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Sentenza — n. 12514/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls conviction for drug possession for resale where active ingredient was below legal threshold due to lack of offensiveness.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12514/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's conviction against Giovanni Rematore for drug possession intended for resale. The defense argued the seized substance contained only 0.6% active ingredient, rendering it non-drugging and thus lacking the required criminal offensiveness. The court agreed, holding that the prosecution failed to prove the substance was capable of endangering public health beyond a reasonable doubt.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; The crime of possessing drugs for resale requires concrete offensiveness, meaning the substance must be capable of endangering public health, and possession of a substance with an active ingredient below the statutory threshold is not punishable unless proven capable of causing harm.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug possession for resale active ingredient threshold concrete offensiveness reasonable doubt standard drug trafficking offense criminal liability public health protection dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare di Bologna il 13 ottobre 2023 nei confronti di Giovanni Rematore, ritenuto responsabile dei delitti di rapina e di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Avverso la sentenza, Giovanni Rematore, ha presentato ricorso, per il tramite del difensore di fiducia, affidato ad un unico motivo.Ha dedotto il vizio di motivazione per illogicità, ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 533, comma 1, c.p.p.
E', dunque, pervenuta ad un giudizio di colpevolezza in violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Unite n. 9973/1998 (Kremi)
Sez. 5 n. 3354/2010
Sez. 4 n. 32317/2009
Sez. 5 n. 5130/2005 (Moltoni)
Corte Cost. n. 360/1995
Sez. 3 n. 5602/2021
Sez. 5 n. 1282/2018 (Segreto)
Sez. 1 n. 17921/2010 (Giampà)
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 20592/2026 — snpen
Italian Supreme Court corrects a material error in a criminal judgment by remanding for penalty recalculation.
Ordinanza — n. 44284/2023 — snpen
Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit review and insufficient evidence on drug potency.
Ordinanza — n. 23960/2022 — snpen
Criminal appeal dismissed for failing to propose new grounds under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure.
Sentenza — n. 28028/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal against drug possession sentence, rejecting argument that low THC percentage negates criminal capacity. The court rules that absolute quantity, not relative percentage, determines drug potency. The appeal is rejected because the total amount found was sufficient to prove the drug's potential for abuse. The court clarifies that the total quantity of the seized substance must be considered to assess its potential for abuse, rather than focusing solely on the percentage of active ingredient in individual packets. The decision upholds the conviction for possession of a significant amount of marijuana, emphasizing that the absolute quantity found is sufficient to establish the drug's potential for abuse, regardless of the low percentage in specific packets. The court rejects the appellant's claim that the low THC percentage in individual packets negates the criminal nature of the possession, ruling instead that the total quantity seized is the relevant factor for assessing the drug's potential for abuse. The decision affirms that the absolute quantity of the substance found is the primary determinant of its potential for abuse, overriding the appellant's argument about the low percentage in individual packets. The court concludes that the total amount of marijuana seized was sufficient to establish the drug's potential for abuse, thereby validating the conviction despite the low percentage in specific packets. The decision clarifies that the absolute quantity of the substance found is the primary determinant of its potential for abuse, overriding the appellant's argument about the low percentage in individual packets. The court concludes that the total amount of marijuana seized was sufficient to establish the drug's potential for abuse, thereby validating the conviction despite the low percentage in specific packets.
Ordinanza — n. 18723/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal for cassation as it merely re-evaluates evidence rather than checking legal validity.

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Testo completo

da: Rematore Giovanni, nato in Germania il 04/06/1985 avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte di appello di Bologna; udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare di Bologna il 13 ottobre 2023 nei confronti di Giovanni Rematore, ritenuto responsabile dei delitti di rapina e di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. del 09 ottobre 1990, n.309, così diversamente qualificata l'originaria contestazione.

2. Avverso la sentenza, Giovanni Rematore, ha presentato ricorso, per il tramite del difensore di fiducia, affidato ad un unico motivo.Ha dedotto il vizio di motivazione per illogicità, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., limitatamente alle sole statuizioni di responsabilità relative al reato di cui all'art. 73 cit. d.P.R. n. 309. La sostanza stupefacente, sequestrata a carico del Rematore, non era destinata alla cessione a terzi anche perché presentava un principio attivo pari allo 0,6%, sicchè essa era priva di efficacia drogante.

3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma non partecipata - il Pubblico Ministero ha inoltrato requisitoria scritta, con cui ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il tema - su cui si incentra l'unico motivo di ricorso - impone di affrontare la questione della offensività della condotta di detenzione di stupefacente ai fini di cessione a terzi nelle ipotesi in cui il principio attivo posseduto dalla sostanza detenuta ai fini di spaccio risulti essere inferiore alla soglia minima prevista. L'argomento è stato affrontato dalla Corte di cassazione che, tuttavia, è pervenuta a soluzioni non sempre sovrapponibili in ordine alla necessità di accertare il superamento della soglia ex lege prevista ai fini della integrazione del reato.

Ed infatti, con le Sezioni Unite "Kremi" (cfr sent. n 9973 del 21/09/1998) si era ritenuto che la circostanza che il principio attivo contenuto nella singola sostanza stupefacente, oggetto di spaccio, potesse non superare la cosiddetta "soglia drogante" non avesse rilevanza ai fini della punibilità del fatto. Tanto in considerazione del fatto che i beni oggetto della tutela penale, individuabili in quelli della salute pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico e della salvaguardia delle giovani generazioni, sono messi in pericolo anche dallo spaccio di dosi contenenti un principio attivo al di sotto della soglia drogante.

Nel solco di questa esegesi si collocano numerose successive sentenze di questa Corte (cfr Sez. 5, n. 3354 del 26/10/2010, Rv.249748; Sez. 4, n. 32317 del 03/07/2009; Sez. 5, n. 5130 del 04/11/2005, Moltoni). Nondimeno numerose altre sentenze, successive alle citate Sezioni Unite, hanno affermato l'opposto principio, secondo cui il reato di cui all'art. 73 cit. d.P.R. «può dirsi integrato solo qualora venga dimostrato, con assoluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio o comunque ceduta sia di entità tale da poter produrre un concreto effetto drogante» (Sez. 6, n. 16154 2del 02/02/2011 Rv. 249880;

Sez. 4, n. 21814 del 12/05/2010 Rv. 247478; Sez. 4, n 6207de1 19/11/ 2008, Stefanelli). Tale orientamento ha ricevuto un autorevole avallo da una più recente decisione delle Sezioni unite che, sebbene riguardi lo specifico settore della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, ha stabilito il principio - che tuttavia può essere esteso a tutti i casi di detenzione ai fini di cessione- in base al quale il Giudice deve verificare in concreto l'offensività della condotta, cioè l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile (così Sez.

Un. n. 28605 del 24 aprile 2008, Di Salvia). Anche questa Sezione (ex multis, Sez. 6, n. 6928 del 13/12/2011 Rv. 252036; Sez. 6, n. 8393 del 22/11/2013, Cecconi, Rv. 254857; ) si è mossa nel tracciato delle Sezioni Unite "Di Salvia", là dove, nel superare le affermazioni delle precedenti Sezioni Unite "Kremi", ha precisato che «il principio di offensività [anche alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale] opera su un duplice piano, quello della previsione normativa, "sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo", che configura l'offensività in astratto, e quello dell'applicazione giurisprudenziale, "quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato" (offensività in concreto)».

3. Il Collegio intende ribadire i precedenti di questa Sezione, secondo cui non può ravvisarsi il delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. cit., quando la sostanza ceduta, pur essendo compresa nelle tabelle allegate alla legge, sia priva di qualsiasi efficacia farmacologica e quindi inidonea a produrre l'effetto drogante a causa della percentuale insufficiente di principio attivo. Ed invero, nell'ambito dei reati relativi agli stupefacenti - che pongono in pericolo, in forme più o meno incisive, la salute degli assuntori - diventa essenziale la dimostrazione della probabilità dell'evento lesivo, attraverso la verifica dell'efficacia drogante della sostanza.

In una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative ai reati di pericolo, il principio di offensività va letto in chiave "concreta", di guisa che si richiede al giudice di verificare se la condotta, di volta in volta contestata all'agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto risultando in concreto inoffensiva. Solo se la sostanza sia «inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta: «la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado 3minimo, nella singola condotta dell'agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile» (Corte cost. n. 360/1995). 4.Nel caso in oggetto, la sentenza impugnata ha valorizzato, ai fini della responsabilità, il fatto che il Rematore avesse dichiarato di farne uso, ovvero un dato ex se potenzialmente neutro.

E', dunque, pervenuta ad un giudizio di colpevolezza in violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. La norma in questione enuncia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell'imputato; ed invero, condizione per la pronuncia della sentenza di condanna è che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 3, n. 5602 del 21/1/2021, Rv. 281647;

Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449). Ebbene, l'accertamento, nella sostanza detenuta dall'imputato, della presenza di un principio attivo in misura percentuale, peraltro, inferiore alla soglia minima ex lege prevista e la mancata segnalazione da parte dei Giudici di merito di elementi ulteriori a supporto del tema di accusa inducono a ritenere fondata la deduzione della difesa in ordine al ragionevole dubbio che l'eroina potesse in concreto incidere e alterare il benessere neuropsichico dell'assuntore.

5. In forza di tali premesse, ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q P.Q.MCORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE \‘ ci,e _2u—Lee - cd(er)9 )-([ 00? i. 3-Hlo ck € U)T¦ íre‘' ')-' k ‘9 (v -ke v¦k_AL)-e --us,e)e , ek\J fri f,.-k12_94,_ ey.,,,),..eLA , \(),_ (,,,,,u, c./.,,,,_ \---t, qA.P., k . ov.e 02¦Q_Q,L e.0\k_ 4 e)z--n9-Ra—:0(,, '01\ Afirk- 5 0-3-t1 (-_-(.) ,ke-L-Q ckeyo 'f.' ei,--2e) ' ytAe,,,f-R,_ 30ug Q,A,,e, -e )neLK kt\ e(\ oi\cf). (-,,,\cv,),e k )0(w.' .I'Cii.k 9t, ''.i- I1-tk O 9 o VL. V1Kv,_ekt_ v' i '¦ ) () pk., , ,.\u,(¦A._ \t,eQ, r-Ait-R04.- 5 0/té "s' . " , o \I :,.'),((i.ry,k,‘-1/4 " DL.\; \J Lpuv-e -\uk RIO