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Sentenza — n. 12520/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court order for arrest of fugitive under home detention due to procedural errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12520/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's refusal to validate an arrest made against a defendant under home detention. The lower court rejected the arrest because it found no 'flagrancy' and questioned the procedural start of the home detention regime. The Supreme Court ruled that the lower court improperly mixed the legality of the arrest with the substantive validity of the detention measure, violating the principle of ex ante evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 382, Art. 391, comma 5, Art. 620, lett. d) c.p.p.; The judge validating an arrest must assess the legality of the police officers' conduct based solely on facts known at the time of the arrest, excluding subsequent evidence regarding the validity of the preventive measure.

Parole chiave

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validation of arrest home detention regime flagrancy requirement ex ante evaluation procedural legality preventive measure police officers conduct aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 382 c.p.p.
Il Pubblico Ministero, con il primo motivo, ha dedotto l'inosservanza dell'art. 382 cod.
Art. 391, comma 5 c.p.p.
L'art. 391, comma 4, cod.
Art. 62, comma 3 Law 689/1981
Il rilievo operato dal Tribunale, relativamente all'insussistenza dello stato di 2detenzione domiciliare per difetto della intimazione di cui all'art. 62 della legge 24 novembre 1981, n.
Art. 620, lett. d) c.p.p.
Alla stregua dei rilievi che precedono, a norma dell'art. 620, lett.
art. 382 cod. proc. pen
Il Pubblico Ministero, con il primo motivo, ha dedotto l'inosservanza dell'art. 382 cod. proc. pen., in quanto legittimamente gli agenti di polizia giudiziaria che hanno trovato il condannato fuori dalla propria abitazione, in orario non consentito per l'allontanamento dalla stessa, hanno proceduto al suo arresto.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, La Spina
Sez. 3, n. 35962 del 07/07/2010, Pagano
Sez. 1, n. 8708 dell'08/02/2012, Rosiichuk
Sez. 1, n. 8708 dell'08/02/2012, Rosiichuk, Rv.
Sez. 2, n. 30698 del 05/04/2013, Chitari
252217) e che sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatis (Sez. 2, n. 30698 del 05/04/2013, Chitari, Rv.
Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, Aliotta
Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, Tapia Diaz
284323 - 01; Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, Tapia Diaz, Rv.
Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, Morelli
266868 - 01; Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, Morelli, Rv.
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Testo completo

osto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto nel procedimento a carico di Pasquale Domenico, nato a Trento il 15.09.1991; avverso l'ordinanza emessa in data 24/11/2025 dal Tribunale di Rovereto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Rovereto non ha convalidato l'arresto di Domenico Pasquale per il delitto di evasione commesso aRiva del Garda in data 23 novembre 2025. Secondo l'ipotesi di accusa provvisoria, Domenico Pasquale, sottoposto alla detenzione domiciliare, in virtù della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Rovereto in data 26 giugno 2025 e dei provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza di Trento del 27 ottobre 2025 e del 20 novembre 2025, ingiustificatamente si sarebbe allontanato dalla propria abitazione in data 23 novembre 2025.

2. Il Tribunale di Roverto ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto, in quanto, pur essendo incontestato l'allontanamento di Pasquale dal domicilio, non ha ritenuto sussistente «lo stato di flagranza»; in assenza di rituale intimazione al condannato, ai sensi dell'art. 62, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, infatti, non sarebbe mai iniziato l'esecuzione della detenzione domiciliare. Ad avviso del Tribunale, la mera consegna al condannato di copia dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza, prevista dall'art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è, infatti, inidonea a determinare l'inizio dell'esecuzione della pena sostitutiva. Questa disposizione prevede, infatti, non solo la consegna dell'ordinanza al condannato, ma anche l'ingiunzione da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza delegato all'esecuzione, rivolta al condannato, di attenersi alla prescrizioni imposte dall'ordinanza del magistrato di sorveglianza.

3. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Rovereto ha proposto ricorso avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso. 3.1. Il Pubblico Ministero, con il primo motivo, ha dedotto l'inosservanza dell'art. 382 cod. proc. pen., in quanto legittimamente gli agenti di polizia giudiziaria che hanno trovato il condannato fuori dalla propria abitazione, in orario non consentito per l'allontanamento dalla stessa, hanno proceduto al suo arresto. Dagli atti, infatti, il condannato risultava in stato di detenzione domiciliare sostitutiva e gli agenti non hanno alcun sindacato sulla legittimità della sequenza procedimentale che ha condotto all'applicazione della pena sostitutiva nei confronti del condannato e sulla sua efficacia.

Il Tribunale di Rovereto, dunque, avrebbe sovrapposto la propria valutazione a quella della polizia giudiziaria, omettendo di vagliarne l'operato in termini di ragionevolezza; il sindacato sulla legalità dell'arresto, peraltro, dovrebbe essere operato ex ante, considerando la situazione nella quale la polizia giudiziaria ha operato, e non già ex post, utilizzando il patrimonio di conoscenze disponibili per il giudice della convalida. Il rilievo operato dal Tribunale, relativamente all'insussistenza dello stato di 2detenzione domiciliare per difetto della intimazione di cui all'art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sarebbe, peraltro, stato inesigibile per la polizia giudiziaria, sulla base delle cognizioni disponibili all'atto dell'arresto. 3.2.

Con il secondo motivo il difensore ha eccepito l'inosservanza dell'art. 62, comma 3, della legge n. 689 del 1981. La consegna della sentenza al condannato e l'ingiunzione di attenersi alle prescrizioni impartite dal Magistrato di Sorveglianza sarebbero inscindibili. L'ingiunzione, inoltre, non rivestirebbe carattere formale e non richiederebbe l'emissione di un atto autonomo da notificare, come ritenuto dal Tribunale di Rovereto, ma sarebbe integrata da un mero avviso impartito oralmente al condannato. Nel caso di specie, peraltro, lo stesso condannato si sarebbe conformato alle prescrizioni connesse alla detenzione domiciliare, salvo che per quanto attiene alla violazione accertata.

4. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 8 gennaio 2026, il Procuratore generale, Luigi Giordano, ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Il Pubblico Ministero, con il primo motivo, ha dedotto l'inosservanza dell'art. 382 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale ha posto a fondamento del proprio apprezzamento elementi di prova strutturalmente estranei al sindacato sulla convalida dell'arresto.

3. Il motivo è fondato. 3.1. L'art. 391, comma 4, cod. proc. pen. sancisce che «nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto». Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di convalida dell'arresto, il giudice, verificata l'osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza e alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell'indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi 3del procedimento (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Bezzari, Rv. 284596 - 01, in applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di mancata convalida dell'arresto, siccome contenente pregnanti valutazioni di merito inerenti alla credibilità della alternativa versione dei fatti prospettata dall'indagato;

Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502). In particolare, la sussistenza del presupposto della legalità dell'arresto o della detenzione deve essere verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale (Sez. 6, n. 34083 del 25/06/2013, Louri Mohamed, Rv. 256554), dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto (Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084).

In tema di convalida dell'arresto, il giudice è, dunque, tenuto ad accertare, con valutazione ex ante - ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l'arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi - l'astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 12954 del 12/01/2021, La Spina, Rv. 280896 - 01). Il giudice della convalida, dunque, non può tener conto degli elementi probatori che siano emersi successivamente all'arresto (Sez. 3, n. 35962 del 7/07/2010, Pagano, Rv. 248479;

Sez. 1, n. 8708 dell'08/02/2012, Rosiichuk, Rv. 252217) e che sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatis (Sez. 2, n. 30698 del 05/04/2013, Chitari, Rv. 256783). 3.2. Il Tribunale di Rovereto non ha fatto corretta applicazione di questi consolidati principi, in quanto ha operato un sindacato di legalità dell'arresto difforme da quello richiesto dall'art. 391, comma 5, cod. proc. pen., ponendo in essere, nell'ordinanza impugnata, un'indebita commistione tra delibazione della richiesta di convalida della misura precautelare e sindacato sulla richiesta di applicazione della misura cautelare.

Il Tribunale, infatti, esorbitando dal perimetro del giudizio a questo demandato in sede di convalida, anziché limitarsi alla verifica di ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, ha effettuato una più pregnante e non consentita valutazione di merito, valorizzando circostanze emerse successivamente all'arresto. Gli agenti di polizia giudiziaria, invece, sulla base delle risultanze documentali, hanno legittimamente eseguito l'arresto del condannato, in stato di detenzione domiciliare sostitutiva, in quanto hanno accertato l'ingiustificato allontanamento dalla sua abitazione.

Il sindacato sull'efficacia della detenzione domiciliare disposta, per effetto della ritualità o meno dell'intimazione prescritta dall'art. 62, comma 2, legge 24 4novembre 1981, n. 689, esula, invece, dalle attribuzioni della polizia giudiziaria all'atto dell'arresto. Il Tribunale di Rovereto ha, dunque, operato un illegittimo giudizio ex post, non considerando la situazione in cui la polizia giudiziaria ha posto in essere la misura precautelare. L'accoglimento di questo motivo, in ragione della propria valenza assorbente, esime dal delibare il secondo motivo di ricorso.

4. Alla stregua dei rilievi che precedono, a norma dell'art. 620, lett. d), cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, dichiarando legittimo l'arresto. L'annullamento va, infatti, disposto senza rinvio, trattandosi di situazione in cui appare superfluo lo svolgimento di un giudizio di rinvio con riferimento ad una fase oramai esauritasi, nella quale il giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria e, perciò, l'esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida, già riconosciuti con la presente decisione (ex plurimis: Sez. 3, n. 14971 del 10/11/2022, dep. 2023, Aliotta, Rv. 284323 - 01; Sez. 6, n. 12291 del 01/03/2016, Tapia Diaz, Rv. 266868 - 01; Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, Morelli, Rv. 264026).

P.Q.M.

Annulla senz P.Q.M