Italian Court dismisses appeals against appellate sentencing reforms due to lack of interest and procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed appeals filed by ten defendants against a Lecce appellate court decision that reformed their sentences and reduced accessory penalties. While some appellants argued for acquittal or better sentencing, the court found most lacked interest to appeal due to accepted settlement agreements or insufficient grounds, while one appeal was rejected as procedurally inadmissible. Consequently, the appellants were ordered to pay court costs, affirming the finality of the appellate court's sentencing reforms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 4 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.; Sez. U, n. 2647/2025: An appeal against an appellate court's rejection of a settlement agreement (concordato) is inadmissible if the decision is merely ordinatoria, as the rejection does not create a new substantive right but merely orders the continuation of the ordinary trial, thereby lacking the requisite interest for cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. Bicchierri Antonio, nato a San Giorgio Ionico il 25/07/1964 2. Carella Giovanni, nato a Taranto il 28/08/2001 3. Cervino Cristian, nato a Taranto il 15/12/1983 4. Cuppone Alessandro, nato a Grottaglie il 15/09/1974 5. D'Ambrogio Cosimo, nato a Taranto il 28/06/1964 6. De Marco Daniele, nato a Grottaglie il 29/08/1989 7. Merletto Giuseppe, nato a Taranto 1'11/07/1971 8. Rizzo Giovanni, nato in Svizzera il 02/06/1968 9. Romano Luigi, nato a Taranto il 04/11/1968 10. Urso Nicolò, nato a Gagliano Del Capo 1'11/05/1998 avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 17/02/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di Rizzo Giovanni e l'inammissibilità degli ulteriori ricorsi; udito l'Avv.
Fabio Salomeno - unico difensore presente - che, nell'interesse di Cosimo D'Ambrogio, ha insistito per l'accoglimento dei motivi proposti.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce ha riformato quella pronunciata in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare della stessa città in data 19 aprile 2021 nei confronti degli imputati Antonio Bicchierri, Giovanni Carella, Cristian Cervino, Alessandro Cuppone, Cosimo D'Ambrogio, Daniele De Marco, Giuseppe Merletto, Giovanni Rizzo, Luigi Romano, Nicolò Urso e, preso atto della rinuncia ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, formulata dai difensori muniti di procura speciale con l'assenso del Procuratore generale, ha rideterminato le pene per ciascuno di essi, previa rimodulazione del giudizio di bilanciamento delle circostanze di segno opposto; ha sostituito la pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con l'interdizione per la durata di anni cinque ed eliminato l'interdizione legale durante l'espiazione della pena nei confronti di Giuseppe Merletto e Giovanni Rizzo.
Sono state confermate le ulteriori statuizioni.
2. Hanno proposto ricorso gli imputati con atti a firma dei rispettivi difensori, formulando i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso nell'interesse di Antonio Bicchierri. I Giudici di appello hanno recepito il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., senza verificare la insussistenza di ragioni di proscioglimento nel merito previste dall'art. 129 cod. proc. pen. Difetta, nella sentenza impugnata, l'esposizione degli elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.
4. Ricorso nell'interesse di Giovanni Carella. La motivazione è carente ed illogica, per non avere la Corte di appello riscontrato le deduzioni difensive sul trattamento sanzionatorio.
5. Ricorso nell'interesse di Cristian Cervino. La motivazione è carente in ordine agli elementi a carico del ricorrente, che non sono stati oggetto di valutazione critica.
6. Ricorso nell'interesse di Alessandro Cuppone. La motivazione è meramente apparente, in quanto avulsa dalle risultanze processuali. 2La Corte ha acriticamente recepito il concordato in appello, senza dar conto delle ragioni poste a base della decisione, anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
7. Ricorso nell'interesse di Cosimo D'Ambrogio. 7.1. La sentenza è priva di un pur minino apparato argomentativo in ordine alla mancata riqualificazione della partecipazione del ricorrente alla associazione finalizzata al narcotraffico di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella fattispecie, di più ridotta offensività, di cui al comma 6 dello stesso articolo. La condanna è fondata sulle sole dichiarazioni accusatorie di Giorgio Tocci, benché non suffragate dal minimo elemento di riscontro oggettivo e soggettivo. Non vi è menzione del dato quantitativo e del dato qualitativo della sostanza stupefacente, peraltro mai rinvenuta. 7.2. La pena determinata è eccessiva. In applicazione dei parametri commisurativi di cui all'art. 133 cod. pen., stante l'avvenuto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla contestata aggravante, la pena avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotta rispetto alla misura stabilita in sentenza.
8. Ricorso nell'interesse di Daniele De Marco. 8.1. Vi è omessa motivazione in ordine al motivo di appello - non rinunciato - di cui al capo E), con cui si era chiesta l'esclusione dell'aggravante della recidiva. 8.2. Vi è carenza assoluta di motivazione sulla determinazione della pena.
9. Ricorso nell'interesse di Giuseppe Merletto. La sentenza impugnata è priva di un logico apparato motivazionale sui diversi capi e punti della decisione trattati. Vi è stato travisamento delle risultanze processuali. Manca l'indicazione del procedimento di calcolo della pena.
10. Ricorso nell'interesse di Giovanni Rizzo. La Corte di appello non ha accolto la prima proposta di concordato, con cui si era invocato il riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati giudicati con sentenze divenute irrevocabili indicati nella allegata richiesta, ritenendo non sussistente un unitario disegno criminoso tra i diversi episodi delittuosi, pur aventi identica indole, stanti il presunto distacco temporale e l'incongruità dell'aumento di pena concordato. La decisione è in contrasto con le determinazioni assunte nella sentenza della Corte di appello di Lecce del 13 dicembre 2023 e nella ordinanza della Corte di appello di Lecce in funzione di Giudice dell'esecuzione del 27 maggio 32023, che hanno, invece, riconosciuto, tra reati temporalmente contigui a quelli per cui si procede, un'unitaria programmazione.
11. Ricorso nell'interesse di Luigi Romano. I Giudici di appello hanno recepito il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., senza verificare la non ricorrenza di ragioni di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Difetta l'esposizione degli elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.
12. Ricorso nell'interesse di Nicolò Urso. La motivazione non contiene valutazioni di sorta sull'assenza di ragioni di proscioglimento nel merito.
13. La Procura generale, nella persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono tutti inammissibili, ad eccezione di quello proposto nell'interesse di Giovanni Rizzo, che è infondato.
2. Vi è stato concordato sulla pena, in forza di rinuncia dei ricorrenti a tutti i motivi di appello formulati, ad eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio. Come è noto, il nucleo fondante dell'istituto del c.d. concordato in appello è di «consentire la definizione anticipata del giudizio di appello attraverso un meccanismo processuale incentrato sul combinato disposto della rinuncia a una parte dei motivi di appello e della individuazione di quello (o di quelli) irrinunciabili, di cui le parti, concordemente, chiedono l'accoglimento» (Sez.
U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, Rv. 289005 - 01). La rinuncia, quale atto abdicativo, ha effetti preclusivi dell'ulteriore svolgimento processuale, determinando il passaggio in giudicato della sentenza gravata in relazione ai capi che ne sono stati oggetto. Pertanto, poiché, ai sensi dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, il giudice di appello non può prenderli in considerazione, né può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica, implicita revoca di tale rinuncia, 4attesa la natura irrevocabile di tutti i negozi processuali, ancorché abbiano struttura unilaterale.
Di qui il principio, costantemente affermato, secondo cui il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo ove si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; mentre sono precluse le doglianze relative ai motivi rinunciati, ma anche alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sia pure con le puntualizzazioni al riguardo espresse dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 — 01, secondo la quale, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello, è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Sono altresì precluse le doglianze relative ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (tra le tante, si vedano Sez. 1, n. 50710 del 10/11/2023, Mangiacotti, Rv. 285655 - 01; Sez. 6, n. 23614 del 18/5/2022, Ferrigno, Rv. 283284 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 — 01).
3. Alla luce di tali direttrici esegetiche vanno affrontati i temi posti nei ricorsi. 3.1. Sono inammissibili i motivi che pongono, a vario titolo, questioni relative alla mancanza dei presupposti fondativi della responsabilità penale, ovvero alla non concludenza delle prove, di cui si ipotizza il travisamento, che sono stati formulati nei ricorsi di Bicchierri, Cervino, Cuppone, Merletto, Urso, Romano, D'Ambrogio. Quest'ultimo ha anche svolto deduzioni sulla necessità di riqualificazione del fatto in addebito nella ipotesi di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico c.d. minore, prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309 - tema a sua volta attinente al giudizio sulla responsabilità - precluso dalla intervenuta rinuncia ai motivi differenti da quelli strettamente inerenti al trattamento sanzionatorio. 3.2.
Sono inammissibili per la genericità, oltre che per la loro strutturale incompatibilità con l'operata rinuncia, i motivi che denunciano la mancata verifica dell'assenza di ragioni di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nei ricorsi presentati dai difensori di Bicchierri, Romano e Urso.
54. Hanno formulato generiche deduzioni in merito al trattamento sanzionatorio i difensori degli imputati Carella, De Marco, D'Ambrogio, Cuppone. Va al riguardo premesso che, in tema di "patteggiannento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena stessa (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01).
Nessuno dei predetti ricorrenti lamenta che la pena sia diversa da quella concordata né evidenzia profili di illegalità di essa. 4.1. Carella e De Marco lamentano la mancata esclusione dell'aggravante della recidiva. 4.1.1. Nei confronti di Carella sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza su tale aggravante, in conformità alla formulata proposta di concordato, e la richiesta di esclusione non figura tra i motivi originariamente proposti. Al di là del difetto di devoluzione sul punto, le doglianze non sono, in ogni caso, sostenute da interesse ad impugnare ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., atteso che, come affermato da Sez.
U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 25169 - 01, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo. 4.1.2.
Quanto a De Marco, vi è stato riconoscimento di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva. Era stata richiesta l'esclusione dell'aggravante, ma la sentenza dà atto dell'intervenuto accordo sul giudizio di bilanciamento, sicché tale originaria richiesta deve intendersi per implicito rinunciata. 4.2. A D'Ambrogio sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, conformemente alla proposta di concordato. Anche da parte sua vi è, pertanto, carenza di interesse ad impugnare, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., una statuizione recettiva del 6contenuto dell'accordo delle parti, al di là del fatto che possa essere stata determinata in misura eccessiva la pena. 4.3.
Generiche risultano altresì le doglianze formulate nell'interesse di Cuppone, in tema di circostanze attenuanti generiche, comunque riconosciute equivalenti alle aggravanti in conformità alla proposta di concordato, anche in tal caso, con evidente difetto di interesse ad impugnare.
5. Quanto al Rizzo, il motivo sulla applicazione della continuazione tra i reati ai sensi dell'art. 81, cpv., cod. pen. non era stato oggetto di rinuncia. Vi è, tuttavia, motivazione non illogica, quanto alla reiezione della applicazione del vincolo unificante, sulla assenza di un unitario disegno criminoso, basata sui rilievi che i reati oggetto della richiesta sono stati commessi in concorso con soggetti diversi e non sono temporalmente contigui. Una motivazione sintetica dunque, ma non assente, né manifestamente illogica, che resiste come tale ai rilievi censori.
6. Quanto al rigetto della prima proposta di concordato, del quale si è pure doluto il difensore di Rizzo, deve osservarsi che, in ordine alla possibilità di ricorrere avverso un tale provvedimento reiettivo, si era determinato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità; la divergenza di posizioni è stata risolta in senso negativo dalle Sezioni Unite, che hanno statuito che il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non è, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione (Sez.
U, n. 2647 del 10/07/2025, dep. 2026, Bira, Rv. 289005 - 01). La sentenza ha osservato che il concordato in appello è istituto connotato da finalità deflattiva, ma non premiale, a differenza dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - istituto con il quale, al di là della comune matrice negoziale, vi è una sostanziale asimmetria - sicché non è configurabile l'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della proposta, comportando tale decisione la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie con riespansione di tutte le prerogative difensive.
La reiezione della proposta, che non è previsto debba essere motivata, decide, invero, unicamente sul diritto potestativo di ottenere una pronuncia giurisdizionale in una determinata fase processuale.
7. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
7Quanto al
Rizzo, nei cui confronti vi è pronuncia di rigetto, consegue la condanna al pagamento delle sole spese processuali. P.Q.MIl Consig iere nsore Il Presidente Stef nia Gaetano De Amicis DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL tJ 3 APR 2026 T o T IO GTUDIZIARI .„! 8