudice di pace in data 16 giugno 2020 è da intendersi ritualmente e tempestivamente presentato.

Si chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Con l'art. 83, comma 2, del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, contenente 'Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare' , si è infatti stabilito che "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"; con l'art. 36 del Decreto-Legge 23/2020 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, il termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato al 11 maggio 2020. 2Ciò significa che il termine per proporre l'appello poteva iniziare a decorrere soltanto dalla data del 12 maggio 2020 con scadenza dei 45 giorni assegnati, quindi, il 26 giugno 2020; l'appello era quindi da considerarsi tempestivo.

3. Tuttavia, il delitto, contestato come commesso in epoca compresa tra il 14/02/2017 ed il 13/07/2017, ed avendo il primo giudice escluso la contestata recidiva, risulta nel frattempo estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione; all'annullamento della decisione impugnata non potrà quindi conseguire il rinvio del procedimento, dovendosi invece pronunciare l'avvenuta prescrizione del reato. Infatti, ritenere rilevabili in sede di legittimità i vizi della sentenza, in presenza di una causa di estinzione del reato, tanto più se si tratta di prescrizione come nel caso in esame, avrebbe come conseguenza, da un lato, che il rinvio determinerebbe comunque per il giudice l'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, il rinvio sarebbe incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento.

4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

A P.Q.M