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Sentenza — n. 12323/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court sentence for lack of specific reasoning on penalty increase in continued offense case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12323/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision regarding the calculation of the penalty increase for a continued offense. The appellant argued that the increase was disproportionate and constituted a de facto cumulation of penalties without sufficient justification. The court ruled that while specific reasoning is not always mandatory for minor increases, the lack of any explanation here, combined with the increase matching the base penalty, violated the requirement to demonstrate proportionality and prevent surreptitious cumulation.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 81 cod. pen.: In cases of continued offense, the judge must calculate and motivate the penalty increase for each satellite offense; if the increase is significant or the reasoning is absent, the sentence must be annulled to ensure proportionality and prevent de facto cumulation of penalties.

Parole chiave

Generato dall'IA
continued offense penalty increase proportionality principle de facto cumulation lack of reasoning sentencing guidelines annulment of sentence riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
274361 — 01) Peraltro, nel caso in esame, senza fornire motivazione alcuna, l'aumento per la continuazione è stato commisurato alla stessa entità della pena irrogata per il reato residuo ex art. 341-bis cod.
Art. 81 cod. pen.
art. 341-bis cod. pen
274361 — 01) Peraltro, nel caso in esame, senza fornire motivazione alcuna, l'aumento per la continuazione è stato commisurato alla stessa entità della pena irrogata per il reato residuo ex art. 341-bis cod.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018
Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da: Líguori Michelangelo nato a Terranova da Sibari il 09/11/1982 avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta da! Consigliere Maria Grazia Benedetti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20/05/2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del g.u.p. del Tribunale di Asti in data 11/04/2024, resa ad esito di rito abbreviato, ha assolto Liguori Michelangelo dal reato di cui al capo a) - calunnia - perché il fatto non sussiste e ha rideterminato in quattro mesi di reclusione la pena del residuo reato di cui al capo b) - oltraggio a PU determinando in anni uno e mesi 10 di reclusione la pena complessiva, sulla base della continuazione richiesta con la sentenza della Corte di appello di Torino del 18/06/2021, irrevocabile 1'11/03/2022.

2. Ricorre avverso tale decisione Líguorí Michelangelo, tramite l'avvocato Vittorio Carlo Rossi, chiedendo di dichiarare la nullità della sentenza per violazionedi legge e carenza o vizio logico di motivazione, con riferimento all'aumento di pena disposto a titolo di continuazione per il capo b); in particolare la Corte di appello di Torino è partita per il calcolo della pena base, per il reato ritenuto, da mesi sei di reclusione, disponendo la riduzione a mesi quattro per la scelta del rito, ed ha poi aumentato di quattro mesi la pena complessiva con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Torino in base alla quale era già stata disposta la continuazione dal g.u.p., così realizzando, più che una continuazione, un cumulo di pene; l'aumento appare comunque frutto di una scelta incongrua e sproporzionata anche alla luce dell'effettiva modestia della condotta.

3. Il procedimento si è svolto senza la presenza delle parti, non essendo stata avanzata richiesta di trattazione orale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Vero è che, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, pur sussistendo in linea di principio l'obbligo di dar conto delle ragioni della quantificazione dell'aumento di pena per il reato satellite, tuttavia, qualora l'entità di detto aumento non si ponga al di sopra della media della pena irrogabile a titolo di continuazione, non sussiste un obbligo di specifica motivazione, essendo in tal caso sufficiente il richiamo alla adeguatezza e alla congruità dell'aumento (Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018 Rv. 274361 — 01) Peraltro, nel caso in esame, senza fornire motivazione alcuna, l'aumento per la continuazione è stato commisurato alla stessa entità della pena irrogata per il reato residuo ex art. 341-bis cod. pen., avendo la Corte di appello assolto il ricorrente per il reato di calunnia, senza nemmeno indicare il trattamento sanzionatorio dei reati già giudicati.

Le Sezioni Unite si sono pronunciate in tema di reato continuato, ritenendo che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone Rv. 282269). In motivazione la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

2Ritiene il

Collegio che gli stessi principi debbano essere applicati in relazione al caso in esame, pur essendo stata la continuazione operata tra reato giudicando e reati già precedentemente giudicati.

3. La sentenza impugnata, sulla base di quanto suesposto, deve essere annullata e rinviata per nuovo giudizio sul punto dell'aumento disposto per la continuazione con reati già giudicati, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza P.Q.M