Italian court annuls extradition refusal due to judge's lack of collegiate authority under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation annulled an appellate order refusing extradition to the United States because a delegated judge lacked the authority to decide on extradition conditions. The applicant argued health issues and lack of double criminality, but the court focused on procedural nullity. The decision was based on the statutory requirement that extradition rulings must be made by the full collegiate court, not a single delegated judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; Art. 25 Cost.: The decision on extradition conditions must be made by the collegiate court of appeal; a delegated judge's ruling is absolutely null for lack of capacity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
osto da: Hausler Frank nato in Germania il 02/09/1964 avverso l'ordinanza emessa il 27 novembre 2025 dalla Corte d'appello di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; udite le richieste del difensore, Avv. Raffale Cesare Bergaglio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza. RILEVATO IN FATTO 1. Frank Huasler ricorre per cassazione avverso il provvedimento con cui il Consigliere delegato della Corte di appello di Torino ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richesta di estradizione del ricorrente avanzata dagli Stati Uniti di America in ragione della sua irreperibilità nel territorio dello Stato.
Premessa l'esistenza dell'interesse ad impugnare detto provvedimento al fine di ottenere l'emissione di una sentenza che dichiari l'insussistenza delle condizioni per la sua estradizione, attraverso tre motivi di ricorso, deduce leseguenti violazioni di legge, tutte relative alla omessa considerazione della sussistenza nel caso di specie di condizioni ostative all'estradizione. 1.1. Violazione dell'art. 705, comma 1, lett. c-bis, cod. proc pen., in relazione alle condizioni di salute del ricorrente, già valutate come potenzialmente ostative all'accoglimento della richiesta di estradizione con il provvedimento di revoca della misura cautelare. 1.2.
Violazione della clausola di doppia incriminazione previsa dall'art. 13 cod. pen. e dall'art. 11 del Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti di America. Si rileva, al riguardo, che la richiesta di estradizione attiene all'accordo stipulato dal ricorrente con gli esponenti di altre due imprese al fine di stabilizzare il prezzo di rivendita di riscaldatori per parcheggi. Siffatta condotta, qualificata dallo Stato richiedente come "truffa commerciale", si risolve in un atto di concorrenza sleale che non è considerato come reato dall'ordinamento giuridico italiano. 1.3.
Violazione degli artt. 697, 700 e 704 cod. proc. pen. per l'omessa valutazione della carenza della documentazione posta a sostegno della domanda estradizione, non potendosi considerare tale la nota del Dipartimento di Giustizia dell'Ambasciata degli Stati Uniti di America del 30/6/2025.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare il Collegio intende rilevare d'ufficio la questione relativa alla capacità del Giudice delegato a pronunciarsi sulla richiesta di estradizione. Ad avviso del Collegio, dall'esame delle disposizioni codicistiche in tema di estradizione passiva, si evince chiaramente che la decisione sulla richiesta di estradizione spetta alla Corte di appello nella sua composizione collegiale. Solo per il compimento di taluni specifici atti il codice di rito prevede la competenza del presidente della corte di appello (ovvero di un giudice da questi delegato). Si tratta dei casi espressamente previsti dagli artt. 716 e 717 cod. proc. pen., ovvero:
i) convalida dell'arresto da parte della polizia giudiziaria; ii) applicazione, all'esito della convalida dell'arresto, di una misura coercitiva; iii) interrogatorio dell'estradando sottoposto a misura coercitiva e ciò anche nel caso in cui detta misura sia stata applicata dalla corte di appello ai sensi degli artt. 714 e 715 cod. proc. pen. 2Al di là di tali specifici segmenti procedurali, la decisione, sia essa di contenuto sostanziale, sulla sussistenza o meno delle condizioni per l'estradizione, sia essa, come nel caso di specie, di non luogo a procedere per l'assenza del presupposto costituito dalla presenza dell'estradando nel territorio italiano, deve essere necessariamente adottata dalla Corte di appello, nella sua ordinaria composizione collegiale.
Ne consegue, dunque, che poiché nel caso di specie il giudice delegato ha esercitato un potere che l'ordinamento riserva alla corte di appello, il provvedimento impugnato deve ritenersi affetto da nullità assoluta per mancanza della capacità del giudice (art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.), concretandosi in una violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.).
2. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sulla richiesta estradizionale. P.Q.M