Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 12519/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's rejection of recusal request due to procedural tardiness.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12519/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed Vincenzo Armanna's appeal against the Rome Court of Appeal's order declaring his recusal request inadmissible for tardiness. Armanna argued the request was timely filed and that a prior annulment of a similar rejection by the investigating judge obligated the appellate court to examine the request. The court held that the prior annulment only identified the competent judge and did not bind the appellate court on the admissibility assessment, allowing it to decide without hearing the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 38, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 41 cod. proc. pen.: The annulment of a judge's decision on their own recusal does not bind the appellate court regarding the admissibility of the request, which remains a separate competence.

Parole chiave

Generato dall'IA
recusal request procedural tardiness appellate court competence investigating judge criminal procedure code tempestività dell'istanza di ricusazione diritto di ottenere una decisione eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte di appello ha rilevato che l dichiarazione di ricusazione non era mai pervenuta presso la Corte di appello, competente a deciderla, ai sensi dell'art. 38, comma 3, cod.
Art. 41 cod. proc. pen.
Art. 127 cod. proc. pen.
E' solo per la decisione "sul merito", quindi, superata la fase degli accertamenti relativi al rispetto di termini e forme, che la corte di appello decide osservando il procedimento di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (ex multis Sez.
Art. 177 e ss. cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Art. 336 cod. pen.
art. 336 cod. pen
art. 41 cod. proc. pen
art. 127 cod. proc. pen
E' solo per la decisione "sul merito", quindi, superata la fase degli accertamenti relativi al rispetto di termini e forme, che la corte di appello decide osservando il procedimento di cui all'art. 127 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770
(ex multis Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770 - 01).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da: Armanna Vincenzo, nato a Piazza Armerina il 27/02/1972 avverso l'ordinanza del 17/10/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vincenzo Armanna chiede l'annullamento dell'ordinanza del 17 ottobre 2025 della Corte di appello di Roma che ha dichiarato inammissibile, per tardività, la dichiarazione di ricusazione del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, dottor Claudio Carini, proposta dall'Armanna nel procedimento, con rito abbreviato instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.2. Il ricorrente denuncia: 2.1. violazione di legge (artt. 38 e ss., 627, comma 3, doc. proc. pen.) e cumulativi vizi di motivazione dell'ordinanza di inammissibilità a poiché, contrariamente all'assunto posto a fondamento del giudizio di tardività - che la dichiarazione era stata proposta all'udienza del 17 aprile 2025 - risulta che l'istanza era stata depositata telematicamente presso la cancelleria del giudice il giorno precedente.

In ogni caso, dall'annullamento con sentenza della Corte di Cassazione del 15 luglio 2025 n. 30617 della precedente ordinanza di inammissibilità emessa dal medesimo giudice delle indagini preliminari, discendeva l'obbligo della Corte di appello di esaminare la richiesta, avendo la Corte riconosciuto la tempestività della richiesta e la erroneità della decisione del giudice procedente; 2.2. violazione di legge (artt. 127 e 177 e ss. cod. proc. pen.) perché l'ordinanza impugnata è stata emessa senza avviso alle parti, in presenza di manifesta evidenza della situazione di incompatibilità del giudice procedente per effetto delle decisioni assunte ne procedimento.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. La Corte di appello ha rilevato che l dichiarazione di ricusazione non era mai pervenuta presso la Corte di appello, competente a deciderla, ai sensi dell'art. 38, comma 3, cod. proc. pen., conclusione che il ricorrente contesta con argomentazioni manifestamente infondate poiché la sentenza di annullamento senza rinvio del provvedimento adottato dal giudice delle indagini preliminari, disposta con la sentenza di questa Corte del 15 luglio 2025 con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio sulla ricusazione, non implicava una valutazione sulla ammissibilità della richiesta che spettava, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. pen., alla Corte di appello, in quanto giudice competente a decidere sulla ricusazione. L'annullamento disposto per incompetenza funzionale del giudice per le indagini preliminari a decidere sulla "propria" ricusazione non era pertanto, vincolante, al di là della individuazione del giudice competente a decidere, su altri aspetti relativi all'ammissibilità della richiesta.

5. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato potendo la Corte di appello decidere, senza ritardo, e, quindi, con l'adozione di un provvedimento emesso senza sentire la parte interessata. E' solo per la decisione "sul merito", quindi, superata la fase degli accertamenti relativi al rispetto di termini e forme, che la corte di appello decide osservando il procedimento di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (ex multis Sez. 4, n. 42024 del 06/07/2017, Ventrici, Rv. 270770 - 01). 2Legittimamente, pertanto, la Corte di appello di Roma ha deciso l'istanza di ricusazione senza sentire le parti.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MLa Consigliera relatrice Il PregdenteEmilia Anna Giordano Giorgio,F P DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 02 APR 2026 TI 3